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Responsabilità penale del proprietario del sito Internet

14 Febbraio 2012 | Autore:
Responsabilità penale del proprietario del sito Internet

In caso di contenuti diffamatori, il regime di responsabilità previsto per il proprietario del sito web è diverso da quello previsto per il direttore di una testata giornalistica.

Internet non è come la stampa; pertanto, al proprietario del sito web non si possono applicare le stesse norme sulla responsabilità del direttore della testata giornalistica tradizionale.

Questa è la conclusione cui è pervenuta una recente sentenza della Cassazione [1].

I giudici della Suprema Corte hanno annullato la decisione di un Tribunale che aveva sequestrato un intero sito per via dei commenti diffamatori, nei confronti di due politici, pubblicati da un anonimo utente.

Il Tribunale di primo grado, con un ragionamento poco condivisibile, aveva ritenuto che il direttore della testata online avesse un obbligo generale di controllo anche sulle condotte poste da soggetti terzi, lettori del sito, cui fosse consentito interagire nel forum, lasciando post anonimi. Per tale ragione, invece di sequestrare la singola pagina incriminata, aveva bloccato l’intero sito e condannato il suo titolare.

La Cassazione però ha ribaltato la sentenza, ricordando come le norme penali non possano essere interpretate in via estensiva. Pertanto, se le stesse norme sono state previste per il solo caso della stampa cartacea [2], non possono essere estese anche ai giornali online [3].

L’applicazione di un differente regime di responsabilità tra la carta stampata e quella telematica potrebbe apparire discriminatoria: a seconda infatti dello strumento con cui è posta in essere (se con un quotidiano tradizionale o con il web), la stessa condotta viene considerata, dall’ordinamento, lecita o illecita.

Ma la Suprema Corte ha chiarito le ragioni di questa diversità.

A ben vedere, infatti, il mestiere del direttore di un periodico è completamente diverso da quello di un sito di informazione online, anche se registrato.

Infatti, il direttore del giornale cartaceo è chiamato a fare un controllo generale su un numero da pubblicare che può considerarsi un prodotto finito, visionabile nel suo insieme prima della stampa definitiva.

Invece, nel periodico online la pubblicazione avviene con estrema velocità: non appena acquisito un commento o una notizia essi vengono subito messi online, con poca facoltà di controllo da parte del titolare del sito.

Inoltre, vi è un alto tasso di interazione, di impossibile gestione e controllo, che invece sulla stampa non esiste.

Ma è anche vero che, su Internet, ogni modifica o integrazione può essere fatta in un momento successivo, senza nessuna difficoltà.



note

[1] Cass. sent. n. 35511/2010, di cui abbiamo già parlato qua: https://www.laleggepertutti.it/il-direttore-della-rivista-online-non-e-responsabile-per-i-commenti-diffamatori-lasciati-dai-lettori/

[2] Pertanto, l’art. 57 cod. pen. può essere applicato solo ai periodici a stampa.

[3] Cosiddetto divieto di analogia in malam partem nel diritto penale.


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2 Commenti

  1. Ritengo giusta la recente sentenza della Cassazione,in questo modo vengono alleggerite le responsabilità del proprietario del sito web.Pongo adesso un nuovo quesito: nel caso io collaboratore di un sito pubblico immagini tutelate da copyright (involontariamente) il proprietario del sito ne rischia la chiusura?

    1. La violazione del copyright è una delle più frequenti cause di sequestro dei siti internet. La magistratura non ha ancora capito che si può bloccare una singola pagina o rimuovere un solo contenuto anziché abbattere tutto il palazzo…

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