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Chi non può fare il testimone di nozze?

14 Maggio 2023 | Autore:
Chi non può fare il testimone di nozze?

Quali sono i requisiti necessari per poter essere testimone di un matrimonio civile o religioso, e quali sono gli impedimenti a svolgere questa funzione.

Avete deciso di fare il grande passo, cioè di sposarvi, ma, tra i tanti problemi da affrontare per la celebrazione del matrimonio, c’è anche quello della scelta dei testimoni. Non si tratta solo di trovare persone disposte a farlo e di essere all’altezza della situazione in tutti i sensi (amicizia sincera, bella presenza, ruolo sociale, capacità economiche, ecc.) ma anche di esaminare eventuali impedimenti a svolgere questo impegnativo compito.

Conviene saperlo prima di andare dal sacerdote o di iniziare le pratiche per sposarsi in Comune: chi non può fare il testimone di nozze? È una domanda pratica che si pone in parecchi casi, come quando, ad esempio, il futuro sposo o la prossima sposa vorrebbero scegliere come testimone un parente stretto – magari addirittura il padre o la madre, per fare “tutto in famiglia” – o un fratello o sorella ancora minorenne; oppure quando la persona prescelta non è battezzata e ci si vuole sposare in chiesa, o non ha la cittadinanza italiana, o è gravemente disabile e non è capace di firmare l’atto di matrimonio.

Testimone di nozze: quali requisiti?

I requisiti necessari per poter fare il testimone di nozze, in un matrimonio civile o religioso – ed anche in un matrimonio concordatario, che è quello celebrato con il rito della Chiesa Cattolica, integrato dagli adempimenti previsti dalla legge italiana, per poter essere trascritto nei registri dello stato civile – sono essenzialmente due: la maggiore età e la capacità di agire. In altre parole, il testimone del matrimonio non può essere un minorenne, e neppure un interdetto, un inabilitato o una persona anche solo momentaneamente priva della capacità di intendere e di volere.

Il ruolo fondamentale del testimone di nozze, infatti, è quello di assistere alla celebrazione del matrimonio, e di attestare, insieme al celebrante ed agli sposi stessi, che essa è ritualmente e validamente avvenuta. Per questo motivo i testimoni devono fornire, tramite gli sposi, i loro nominativi almeno otto giorni prima della data fissata per le nozze, e devono sottoscrivere l’atto di matrimonio, che viene compilato subito dopo la celebrazione, e poi verrà trascritto, a cura dell’ufficiale dello stato civile, nei pubblici registri.

Si tratta, quindi, di un ruolo di mera presenza, e di assistenza passiva ad una celebrazione in cui gli sposi dichiarano, davanti all’ufficiale di stato civile del Comune o al sacerdote celebrante, la loro volontà di unirsi in matrimonio. I testimoni di questo “spettacolo” non devono null’altro aggiungere, se non la propria firma insieme a quella del celebrante e degli sposi, nell’atto di matrimonio. Ogni altro adempimento (la custodia delle fedi nuziali, i regali per l’occasione, l’aiuto nell’organizzazione del matrimonio, la presenza al tavolo d’onore nel banchetto, ecc.) rientra tra i rituali essenzialmente sociali, che non costituiscono doveri giuridici. Per maggiori dettagli leggi “Cosa comporta fare da testimone al matrimonio“.

Il compito del testimone di nozze, quindi, è molto più limitato e del tutto diverso rispetto a quello che si richiede al testimone in un processo civile e penale, che deve avere la capacità di ricordare determinati fatti ai quali ha assistito o che comunque sono di sua conoscenza, e di esporli al giudice rispondendo alle domande che gli vengono rivolte; perciò in tali casi anche un bambino potrebbe avere la capacità di testimoniare, se è capace di fornire un resoconto coerente della sua esperienza.

Quanti devono essere i testimoni di nozze?

Quanto al numero, ti ricordiamo che i testimoni del matrimonio devono essere almeno due – uno solo non basta – e, salvo casi eccezionali, non più di due: è previsto dall’articolo 110 del Codice civile che debbano quattro se il matrimonio viene celebrato fuori dalla casa comunale, per infermità o altro impedimento di uno degli sposi (ad esempio, nell’ospedale, casa di cura o nosocomio in cui uno di essi è ricoverato).

Alcuni particolari riti religiosi prevedono la presenza di più di due testimoni, fermo restando che, per poter procedere alla trascrizione del matrimonio concordatario nei pubblici registri dello stato civile, in modo da attribuirgli efficacia nell’ordinamento giuridico italiano, è necessario e sufficiente che i testimoni siano due.

I parenti possono essere testimoni di nozze?

Anche i parenti dello sposo o della sposa (o di una delle parti di un’unione civile di due persone del medesimo sesso, che dal 2016 è legalmente equiparata al matrimonio) possono svolgere l’incarico di testimoni delle nozze: lo si evince dall’articolo 107 del Codice civile, intitolato «forma della celebrazione», che li menziona espressamente come testimoni validi.

Nulla vieta, quindi, che i genitori, o i nonni, dello sposo o della sposa possano essere validamente scelti come testimoni di nozze, così come fratelli, sorelle, zii, nipoti, cugini e cognati.

Testimoni di nozze: devono essere battezzati e cresimati?

Gli sposi devono essere battezzati e cresimati per poter ricevere il sacramento del matrimonio canonico, cioè quello celebrato secondo il rito della Chiesa cattolica. Per questo motivo il parroco, o il ministro del culto celebrante, chiede loro, prima delle nozze, il certificato rilasciato dalla parrocchia dove il battesimo e la cresima erano stati somministrati.

Questo requisito, invece, non è normalmente richiesto per i testimoni: il sacerdote potrebbe accettare anche persone che non hanno ricevuto il battesimo, e che sono non credenti, atee o comunque non vivono secondo i dettami della Chiesa, ad esempio perché sono divorziati o conviventi di fatto.

Per evitare spiacevoli sorprese, comunque, è bene informarsi preventivamente dal sacerdote che celebrerà il matrimonio su quali sono i requisiti richiesti per i testimoni in quella parrocchia, diocesi o luogo di culto, in modo da sapere se vi siano prescrizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle generali. Nessun problema sorge, invece, per il matrimonio celebrato con il rito civile: qui, come abbiamo detto, per poter fare i testimoni di nozze è sufficiente la maggiore età e la capacità di intendere e di volere.



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