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L’azienda può trattenere il Tfr e compensarlo coi danni dovuti dal dipendente

29 Gennaio 2015
L’azienda può trattenere il Tfr e compensarlo coi danni dovuti dal dipendente

Dipendente e risarcimento nei confronti del datore di lavoro: la scelta migliore è gestire entrambe le partite in un’unica causa.

Se il datore di lavoro deve ancora pagare al dipendente il TFR, ma quest’ultimo è stato condannato per aver arrecato danni economici all’azienda, tale risarcimento può essere legittimamente “trattenuto” dal datore di lavoro, compensandolo con le somme che gli deve a titolo di trattamento di fine rapporto. Ma ad una sola condizione: che l’importo dei danni sia stato già determinato. Diversamente, non si può procedere a compensare una somma certa (quella del TFR) con una ancora incerta (il risarcimento).

Il chiarimento viene da una sentenza [1] di oggi della Cassazione.

La vicenda

Una banca aveva licenziato un proprio dipendente contestandogli alcune gravi irregolarità, ma il giudizio, benché a uno stadio già avanzato, non era ancora terminato e il giudice non aveva determinato l’ammontare dei danni da rifondere al datore di lavoro. Con una separata domanda, invece, il lavoratore aveva chiesto all’istituto di credito il pagamento del TFR. Ma la banca si era opposta sostenendo che lo stesso andasse compensato con i danni.

La sentenza

La Cassazione ha spiegato che, in linea teorica, è compensabile il credito del lavoratore per il Tfr con quello dell’azienda per i danni subiti a causa della condotta illecita del dipendente. Tuttavia, perché ciò sia possibile, è necessario che il credito del datore si possa considerare già certo e liquido. Per cui, al contrario, se la sua esistenza e quantificazione, dipendono da un giudizio ancora in corso, la compensazione non è possibile.

Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è compensabile, attesa la sua mancanza di certezza. Al massimo potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio ove si discute del risarcimento del danno.


note

[1] Cass. sent. n. 1695/15 del 29.01.2015.

Autore immagine: 123rf com


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