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Chi percepisce l’assegno di mantenimento deve fare la dichiarazione dei redditi?

14 Maggio 2023 | Autore:
Chi percepisce l’assegno di mantenimento deve fare la dichiarazione dei redditi?

Come funziona la tassazione dell’assegno di mantenimento e in quali casi l’importo ricevuto va indicato nel modello 730.

Una domanda che frequentemente si pongono le donne separate o divorziate dai loro ex mariti è: chi percepisce l’assegno di mantenimento deve fare la dichiarazione dei redditi?

La questione comprende profili molto diversi fra loro, perché può darsi il caso che il mantenimento riguardi direttamente ed esclusivamente la persona dell’ex coniuge, oppure anche i figli minori. Come vedremo fra poco, la tassazione è differente in queste due rispettive ipotesi, perché nel primo caso la somma ricevuta “fa reddito” per il percettore, e perciò bisogna pagare l’Irpef, mentre nel secondo caso la cifra che riguarda il mantenimento dei figli può essere interamente detratta da colui che li ha a carico, o da essi stessi, se sono maggiorenni ed economicamente autonomi.

Inoltre la situazione reddituale del beneficiario, o della beneficiaria, dell’emolumento periodico può essere più o meno consistente, e questo influisce sull’ammontare della tassazione in capo al percipiente, e sui suoi obblighi dichiarativi. Inoltre può accadere che il mantenimento dovuto nella cifra stabilita non sia stato, poi, puntualmente erogato, e che quindi il beneficiario non abbia ricevuto quanto gli spettava, per sé stesso ed anche per i figli della coppia ormai divisa ma rimasti a vivere presso uno dei genitori.

Assegno di mantenimento versato all’ex coniuge: tassazione

L‘assegno di mantenimento versato all’ex coniuge separato o divorziato (in quest’ultimo caso prende, più propriamente, il nome di assegno divorzile) nella misura stabilita d’accordo tra le parti o con provvedimento del giudice della separazione o del divorzio, costituisce reddito imponibile Irpef per il beneficiario quando è erogato in forma periodica – ad esempio, con pagamenti mensili – anziché con un versamento una tantum, che avviene, cioè, in unica soluzione.

La cifra totale ricevuta nell’anno d’imposta considerato per assegno di mantenimento, o divorzile, costituisce per legge [1] reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e confluisce nel coacervo dei redditi complessivi del contribuente, e sarà assoggettata agli scaglioni Irpef previsti per il relativo ammontare (da un minimo del 23% per i redditi fino a 15mila euro ad un massimo del 43% per la parte di reddito eccedente i 50mila euro).

Viceversa, l’ex coniuge obbligato, ossia colui che paga periodicamente la cifra stabilita, può dedurre l’importo annuale complessivo dal suo reddito imponibile, in modo da neutralizzare la tassazione Irpef per quell’ammontare.

In poche parole: il coniuge che percepisce per sé l’assegno di mantenimento deve dichiararlo come reddito imponibile, mentre il coniuge che lo versa può dedurre interamente dal suo reddito quella somma. Maggiori dettagli nell’articolo: “Come viene tassato l’assegno di mantenimento?“.

Assegno di mantenimento all’ex coniuge: come va dichiarato?

Nel caso che abbiamo appena descritto, il coniuge beneficiario del mantenimento deve indicare l’importo degli assegni mensili percepiti durante l’anno d’imposta considerato nella voce «altri redditi» della dichiarazione, che può essere presentata con il modello 730 entro il 30 settembre, o con il modello Redditi entro il 30 novembre di ogni anno.

Tieni presente che l’assegno di mantenimento non percepito, in tutto o in parte, perché il coniuge obbligato non ha effettuato i versamenti dovuti, può non essere dichiarato come reddito, se l’omissione emerge da diffide, messe in mora o altri provvedimenti formali, legali e giudiziari, intrapresi dal beneficiario per far valere l’inadempimento della controparte.

Quanto alle deduzioni consentite – tecnicamente si parla di «oneri deducibili» dal reddito imponibile – la normativa fiscale [2] dispone che vi rientrano: «gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria».

Assegno di mantenimento per i figli: quando è esentasse

Se l’ex coniuge percepisce l’assegno di mantenimento per i figli rimasti a suo carico (ancora minorenni o già maggiorenni ma ancora non economicamente indipendenti, o disabili), l’importo non costituisce reddito imponibile, e perciò non deve essere dichiarato, ed è esentasse, in quanto viene considerato fiscalmente come una componente di natura alimentare, destinata al sostentamento ed alle altre esigenze basilari della prole.

In questo caso, il coniuge che versa l’assegno per i propri figli non può dedurlo dal suo reddito, ma può usufruire della sua parte spettante – solitamente, il 50% – della detrazione per i figli a carico (se sono minorenni, o maggiorenni non autosufficienti).

Bisogna ricordare, infatti, che il genitore, anche se separato o divorziato ha diritto all’assegno unico universale per i figli sino a 21 anni di età, e, oltre questa soglia, gli spettano le residue detrazioni Irpef, sino al momento in cui i figli rimarranno fiscalmente a suo carico (fino a 24 anni il limite reddituale è di 4.000 euro di redditi propri annui, oltre tale età la soglia reddituale per i figli scende a 2.840,51 euro, che è il limite previsto per tutti i familiari a carico).

Come detrarre il mantenimento nella dichiarazione dei redditi

Le detrazioni dall’Irpef delle somme versate per assegno di mantenimento, valevoli per l’anno d’imposta 2023, sono le seguenti:

  • 19% dell’importo versato all’ex coniuge beneficiario del mantenimento, fino a un massimo di 4.000 euro annui;
    19% dell’importo versato per il mantenimento dei figli, fino a un massimo di 1.032 euro annui per ciascun figlio;
    19% dell’importo versato per il mantenimento ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, fino a un massimo di 1.032 euro annui per ciascun figlio.

Le detrazioni vanno indicate nella dichiarazione dei redditi nel quadro E «oneri e spese» del modello 730, con il codice 26. La documentazione necessaria a comprovarle è costituita dalla copia dell’accordo tra i coniugi, o del provvedimento giudiziale, che stabilisce l’ammontare dell’assegno di mantenimento, e dalle ricevute dei pagamenti effettuati, con strumenti tracciabili, come il bonifico bancario, le ricariche di carte prepagate o gli assegni.

Quanto alle deduzioni spettanti al coniuge che versa l’assegno di mantenimento, l’importo va indicato nella dichiarazione dei redditi al rigo E22 del modello 730, specificando il codice fiscale del coniuge beneficiario dell’emolumento: è un dato necessario all’Agenzia delle Entrate per incrociare i dati, e verificare se ha regolarmente dichiarato la somma percepita. Al riguardo leggi “Cosa succede se non dichiaro il mantenimento?“.


note

[1] Art. 50, co. 1, lett. i) T.U.I.R.

[2] Art. 12, co. 1, lett. c) T.U.I.R.


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