Affidamento condiviso anche quando l’ex si disinteressa del minore


L’affidamento esclusivo resta l’ultima chance: preferibile l’affidamento condiviso anche se i genitori sono in forte contrasto o se uno dei due si disinteressa del minore.
L’affidamento condiviso [1] dei figli minori può esser concesso anche agli ex coniugi che siano in forte contrasto fra loro e persino al genitore che mostri scarso interesse verso il figlio.
Nel precisare ciò, la Cassazione [2] ha anche detto che è irrilevante, ai fini della concessione dell’affidamento, che il minore rifiuti di incontrare il genitore.
Un orientamento che si contrappone a quello espresso dalla stessa Corte con una precedente pronuncia [3]. In realtà, a influenzare le sentenze non è la diversa interpretazione dei principi del diritto (che, almeno in teoria, non dovrebbe variare da caso a caso), quanto piuttosto l’eterogeneità dei fatti concreti portati all’attenzione dei giudici e delle prove raggiunte in giudizio.
Volendo però tracciare una linea comune rispetto all’altalenante bilancia della giurisprudenza, potrebbe affermarsi che l’affidamento condiviso non richiede necessariamente “un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli”. Questi sono obiettivi auspicabili, ma non necessari ai fini dell’istituto in commento.
Sempre la Cassazione ha precisato, in un’altra occasione [4]: “L’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto. Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’affido condiviso non pregiudica il fatto che il minore abiti prevalentemente presso uno solo dei genitori, pur essendo affidato a entrambi; in questa circostanza, l’altro genitore deve avere ampie possibilità di vedere il figlio e tenerlo con sé.
L’affidamento esclusivo resta quindi l’estrema spiaggia, l’eccezione da motivarsi rigorosamente con la necessità di garantire il benessere del minore.
Con questo orientamento è stato accolto il ricorso di un padre a cui era stato negato l’affidamento condiviso della figlia. L’affidamento condiviso non era stato concesso perché i due ex-coniugi si trovavano in una situazione di forte conflitto e perché l’uomo si disinteressava della figlia, con ciò determinando il rifiuto della minore di vedere il padre.
note
[1] Artt. 155-155ter cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 1777 del 8 febbraio 2012.
[3] Cass. sent. n. 17191 dell’11 agosto 2012.
[4] Cass. sent. n. 16593/2008.