Tutti i condomini sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la ricostruzione o la riparazione delle terrazze a livello, anche se sono di uso esclusivo.
Il condomino non può evitare di corrispondere, pro quota, le spese necessarie per la loro ristrutturazione o riparazione delle terrazze a livello solo perché le stesse sono in uso esclusivo ad un solo condomino. Ad affermarlo è stata la Suprema Corte di Cassazione in una recente pronuncia [1].
La Corte nel ribadire un principio già enunciato in passato a Sezioni Unite [2] ha, infatti, chiarito che, alle spese occorrenti per ricostruire o ristrutturare le terrazze a livello presenti in un immobile debbono contribuire tutti i condomini ivi presenti, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Ciò in quanto tali terrazze svolgono una importante funzione di copertura del fabbricato.
Invero – continua la Corte – tale obbligo di compartecipazione alle spese in capo a tutti i condomini si basa proprio sui benefici che i medesimi traggono dalla presenza delle terrazze medesime. È il codice civile [3] ad individuare in che misura i singoli condomini saranno chiamati a partecipare alla spesa globale.
A riguardo la legge stabilisce che se l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a pagare le spese di manutenzione (riparazione o ricostruzione) per un terzo; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio, in base ai rispettivi millesimi (o meglio, a carico di quella parte di condomini i cui appartamenti sono “coperti” dal lastrico in questione).
Stesso discorso dicasi per gli eventuali danni causati agli appartamenti sottostanti. Partendo, difatti, dall’applicazione di tale principio di compartecipazione delle spese tutti i condomini sono obbligati a rispondere dei danni che, a causa e per effetto di una cattiva manutenzione della terrazza, potrebbero manifestarsi negli immobili sottostanti. Il tutto sempre nel rispetto di quanto previso dal codice civile: vale a dire che di dette spese risponderanno per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve da copertura e per il restante terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell’ uso esclusivo della terrazza.
Di LUCA PAGLIONE
Tutti i condomini devono partecipare alle spese per la manutenzione e ricostruzione delle terrazze a livello, anche se di uso esclusivo di un solo soggetto.
Tutti i condomini rispondono dei danni dovuti alla cattiva manutenzione della terrazza.
Le spese necessarie vanno così ripartite: un terzo a carico del condomino che ha l’uso esclusivo; gli altri due terzi da parte degli altri condomini coperti dal lastrico, secondo i rispettivi millesimi.
note
[1] Cass. sent. n. 18164/14 del 25.08.2014.
[2] Cass. sent. n. 3672/97 del 29.04.1997.
[3] Art. 1126 cod. civ.
la clausola di un contratto di compravendita che faccia salvo il diritto di sopraelevare del costruttore-condomino può rendere paragonabile il diritto di sopraelevare ad un diritto di proprietà esclusiva sullo stesso terrazzo laddove il costruttore sia anche un condomino?