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Diritti dei coniugi durante la separazione

3 Maggio 2023 | Autore:
Diritti dei coniugi durante la separazione

Ai coniugi separati spettano determinati diritti in tema di mantenimento, successione, pensione di reversibilità, affidamento dei figli, ecc.

Per i coniugi che intendono porre fine alla loro unione la separazione è una fase intermedia durante la quale gli effetti del rapporto matrimoniale rimangono sospesi in attesa della pronuncia del provvedimento definitivo di divorzio. La separazione quindi è una situazione temporanea che incide però sui diritti che nascono dal matrimonio. Infatti se da un lato il marito e la moglie non sono più sposati dall’altro lato non hanno ancora del tutto reciso il legame che li univa. Ma quali sono i diritti dei coniugi durante la separazione? Addentriamoci insieme nell’esame dell’argomento.

I diritti dei coniugi durante la separazione possono essere schematizzati nel seguente modo.

Diritto di vivere da soli

Il primo diritto dei coniugi separati è quello di andare a vivere da soli. Nella sentenza di separazione infatti è contenuta l’autorizzazione a vivere separati e quindi ad interrompere la convivenza.

In verità sia il marito sia la moglie potrebbero lasciare la casa coniugale già al momento del deposito del ricorso di separazione senza che tale comportamento venga considerato come “abbandono del tetto coniugale” in quanto giustificato dalla volontà di separarsi. Ciò nonostante il coniuge più benestante dovrà provvedere al mantenimento dell’ex se questi non è in grado di procurarsi da solo i mezzi di sostentamento e soprattutto se sono presenti figli minori.

Diritto di godimento della casa coniugale

I coniugi separati non hanno alcun diritto sulla casa coniugale (ovvero di godimento/di continuarvi ad abitare dopo la separazione) se non è il giudice ad accordare loro tale prerogativa.

Se la coppia che si separa non ha figli e la casa è di proprietà esclusiva solo del marito o solo della moglie, di solito il giudice assegna l’immobile all’intestatario. Le uniche eccezioni sono rappresentate da situazioni eccezionali, quali ad esempio gravi patologie a carico del coniuge non proprietario, il quale necessiti di assidue cure domiciliari e che non sia in condizioni di poter lasciare l’immobile senza gravi pregiudizi per il proprio stato di salute.

Se la coppia ha figli minori o maggiorenni ma non ancora autosufficienti oppure portatori di handicap, il giudice assegna la casa al coniuge con il quale i figli andranno a vivere (genitore collocatario), anche se l’intestatario dell’immobile è l’altro coniuge.

Il coniuge assegnatario perde il diritto al godimento della casa familiare qualora non abiti o cessi di abitare stabilmente nell’immobile, o conviva more uxorio, o ancora contragga nuovo matrimonio. La revoca dell’assegnazione della casa familiare può verificarsi anche in caso di raggiungimento della maggiore età dei figli e della loro indipendenza economica, nonché naturalmente in caso di decesso dell’assegnatario della casa.

Diritto al mantenimento

I coniugi separati, economicamente più deboli, hanno diritto al mantenimento, solitamente sottoforma di un assegno mensile, solo se i propri redditi sono inferiori a quelli degli ex coniugi e non possono procurarsi da soli i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive. Va precisato però che i giudici spesso tendono a penalizzare i coniugi più giovani e che hanno una formazione, richiedendo loro un minimo di intraprendenza per trovare un’occupazione, al fine di scoraggiare che si vengano a creare delle situazioni parassitarie.

Il mantenimento spetta comunque solo ai coniugi che non abbiano violato i doveri nascenti dal matrimonio, cioè a quelli a cui non sia stata addebitata la separazione.

Il giudice può pronunciare l’addebito ad esempio nei confronti di chi ha tradito, di chi si è allontanato dalla casa coniugale oppure di chi si è macchiato di atti di violenza fisica o psicologica.

Diritti di successione

Ai coniugi separati spettano i diritti di successione nei confronti dell’ex marito/moglie sino alla pronuncia della sentenza di divorzio a meno che siano stati dichiarati responsabili per la fine del matrimonio. In pratica in caso di morte di un coniuge separato, il superstite a cui non sia stata addebitata la separazione, è erede a tutti gli effetti. Invece dopo il divorzio cessano definitivamente tutti i diritti ereditari.

Diritto alla pensione di reversibilità

I coniugi separati hanno altresì diritto alla pensione di reversibilità dell’ex marito/moglie. Detta pensione può essere pretesa anche nel caso in cui il coniuge superstite rinunci all’eredità dell’altro ad esempio in presenza di una situazione debitoria particolarmente elevata. La pensione di reversibilità spetta pure al coniuge separato con addebito [1].

Diritto al trattamento di fine rapporto

I coniugi separati non hanno diritto a una quota del trattamento di fine rapporto erogato dal datore a favore dell’ex partner alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il coniuge lavoratore che cessa di lavorare dopo la separazione ma prima dell’instaurazione del giudizio di divorzio, può disporre liberamente delle somme ricevute a titolo di indennità di fine rapporto mentre l’altro coniuge non può pretendere alcunché, anche se è titolare di assegno di mantenimento.

Diritto all’affido condiviso

I coniugi che si separano hanno diritto all’affido condiviso dei figli. Con tale tipo di affido entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale sulla prole. Pertanto, le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente [2].

Solo quando il padre o la madre si dimostri inidoneo a ricoprire il ruolo genitoriale il giudice può disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore [3].

Diritto di frequentare i figli

I coniugi separati hanno diritto a frequentare i figli e a mantenere con loro un rapporto equilibrato e stabile. Il giudice perciò nel pronunciarsi sulla separazione deve stabilire i tempi e le modalità con cui i genitori non collocatari, cioè quelli con i quali i figli non convivono abitualmente, possono vederli.

Se l’altro genitore impedisce il diritto di frequentazione, tale condotta integra gli estremi del reato di sottrazione di persone incapaci [4]. In sede civile il genitore al quale è stato negato il diritto di frequentazione può chiedere il risarcimento del danno e, in caso di reiterazione, la modifica delle condizioni di affido.


note

[1] Cass. civ., sent. n. 2606/2018 e sent. n. 7464/2019 nonché circolare Inps n. 19/2022.

[2] Art. 337-ter, co. 3, cod. civ.

[3] Art. 337-quarter, co. 1, cod. civ.

[4] Art. 574 cod. pen.


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