Ammessi e non ammessi al gratuito patrocinio: ecco quando si pagano le spese per le procedure di conciliazione stragiudiziale.
Dal prossimo 9 febbraio entra nel vivo la nuova negoziazione assistita che si affiancherà alla già esistente mediazione obbligatoria per tentare di risolvere l’arretrato delle aule dei giudici civili. Si tratta di due procedimenti, resi obbligatori in determinate circostanze, che dovranno essere necessariamente esperiti prima di intraprendere la causa. Sono, quindi, definiti “condizione di procedibilità” per poter agire in giudizio (anche detti Adr: alternative dispute resolution).
Per quanto riguarda la procedura, le materie e le conseguenze per il caso di mancato esperimento della negoziazione assistita rinviamo all’articolo “Scatta la Negoziazione assistita: ecco quando non si applica“.
L’inserimento di una fase ulteriore e preliminare al normale giudizio, però, ha aperto, per come c’era da aspettarsi, il problema di chi dovrà sostenerne le relative spese, posto che, sia per la mediazione obbligatoria quanto per la negoziazione assistita è necessaria, per legge, la presenza dell’avvocato.
Cerchiamo allora di sintetizzare in un veloce schema la situazione attualmente in vigore, non prima di aver ripassato quali sono le materie nelle quali si applica la negoziazione assistita e quali, invece, in quelle in cui si applica la mediazione.
Sul tema leggi l’approfondimento: “In quali cause la negoziazione assistita e in quali la mediazione”.
PROCEDURA | PAGAMENTO AVVOCATO | ALTRI ORGANI | GRATUITO PATROCINIO |
NEGOZIAZIONE ASSISTITA | Si. La parte deve pagare l’avvocato per l’attività prestata durante tale fase | Non presenti.La procedura si svolge interamente allo studio dell’avvocato ed è diretta da quest’ultimo. La parte che vuole iniziare una causa deve, tramite il proprio avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. | No. Coloro che rientrano nei requisiti del gratuito patrocinio non devono pagare l’avvocato per la fase di negoziazione assistita, che quindi gli è dovuta gratuitamente, senza oneri in parcella.L’avvocato, però, dal canto suo, non potrà ottenere il pagamento del proprio compenso dallo Stato con il meccanismo del gratuito patrocinio. In pratica il legale è chiamato a un’opera di “volontariato obbligatorio”. |
MEDIAZIONE | Si. La parte deve pagare l’avvocato per l’attività prestata durante tale fase, salvo nel caso di gratuito patrocinio. | L’organismo di mediazione non va pagato (neanche a titolo di rimborso spese) per il primo incontro, che quindi è completamente gratuito. Se le parti, però, decidono di proseguire con ulteriori accordi, scatta l’obbligo del pagamento degli onorari del mediatore. | Nel caso in cui la parte possegga i requisiti per il gratuito patrocinio, l’avvocato viene pagato dallo Stato anche nel caso in cui la mediazione termini con un accordo definitivo, senza quindi procedere in causa (Trib. Firenze sent. 13.01.2015).Anche i costi della mediazione (onorari ai mediatori) sono gratuiti per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti): quando la mediazione è condizione di procedibilità oppure quando la mediazione è disposta dal giudice. A tal fine, la parte deve depositare presso l’organismo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore. |
note
Autore immagine: 123rf com