Volo cancellato: risarcito il viaggiatore che non arriva a destinazione


I viaggiatori hanno diritto al risarcimento del danno materiale e morale se l’aereo parte, ma non arriva a destinazione.
Una sentenza della Corte di Giustizia Europea [1], in materia di cancellazione dei voli, si è pronunciata sul ricorso presentato da sette passeggeri dell’Air France il cui aereo [2], seppur regolarmente decollato, era stato costretto a rientrare nell’aeroporto di partenza per l’insorgere di problemi tecnici. I viaggiatori sono stati trasferiti, il giorno successivo, su altri voli.
La Corte ha equiparato il caso di volo non partito [3] a quello del volo che non abbia completato il percorso: in entrambi i casi si deve parlare di volo cancellato.
Con il termine “volo”, infatti, si intende la tratta che la compagnia aerea decide di coprire in orari precisi e secondo un itinerario prefissato. Quindi, il semplice decollo, in assenza del raggiungimento della destinazione, non è sufficiente per poter considerare il volo andato a buon fine.
In tal caso la compagnia aerea è responsabile di inadempimento contrattuale e deve essere condannata al risarcimento del danno morale subito dai passeggeri. Nel caso di pacchetto turistico all inclusive, resta però valido quanto detto in questa pagina.
Il danno morale si aggiunge al rimborso del prezzo del biglietto (oppure all’imbarco su un volo alternativo) [4] e alle altre forme di assistenza cui si ha diritto in caso di cancellazione del volo.
In merito si ricorda che:
– in caso di negato imbarco, di volo cancellato o di ritardo di almeno due ore, la compagnia aerea deve presentare al passeggero un avviso scritto che lo informi dei suoi diritti in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza [5];
– in caso di volo cancellato, il viaggiatore ha diritto a pasti e bevande in proporzione alla durata dell’attesa, a effettuare gratuitamente chiamate telefoniche, a mandare messaggi via fax o posta elettronica. Ha inoltre diritto alla sistemazione in albergo e al trasporto tra l’aeroporto e l’albergo (o altra sistemazione) se l’orario di partenza, che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo, è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza del volo cancellato [6].
note
[1] Sentenza del 13.10.2011, relativa al procedimento C-83/10.
[2] Volo n. 5578 del 25.09.2008 da Parigi a Vigo.
[3] Secondo il Regolamento CE n. 261/2004, art. 2, lettera l, con cancellazione del volo si intende “la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto”.
[4] Regolameto CE n. 261/2004, art. 8.
[5] Regolameto CE n. 261/2004, art. 14.
[6] Regolameto CE n. 261/2004, art. 5, lettera b.