Regole per l’installazione di ascensore in condominio per disabile


Questo articolo esamina le regole e le normative relative all’installazione di ascensori in condominio, con un focus particolare sui diritti delle persone con disabilità. Scopriremo come la legge protegge queste persone, anche in caso di disaccordo tra i condomini.
Ti sei mai trovato a dover affrontare la questione dell’installazione di un ascensore in un condominio? Magari hai un parente o un amico con una disabilità che rende necessario questo strumento per superare le barriere architettoniche. Ma quali sono le regole? Cosa succede se alcuni condomini sono contrari all’installazione dell’ascensore? E in caso di disaccordo, chi deve coprire le spese? Queste sono domande comuni che intendiamo risolvere in questo articolo, fornendo una panoramica chiara e comprensibile della normativa vigente.
Indice
Ho bisogno del consenso dei condomini per installare un ascensore?
Prendiamo ad esempio il caso di Tizio, un individuo con una disabilità che gli ha garantito il riconoscimento dell’invalidità al 100% e i benefici della legge 104/1992. Tizio vive in un condominio e vorrebbe installare un ascensore per facilitare la sua mobilità visto che nell’edificio in questione ancora non c’è. Ha bisogno dell’approvazione dei condomini? La risposta a questa domanda risiede nella legge 13/1989. L’articolo 2 della legge 13/1989, che riguarda l’eliminazione delle barriere architettoniche, stabilisce che l’installazione di un ascensore può essere approvata con la maggioranza prevista dall’articolo 1120 del Codice Civile ossia a maggioranza dei presenti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio (500/millesimi).
Tuttavia, se l’assemblea dei condomini si esprime contrariamente o omette di decidere, il disabile dovrà comportarsi nel seguente modo:
- deve prima chiedere formalmente e per iscritto all’assemblea che si proceda all’installazione dell’ascensore;
- trascorsi tre mesi dalla richiesta, se nessuna decisione viene assunta, il disabile può procedere comunque all’installazione dell’ascensore a proprie spese.
E se alcuni condomini sono contrari all’Installazione dell’ascensore?
L’orientamento prevalente della giurisprudenza (come espresso dalla Cassazione civile, sentenza del 28 marzo 2017, n. 7938) sostiene che la legge 13/1989 è espressione di un principio di solidarietà sociale. Questa legge intende favorire l’accessibilità agli edifici nell’interesse generale, rendendo secondario il decoro architettonico dell’edificio: non importa quindi se per costruire l’ascensore esterno si rovini l’estetica del fabbricato o se, dovendolo invece realizzare all’interno, si riduca l’ampiezza della rampa di scale. Di conseguenza, né i singoli condomini né le delibere assembleari contrarie possono limitare l’installazione dell’ascensore.
Chi deve coprire le spese per l’installazione dell’ascensore?
Un altro punto importante riguarda la questione delle spese. I condomini contrari all’installazione dell’ascensore sono esonerati dalla spesa, come previsto dall’articolo 1121 del Codice Civile, ma non possono neanche farne uso. Tuttavia, se in futuro decideranno di utilizzare l’ascensore, dovranno partecipare ai costi adeguati all’inflazione.
Cosa succede se l’ascensore viene installato all’esterno dell’edificio?
Pensiamo ad un altro scenario, sempre con il nostro amico Tizio. Supponiamo che Tizio voglia installare l’ascensore all’esterno del palazzo per non alterare la struttura interna. In questo caso, ha comunque bisogno dell’approvazione della maggioranza dei condomini? La risposta è no. Anche per un ascensore esterno, la legge tutela il diritto di Tizio di superare le barriere architettoniche.
Conclusioni
In conclusione, l’installazione di un ascensore in un condominio per agevolare le persone con disabilità è un diritto protetto dalla legge. Nonostante possano sorgere disaccordi tra i condomini, la legge 13/1989 privilegia l’eliminazione delle barriere architettoniche e il principio di solidarietà sociale. Ricordiamo anche che i condomini contrari all’installazione dell’ascensore non sono obbligati a partecipare alla spesa, a meno che non decidano di utilizzarlo in futuro.