Multe: il vigile può sparare il laser anche di spalle senza obbligo della contestazione immediata.
Quante volte alla vista di una pattuglia di polizia, ai margini della strada, munita del misuratore elettronico della velocità “da spalla” (cosiddetto telelaser), abbiamo subito rallentato, ma poi, superato il posto di blocco, il piede è tornato a puntare sul pedale dell’acceleratore. Una netta frenata che, tuttavia, da oggi sarà totalmente inutile.
Infatti, con un parere recentemente diramato [1], il Ministero dei Trasporti ha informato che, da adesso, la polizia municipale può anche puntare il sistema laser verso il veicolo in allontanamento e notificare il verbale per posta al trasgressore che ha simulato prudenza per salvare la faccia.
Controllo elettronico della velocità senza obbligo di contestazione
Secondo il Ministero, in casi come questi in cui il conducente tende a fare il furbetto, ben può l’agente “sparare” il telelaser di spalle, senza aver poi l’obbligo di fermare il multato per la contestazione immediata della contravvenzione. Quest’ultima potrà poi essere tranquillamente compilata in ufficio e spedita a casa del proprietario dell’auto. Con l’obbligo, peraltro, di comunicare il nome dell’effettivo conducente nei termini previsti dalla legge (60 giorni dalla comunicazione della contravvenzione).
Insomma, non conviene più rallentare alla pattuglia e poi accelerare di botto, non appena oltrepassato il “pericolo multa”, senza rispettare i limiti di velocità.
Specifica infatti il parere del dipartimento per i trasporti terrestri che i dispositivi telelaser vengono normalmente impiegati per effettuare la contestazione immediata dell’eccesso di velocità in riferimento ai veicoli in avvicinamento. Trattandosi di sistemi omologati questi misuratori però possono essere impiegati anche per notificare la multa al domicilio del trasgressore nell’ipotesi in cui il trasgressore non possa essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari [2]. Come nel caso del veicolo che accelera dopo essere passato con un andamento prudente davanti alla pattuglia della polizia stradale.
note
[1] Min. Trasporti, parere n. 4076/2014.
[2] Ipotesi prevista dall’art. 201, comma 1-bis, lett e), del cod.strad.
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