Licenziamento della lavoratrice incinta dopo il periodo di prova


Se il periodo di prova è terminato con esito negativo, la lavoratrice può essere legittimamente licenziata anche se incinta, a meno che ella non provi che si è trattato di licenziamento discriminatorio.
Dopo il periodo di prova, anche se incinta, la lavoratrice può essere licenziata senza obbligo di motivazione.
La dipendente che voglia impugnare tale licenziamento dovrà dimostrare la natura discriminatoria della scelta operata dal datore di lavoro proprio per via del suo stato di gravidanza.
Se tale prova però non viene raggiunta, il licenziamento è legittimo [1].
In generale, infatti, la legge vieta il licenziamento della lavoratrice in gravidanza, fino al compimento di un anno di età del bambino [2].
Tuttavia, nel caso di periodo di prova, tale divieto non opera se il licenziamento dipenda dall’esito negativo della prova medesima [3]. Opera invece se il licenziamento avvenga per motivo discriminatorio legato allo stato di gravidanza. In tal caso, è necessario provare anche che il datore di lavoro fosse a conoscenza che la lavoratrice era incinta.
note
[1] Cass. sent. n. 2010 del 13.02.2012.
[2] Art. 58 del Dlgs. 151/2001.
[3] Resta fermo il divieto di discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
il problema a mio parere non si pone tanto in questa ipotesi, visto che appunto è troppo semplice, per il datore che non voglia assumere, dimostrare che il periodo di prova ha avuto esito negativo… bisognerebbe affrontare la non rara ipotesi delle lavoratrici dipendenti che vengono licenziate o, più spesso, mobizzate e spinte alle dimissioni che hanno deciso di avere un figlio e di godere della maternità, prevista dalla legge…