Malattia, reperibilità e visite fiscali dell’Inps: le ultime sentenze


Licenziamento al dipendente recidivo assente alla visita Inps anche se andato dal medico curante.
Può essere licenziato il dipendente a cui più volte il datore di lavoro ha contestato l’assenza dalla residenza indicata, nella documentazione medica di malattia, negli orari di reperibilità per le visite fiscali. E ciò anche se, nell’ultima occasione, il lavoratore si trovava dal medico curante per le cure. In generale, l’assenza alla visita di controllo è sufficiente a integrare giusta causa di licenziamento, specie se si inserisce nel quadro di un comportamento recidivo nel tempo [1].
L’assenza del lavoratore ad una visita di controllo domiciliare, per non comportare la perdita del trattamento economico di malattia, deve essere giustificata da un caso di forza maggiore o da una situazione che, per quanto non di tale gravità da comportare, se non osservata, un pericolo per la vita, abbia reso indifferibile la presenza altrove del dipendente in un orario compreso nelle fasce di reperibilità [2].
L’assenza ingiustificata del pubblico dipendente ad una seconda visita domiciliare di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, se si verifica nel periodo di prognosi indicato dal medico che ha effettuato la prima visita di controllo, non comporta la decadenza della indennità di malattia. Infatti, mentre la mancata presenza alla prima visita di controllo ha effetto su tutto il periodo di assenza (in quanto serve ad accertare la giustificazione dell’assenza dal lavoro per tutto il periodo della lamentata malattia), tale meccanismo non opera più in caso di ulteriore sottoposizione del lavoratore ad altre visite fiscali [3].
È legittima la temporanea sospensione dello stipendio nei confronti di un pubblico dipendente in conseguenza della sua irreperibilità in occasione della visita fiscale effettata nell’orario di rito. L’unico modo per rimediare a ciò è la produzione, da parte del lavoratore, nei tempi all’uopo previsti, di documentazione attestante la sussistenza di un impedimento giustificativo dell’assenza [4].
Il lavoratore ammalato, risultato irreperibile alla visita di controllo, ha l’onere di provare l’esistenza di uno specifico impedimento che abbia reso impossibile l’adempimento del suo obbligo. Occorre, in particolare, la prova di un impedimento oggettivo, quindi un caso fortuito o una forza maggiore, la cui influenza negativa per l’adempimento non poteva essere evitata che con l’adozione di tutte le cautele necessarie al fine di consentire al medico fiscale l’accesso al domicilio del lavoratore [5].
note
[1] Cass. sent. n. 1603/15 del 28.01.15.
[2] TAR Bari sent. n. 309 del 1.03.2013.
[3] Cons. St. sent. n. 4528/2012.
[4] Cons. St. sent. n. 3820/2014.
[5] TAR Catanzaro sent. n. 1142 del 22.11.2012.
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Domanda? volevo sapere un informazione su questa situazione; se un lavoratore si fà un intervento chirurgico es. ( menisco, cisti, legamenti, tunnel calpale ecc..) e dopo l’intervento gli viene rilasciato un certificato! deve rispettare l’orario della visita fiscale?
Domanda? volevo sapere un informazione su questa situazione; se un lavoratore si fà un intervento chirurgico es. ( menisco all’ospedale e dopo l’intervento gli viene rilasciato un certificato! deve rispettare l’orario della visita fiscale?