Bonus prima casa per coniugi in comunione dei beni: le regole


In risposta a un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il coniuge in comunione non può chiedere di nuovo il bonus prima casa se l’altro coniuge ha già usufruito del beneficio fiscale.
Desideri acquistare una nuova casa con il tuo coniuge in regime di comunione dei beni e ti chiedi se potrai beneficiare del bonus prima casa? Quali sono le condizioni per ottenere l’agevolazione tributaria e quali sono le possibili implicazioni in caso di successivi acquisti? I chiarimenti, sul punto, sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 400 del 1 agosto 2022.
In questo articolo, esamineremo le regole del bonus prima casa per coniugi in comunione dei beni, chiarendo dubbi e fornendo esempi pratici.
Indice
Una persona sposata in comunione dei beni può avere il bonus prima casa?
Vediamo subito qual è l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate riguardo al bonus prima casa in comunione dei beni.
Secondo la risposta a interpello n. 400 del 1° agosto 2022 fornita dall’Agenzia delle Entrate, se uno dei coniugi ha già usufruito dell’agevolazione prima casa, entrambi i coniugi sono esclusi dai benefici per i successivi acquisti.
Poniamo il caso di Tizio e Caia, coppia sposata in regime di comunione dei beni. Se uno dei due ha già usufruito dell’agevolazione prima casa, l’altro coniuge non potrà usufruire nuovamente di tale agevolazione. L’acquisto di una casa in comunione legale dei beni comporta l’esclusione dall’agevolazione per entrambi i coniugi per i successivi acquisti.
Il bonus prima casa si applica anche in caso di titolarità di un’altra casa nel territorio del Comune?
Sempre considerando Tizio e Caia, se uno dei due coniugi possiede, in comunione con l’altro, un’altra casa nel territorio del Comune in cui intendono acquistare un nuovo immobile, l’agevolazione “prima casa” non sarà applicabile.
Qual è il parere del Fisco nel caso specifico di un atto di permuta?
Supponiamo che Tizio intenda stipulare un atto di permuta per cedere la piena proprietà di un immobile residenziale acquistato prima del matrimonio (e di esclusiva proprietà) per acquistare un altro immobile residenziale nello stesso Comune. In questo caso, poiché Tizio è già proprietario, in regime di comunione legale, di una casa di abitazione per la quale Caia ha usufruito dell’agevolazione “prima casa”, l’amministrazione finanziaria stabilisce che Tizio non potrà usufruire del regime agevolativo in relazione all’immobile da acquistare in sede di permuta.
Cosa comporta l’estensione dell’agevolazione in capo al coniuge?
Nel caso di Tizio e Caia, poiché Caia ha usufruito dell’agevolazione “prima casa” per la sua quota pari al 50% dell”immobile in comunione legale, si verifica un’estensione dell’agevolazione anche in capo all’altro coniuge, seppur non abbia fruito del regime di favore sulla propria quota. Di conseguenza, entrambi i coniugi non potranno avvalersi nuovamente dei benefici “prima casa”.
Quali sono le alternative per poter usufruire dell’agevolazione prima casa?
Se Tizio e Caia desiderano acquistare una nuova casa con il bonus prima casa, potrebbero valutare la possibilità di modificare il regime patrimoniale matrimoniale, procedendo cioè alla separazione dei beni, o di procedere all’acquisto del nuovo immobile solo a nome di uno dei coniugi che non abbia ancora usufruito dell’agevolazione. In alternativa andrà ceduto il precedente immobile (ad esempio intestato al figlio o venduto).