È giusto che l’avvocato percepisca la pensione e continui a esercitare la professione?


Nonostante il mancato pagamento dei contributi minimi, il professionista percepisce la pensione di vecchiaia: la discussione più accesa del momento.
Un quesito che, evidentemente, si pongono in molti, atteso il dibattito – anche, per certi versi, acceso – che sta impazzando sui forum e sui social network: è giusto che l’avvocato in pensione (che, quindi, non paga i contributi minimi) possa continuare ad esercitare l’attività forense e, quindi, a percepire altri redditi?
Si pensi, prima di tutti, ai numeri: nel 2013, la Cassa Forense ha erogato circa 25mila pensioni e, di queste, l’esatta metà è andata nelle tasche di pensionati attivi ossia di avvocati che stavano continuando a esercitare la professione.
Il problema si pone, quasi con le stesse misure, anche per le altre casse private degli autonomi.
La legge esonera i pensionati di vecchiaia, che rimangono iscritti alla Cassa, dal pagamento dei contributi minimi (soggettivo e integrativo) dall’anno solare successivo a quello di maturazione del diritto a pensione. Resta dovuto il contributo di maternità, la trasmissione del modello 5, e il pagamento dei contributi (soggettivo ed integrativo) in autoliquidazione (in un’unica soluzione entro il 31 luglio oppure in due rate).
Il contributo soggettivo deve essere corrisposto fino all’anno precedente la decorrenza dell’ultimo supplemento nella misura del 14% (a decorrere dal 2013) sul reddito professionale IRPEF netto, dichiarato con modello unico, e del 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto.
I pensionati di vecchiaia, a decorrere dal 2012, che rimangono iscritti alla Cassa sono tenuti, dall’anno successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento della pensione, a corrispondere sul reddito netto professionale, dichiarato ai fini dell’IRPEF, il contributo soggettivo nella misura del 7% sino al tetto pensionabile e in quella del 3% sulla parte di reddito eccedente il medesimo.
Dal 2017 tale percentuale del 7% salirà al 7,25% e dal 2021 al 7,50%. Dal 2008, l’età pensionabile è stata portata, da 65 anni, a 70 con l’entrata in vigore ordinaria nel 2021.
Può comunque andare in pensione a 65 anni l’avvocato con 40 anni di contribuzione e ciò senza la penalizzazione del 5% in ragione di ogni anno di anticipazione.
Il dibattito
Il dibattito sulla presunta ingiustizia dell’attuale sistema – questione evidentemente posta dalle nuove generazioni di avvocati, che si affacciano a una professione piena di dubbi e incertezze – sta anche nella forte forbice di reddito tra più giovani e anziani. Dagli ultimi dati pubblicati dalla Cassa forense, risulta infatti che i primi abbiano, in media, un fatturato di circa 13mila euro l’anno, mentre il legale prossimo al pensionamento (tra 60 e 64 anni) dichiara circa 85mila euro.
Se da un lato è vero che il diritto al lavoro è garantito dalla nostra Costituzione a prescindere dall’età, si sottolinea dall’altro lato che qualche correzione potrebbe essere opportuna, anche per correggere il debito previdenziale e redistribuire il PIL in favore dei più giovani, mai come oggi in difficoltà e forte affanno a sostenere i costi della Cassa.
note
Fonte: Avvocato Paolo Rosa, in Diritto & Giustizia.
Autore immagine: 123rf com
Non è vero che non si pagano i contributi minimi.
Si pagano alle due scadenza annuali, anziché in anticipo
Chiedo se l’avvocato in pensione pèuò continuare a lavorare fino a che non prenda la pensione di vecchiaia.
Grazie e saluti.
avv. Massimiliano De Filippis
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