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Come fare opposizione a una cartella esattoriale non notificata?

24 Maggio 2023 | Autore:
Come fare opposizione a una cartella esattoriale non notificata?

Se non ti è stata notificata una carnale esattoriale non puoi chiaramente opporti ad essa, ma puoi impugnare il successivo atto. L’estratto di ruolo non è impugnabile. 

Come si fa a presentare opposizione a una cartella esattoriale se questa non è mai stata notificata e quindi non la si conosce? Fare ricorso significherebbe ammettere il contrario ossia che è stata ricevuta e quindi che è stato possibile pagarla o difendersi. Sembra un gatto che si morde la coda. Se dovessimo ragionare sempre così arriveremmo alla paradossale conseguenza che una notifica non andata a buon fine non potrebbe mai essere contestata. La questione ha chiaramente una soluzione che contempera i diritti del contribuente da un lato e quelli del fisco dall’altro. Cerchiamo allora di comprendere come fare opposizione a una cartella esattoriale non notificata.

La sanatoria della notifica che ha raggiunto il suo scopo

Partiamo dal principio generale del nostro ordinamento. Se un atto non viene notificato all’indirizzo corretto ma risulta che il destinatario ne è comunque venuto a conoscenza, avendo ricevuto il plico, il difetto di notifica si sana. Questo perché ciò che conta è che il contribuente si sia potuto difendere e, chiaramente, se ha avuto contezza del documento – anche se in un modo “irrituale” – il suo diritto costituzionale è fatto salvo.

Mario ha vissuto a lungo con la madre. Dopo tanti anni si trasferisce a casa della compagna e lì cambia residenza. Senonché al vecchio indirizzo il postino porta una cartella esattoriale. La madre riceve l’atto e poi lo consegna al figlio. Mario fa ricorso contro la cartella sostenendo che la stessa è stata notificata in un luogo che non è più né la sua residenza, né la sua dimora. In realtà Mario sta ammettendo di aver ricevuto la cartella, visto che per fare ricorso deve avere indicato l’atto contestato e quindi ne ha preso visione. Egli ha quindi sanato il difetto di notifica.

Come contestare una cartella notificata non correttamente?

L’unico modo dunque per contestare una cartella notificata non correttamente è non contestarla. Può sembrare un controsenso ma non è così. Il contribuente deve infatti opporsi al successivo atto che l’amministrazione finanziaria gli notifica, atto che potrebbe essere ad esempio un pignoramento, un preavviso di ipoteca o di fermo amministrativo o anche una intimazione di pagamento (che è una sorta di rinnovo della cartella). Contro quest’atto il contribuente dovrà presentare ricorso sostenendo di non aver ricevuto il cosiddetto “atto prodromico” o “atto presupposto”, ossia l’atto che lo precede. E difatti, nel diritto amministrativo, nessun atto è valido se l’atto precedente – che appunto lo presuppone – non è arrivato a destinazione.

Nell’esempio di prima, Mario non dovrà fare ricorso contro la cartella ricevuta dalla madre, benché consegnatagli. Mario farà finta di nulla e attenderà la successiva intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione. Sarà contro quest’ultimo atto che Mario farà ricorso sostenendo di non aver ricevuto la precedente cartella esattoriale, l’atto cioè che ha dato origine a tutto il procedimento e che ne presuppone l’intera validità. Facendo ricorso contro l’atto “a valle”, per mancata notifica dell’atto “a monte”, Mario riuscirà a far annullare non solo l’intimazione di pagamento ma anche la precedente cartella notificata non correttamente..

La legge consente di contestare l’estratto di ruolo?

Potrebbe però succedere che di venire a conoscenza di una cartella mai arrivata a destinazione da un estratto di ruolo richiesto allo sportello o scaricato dal sito di Agenzia Entrate Riscossione. Ebbene, l’articolo 12 del DPR 602/1973, come modificato dal Dl 146/2021, stabilisce che l’estratto di ruolo non può essere contestato. Questo significa che se anche ti accorgi da tale estratto di una cartella non notificata e non ne sei mai venuto a conoscenza non puoi comunque contestarla.

La legge tuttavia prevede che il contribuente può opporsi all’estratto di ruolo – e quindi contestare la cartella non notificata – solo a patto che tale cartella può:

  • pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici a norma dell’articolo 80, comma 4 del Dlgs 50/2016;
  • compromettere i pagamenti delle pubbliche amministrazioni mediante attivazione della procedura di blocco che avviene per i pagamenti superiori a 5.000 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973;
  • comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. 

Pertanto, a meno che dalla omessa notifica delle cartelle non derivi un pregiudizio alla partecipazione a gare d’appalto o un blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, il contribuente, in base a tale disposizione normativa, non potrà ricorrere contro il cosiddetto “estratto di ruolo”, ma dovrà impugnare tempestivamente (ossia entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica) gli atti successivi alle cartelle non notificate, quali, ad esempio, come già detto prima, l’intimazione ad adempiere o i preavvisi di fermo o di ipoteca, eccependone la nullità per omessa notifica della cartella sottostante.

Quali sono i passaggi da seguire per impugnare una cartella esattoriale non notificata?

Se non derivano dunque i tre pregiudizi specifici dall’omessa notifica che abbiamo indicato sopra, il contribuente non può contestare l’estratto di ruolo consegnato dall’agenzia delle Entrate Riscossione. Tuttavia, può contestare tempestivamente (entro 60 giorni dalla notifica) gli atti successivi alle cartelle non notificate, come l’intimazione ad adempiere o i preavvisi di fermo o di ipoteca, dimostrando l’invalidità della cartella sottostante per omessa notifica.

Quali sono i problemi che possono derivare dalla contestazione di una cartella non notificata?

Prima di contestare una cartella non notificata è sempre bene chiedere un accesso agli atti amministrativi all’Agenzia Entrate Riscossione per verificare dove è stata recapitata la cartella in contestazione (se a un indirizzo sbagliato o meno) e chi ha firmato il registro delle raccomandate. Questo perché spesso capita che il contribuente non sia a casa quando arriva il postino e non si accorga o si dimentichi dell’avviso di giacenza immesso dal postino nella buca delle lettere. Se così dovesse essere, infatti, la notifica si considererebbe fatta correttamente.

Il fatto ad esempio di aver cambiato casa senza aver spostato la residenza, lasciandola al vecchio indirizzo, non è un valido motivo per contestare la notifica della cartella che si considera ugualmente conosciuta. Lo stesso succede se la cartella viene depositata al Comune o all’ufficio postale in giacenza. 

 



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