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Quando una quota di reversibilità al coniuge divorziato?

20 Maggio 2023 | Autore:
Quando una quota di reversibilità al coniuge divorziato?

La ex moglie di mio marito, deceduto da poco, può chiedere e ottenere una parte della sua pensione di reversibilità?

I requisiti necessari affinché il coniuge divorziato possa ottenere una quota della pensione cosiddetta di reversibilità sono i seguenti:

  • essere titolare di un assegno divorzile versato con cadenza periodica dall’ex coniuge defunto (in base a ciò che stabiliscono gli articoli 9, comma 2, 12 bis, comma 1 e 5 della legge n. 898 del 1970);
  • non essere passato a nuove nozze;
  • il rapporto di lavoro da cui deriva il trattamento pensionistico deve essere sorto prima della sentenza di divorzio o di scioglimento del matrimonio.

Per quanto riguarda in particolare il primo requisito (che è quello che interessa ai fini della consulenza richiesta), occorre precisare che:

  • la titolarità dell’assegno divorzile deve risultare da una pronuncia giurisdizionale anche non definitiva, cioè il diritto a percepire l’assegno divorzile per poter a sua volta legittimare il diritto a pretendere una quota della pensione di reversibilità deve essere riconosciuto da una sentenza anche non definitiva, mentre non hanno rilievo altri eventuali accordi tra le parti estranei alla sentenza (vedasi in questo senso ordinanza della Corte di Cassazione, n. 2669 del 30 gennaio 2023);
  • occorre, affinché l’ex coniuge superstite abbia diritto ad una quota della pensione di reversibilità, che al momento della morte dell’ex coniuge ci sia una titolarità attuale ed una fruizione concreta dell’assegno divorzile: questo significa che non spetta una quota della pensione di reversibilità se c’è stato in sentenza il riconoscimento una tantum (cioè in un’unica soluzione, anche rateizzata) dell’assegno divorzile (così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenze n. 22.434 del 2018 a Sezioni Unite e n. 3635 dell’8..3.2012).

Pertanto, siccome nella sentenza che lei ha allegato c’era il riconoscimento non di un assegno divorzile periodico, ma di un assegno (definito di mantenimento) rateizzato da corrispondersi da parte del suo defunto marito soltanto per alcune rate mensili, è possibile affermare, sulla base delle sentenze prima citate, che non c’è e non c’era, al momento del decesso di suo marito, il riconoscimento di un assegno periodico divorzile e, quindi, mancava e manca un presupposto per aver diritto, da parte dell’ex coniuge di suo marito, ad una quota della pensione di reversibilità.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte



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