Convocazione dell’assemblea di condominio: assenza di forme


Non conta la forma, sritta, orale o telefonica, dell’avviso di convocaione dell’assemblea condominiale; ciò che conta è che la comunicazione sia idonea a pervenire al destinatario.
Per comunicare l’avviso di assemblea condominiale, l’amministratore può farlo con qualsiasi mezzo; tuttavia, qualora utilizzi la raccomandata a.r. e sia a conoscenza dell’effettivo domicilio del condomino, non può limitarsi a inviare la missiva presso la residenza anagrafica.
La Corte di Appello di Napoli [1] ha infatti ritenuto necessaria la notifica nel luogo più idoneo per la ricezione: sia esso la dimora del condomino, o il suo domicilio o anche il luogo da questi normalmente frequentato (ove, per esempio, si svolge l’attività lavorativa).
In verità, la legge non prevede alcun obbligo di forma per l’avviso di convocazione dell’assemblea. La Cassazione infatti ha più volte precisato [2] che la comunicazione potrebbe essere effettuata anche oralmente [3], per telefono o in qualsiasi altra forma, salvo che il regolamento non prescriva particolari modalità di notifica.
È pertanto legittima la prassi in base alla quale l’avviso di convocazione destinato ad un condomino non abitante nell’edificio condominiale venga consegnato ad altro condomino, congiunto del primo.
Dunque, non è importante la forma della comunicazione quanto la circostanza che la stessa pervenga – o possa potenzialmente pervenire – nella sfera di normale e abituale conoscibilità del destinatario e, pertanto, oggettivamente da quest’ultimo conoscibile con l’uso della normale diligenza, sua e del consegnatario designato.
Il problema, tuttavia, delle convocazioni orali o comunque che non consentano la dimostrazione dell’avvenuta comunicazione, si pone nel caso di contestazione, da parte del destinatario, dell’effettivo ricevimento. Ecco perché resta comunque buona norma provvedere alle convocazioni attraverso raccomandata o comunicazione consegnata a mani e controfirmata.
note
[1] C. App. Napoli, sent. del 13.02.2012.
[2] Cass. sent. n. 8449 del 01/04/2008.
[3] Principio della libertà delle forme.