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Doppia tassazione Usa Italia su redditi da lavoro dipendente e dichiarazione dei redditi

13 Maggio 2023 | Autore:
Doppia tassazione Usa Italia su redditi da lavoro dipendente e dichiarazione dei redditi

In caso di trasferimento in Stato estero non appartenente all’Unione Europea, i redditi da lavoro dipendente sono soggetti a tassazione in entrambi i paesi? C’è obbligo di dichiarazione dei redditi nello stato di residenza fiscale?

I cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi devono iscriversi all’AIRE.

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino [1] e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).

Il fatto che la legge configuri come diritto-dovere l’iscrizione all’AIRE comporta che sotto il profilo amministrativo e penale non siano previste sanzioni nel caso in cui tale iscrizione non avvenga.

L’iscrizione all’A.I.R.E., completamente gratuita, è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it oppure compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) a cui allegare documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente.

Se l’iscrizione avviene in un momento successivo al trasferimento di residenza, essa ha effetto dal giorno in cui è fatta la richiesta e non retroagisce al momento in cui il trasferimento è stato effettuato.

Redditi da lavoro dipendente ed obbligo di dichiarazione dei redditi

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi da lavoro prodotti all’estero, esiste una convenzione tra Usa ed Italia, recepita con L. n. 20/09, che vieta le doppie imposizioni.

Il reddito da lavoro dipendente deve scontare la sua tassazione nello Stato in cui è stato prodotto. Questa è la regola generale che disciplina il reddito da lavoro dipendente prestato da un soggetto italiano che lavora negli USA. La convenzione, tuttavia, non fa alcun riferimento al fatto che tale tassazione debba essere esclusiva. Per questo motivo, tale reddito potrebbe essere tassato anche nello Stato di Residenza Fiscale del lavoratore.

Ad esempio, quindi, un soggetto fiscalmente residente in Italia che lavora per una azienda USA, è tenuto a pagare le imposte negli USA, alla fonte. Questo contestualmente alla dichiarazione del reddito anche in Italia, suo Stato di Residenza Fiscale. In questo caso la convenzione ammette l’applicazione del credito per imposte estere al fine di evitare la doppia imposizione economica del reddito.

Ciò, ad esempio, accade quando vi sono redditi prodotti in Italia derivanti da altre fonti: redditi da capitali, da rendite immobiliari, etc.

In tal caso sussiste l’obbligo di presentare dichiarazione dei redditi anche in Italia, perché i redditi prodotti in Italia vengono assoggettati a tassazione nel paese di residenza fiscale e vanno pertanto dichiarati.

L’articolo 2, comma 1, del TUIR dispone che sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza.

La doppia imposizione viene comunque eliminata mediante l’applicazione dell’art. 165 del TUIR, secondo il quale le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dell’imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta italiana.

Nel caso in cui i cittadini italiani non iscritti all’AIRE abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, omettendo di indicare i redditi prodotti all’estero, per non perdere il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero [2], possono presentare la dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DPR n. 322/98: in tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi comunque dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all’estero.

Cittadino italiano con unica fonte di reddito da lavoro dipendente prodotta in USA

Potrebbe accadere che un cittadino italiano, risulti essere iscritto all’Aire o con doppia cittadinanza italiana e statunitense (per naturalizzazione), abbia un’unica fonte di reddito derivante da lavoro dipendente prodotta negli USA.

In tal caso si considera reddito unicamente prodotto nello stato di residenza quello derivante da stipendio pagato da un datore di lavoro privato, quando esistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
  2. le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero;
  3. l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia;

In tal caso la legge dispone che non vi sia obbligo di dichiarazione dei redditi, in quanto il reddito risulta unicamente prodotto e tassato alla fonte nello Stato in cui viene prodotto.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Pagano


note

[1] art. 6 legge 470/1988

[2] art. 165, comma 8, del TUIR


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