La registrazione di una telefonata non è considerata reato in Italia, purché venga effettuata da uno dei partecipanti alla conversazione. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni e limitazioni a questa regola che vale la pena conoscere.
In un mondo sempre più interconnesso, dove molto spesso le truffe si realizzano a distanza, attraverso l’uso di dispositivi elettronici, la domanda se registrare una telefonata è reato o meno diventa sempre più importante. E questo perché il file con la registrazione potrebbe diventare la prova decisiva per far valere i propri diritti dinanzi a un’autorità. In questo articolo, esamineremo le leggi italiane riguardanti la registrazione di telefonate, offrendo esempi pratici e rispondendo alle domande più comuni.
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È legale registrare una conversazione telefonica senza il consenso dell’altra persona?
Sì, è legale registrare una conversazione telefonica senza che vi sia necessità di chiedere il consenso dell’altro conversante o informarlo di ciò. La Cassazione ha stabilito che non si tratta di una violazione della privacy, poiché la registrazione fissa su una memoria elettronica ciò che è già parte del nostro patrimonio sensoriale. Vietare la registrazione, del resto, sarebbe più o meno come comandare di “dimenticarsi di una conversazione” . Il che è assurdo.
Tuttavia registrare una telefonata non è reato solo a condizione che la registrazione sia effettuata da uno dei partecipanti alla conversazione. La registrazione non può quindi avvenire da un terzo che sta origliando o ascoltato la chiamata col viva voce senza che l’altro conversante lo sappia.
Quando registrare una telefonata è reato?
Come anticipato, registrare una telefonata è reato quando tale registrazione viene fatta da un terzo soggetto e della sua presenza il soggetto “registrato” non è al corrente. In tali casi il reato commesso è quello di interferenze illecite nella vita privata altrui. La pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Poniamo il caso di Tizio che riceva una telefonata da un call center e, volendo denunciare l’indebita interferenza nella sua privata, registri la telefonata senza informare di ciò l’operatore. Poiché Tizio è uno dei partecipanti alla conversazione, la registrazione è legale e non costituisce reato. Non sarebbe lecita invece la registrazione se Tizio, mettendo in viva voce la chiamata senza informare di ciò l’altro conversante, faccia ascoltare la conversazione a Caio e quest’ultimo la registri. Difatti Caio non partecipa alla conversazione: è solo fisicamente presente.
Posso utilizzare la registrazione di una telefonata come prova in tribunale?
Sì, la registrazione di una telefonata può essere utilizzata come prova in un processo, a condizione che sia stata effettuata da uno dei partecipanti alla conversazione.
Non solo. La registrazione può essere allegata a una querela, una denuncia o a una segnalazione a un Garante.
Cosa è vietato fare con la registrazione della telefonata?
La registrazione della telefonata non può essere divulgata, neanche se ciò è funzionale a informare la collettività di una truffa o altro crimine. Quindi il soggetto registrante non può inoltrare il file audio ad altre persone o pubblicarlo su internet. Potrebbe farlo solo a patto che:
- travisi la voce del conversante in modo da renderla irriconoscibile, attraverso strumenti di digitalizzazione audio;
- nella conversazione non vi siano elementi che possano far risalire all’identità dell’altro conversante o ai suoi dati (ad esempio la residenza, il numero di telefono, il conto in banca, ecc.).