Risarcimento per il danno non patrimoniale nel lavoro


Quali prove deve fornire il lavoratore per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di usura psico-fisica.
Nel mondo del lavoro, quando si parla di risarcimento del danno non patrimoniale si intende quasi sempre il danno alla salute, spesso determinato dall’usura psico-fisica che il dipendente abbia subito a seguito di turni massacranti, di straordinario e di mancata fruizione di ferie. Quali sono i diritti dei lavoratori in questo ambito? In quali casi è possibile ottenere un risarcimento per danno non patrimoniale e quali sono le prove che l’interessato deve fornire al giudice? Nel presente articolo, analizzeremo questi aspetti cruciali, facendo riferimento a una recente sentenza della Corte di Cassazione, al fine di chiarire le condizioni per ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale derivante da mancata fruizione dei riposi giornalieri e settimanali. Ma procediamo con ordine.
Indice
Cosa si intende per danno non patrimoniale?
Il danno non patrimoniale riguarda quei pregiudizi subiti dal lavoratore che non hanno un impatto diretto sul suo patrimonio ma che incidono sulla sua sfera personale, come l’integrità fisica, psichica o morale. Nel contesto lavorativo, il danno non patrimoniale può derivare da situazioni di stress, sovraccarico di lavoro o mancata fruizione dei riposi giornalieri e settimanali previsti dalla legge o dai contratti collettivi. Ma non solo. Si può chiedere il danno non patrimoniale anche in caso di mobbing o straining, condotte queste che determinano quasi sempre un riflesso sulla salute del lavoratore, o nell’ipotesi di ingiurie e violenze verbali.
Qual è il legame tra usura psico-fisica e danno non patrimoniale?
L’usura psico-fisica rappresenta l’effetto negativo sull’organismo e sulla mente del lavoratore causato da situazioni di stress prolungato o da condizioni di lavoro particolarmente gravose. In presenza di usura psico-fisica, il danno non patrimoniale si concretizza nella compromissione del benessere del lavoratore, che può richiedere un risarcimento per il pregiudizio subito. Ma, come in tutti i giudizi, spetta a chi agisce fornire la prova del danno, e in questo caso si tratta del lavoratore.
Qual è il ruolo della prova nell’ottenimento del risarcimento del danno non patrimoniale?
Secondo la sentenza n. 12249/23 della Cassazione, il danno non patrimoniale non è in re ipsa, ossia non è automaticamente dimostrato dalla semplice violazione delle norme in materia di riposi giornalieri e settimanali. È necessario fornire la prova del danno concreto, ossia dell’usura psico-fisica, che può essere acquisita anche mediante presunzioni semplici (ossia indizi).
Poniamo il caso di Tizio, un autista di autobus che, per un periodo di cinque anni, non ha usufruito dei riposi giornalieri e settimanali previsti dalla legge e dai regolamenti europei. Tizio decide di chiedere un risarcimento per danno non patrimoniale, sostenendo che la mancata fruizione dei riposi gli ha causato usura psico-fisica. Per far valere la sua richiesta, Tizio dovrà fornire elementi di prova che dimostrino la correlazione tra la mancata fruizione dei riposi e l’usura psico-fisica subita, eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. In questo caso, se il tribunale riterrà che le prove siano sufficienti a dimostrare l’usura psico-fisica e il nesso con la mancata fruizione dei riposi, potrà riconoscere a Tizio il risarcimento del danno non patrimoniale.
Che succede se il datore di lavoro che non rispetta le norme sui riposi giornalieri e settimanali?
Il datore di lavoro che non garantisce ai propri dipendenti la fruizione dei riposi giornalieri e settimanali previsti dalla legge e dai contratti collettivi rischia di essere condannato al pagamento di un risarcimento del danno non patrimoniale quantificato sulla base della durata della condotta e delle ripercussioni alla salute che il lavoratore sia riuscito a dimostrare.
Il datore di lavoro può tentare di confutare la prova dell’usura psico-fisica presentata dal dipendente dimostrando ad esempio che ha rispettato le norme sui riposi o che l’usura psico-fisica non è direttamente collegata alla mancata fruizione dei riposi.