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Autovelox e obbligo di segnalazione: non basta il vigile a bordo strada

23 Febbraio 2015
Autovelox e obbligo di segnalazione: non basta il vigile a bordo strada

Eccesso di velocità: lo strumento elettronico deve essere ben visibile e segnalato.

Nuovo parere del Ministero dei Trasporti sull’accertamento delle infrazioni al codice della strada mediante autovelox. Secondo il provvedimento dello scorso 16 febbraio [1], per rendere valida la multa non è sufficiente la presenza del vigile a bordo strada perché questa possa far ritenere rispettato l’obbligo – imposto dalla legge – di massima visibilità delle postazioni autovelox. Se, infatti, l’apparecchio elettronico risulta anche solo parzialmente occultato vi è violazione del codice della strada ed è possibile presentare ricorso al giudice di pace.

Com’è noto, il codice della strada [2] prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità delle auto siano previamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

In particolare, l’avviso agli automobilisti può essere effettuato con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, o con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli

Si ricorderà lo scandalo avvenuto qualche anno fa degli autovelox infrattati tra le siepi a bordo strada o occultati dentro auto civette private. In quell’occasione – finita addirittura nelle aule penali di numerosi tribunali d’Italia – la giurisprudenza parlò di truffa ai danni degli automobilisti (leggi: “Autovelox nascosto dalla polizia: è truffa”). Questo perché l’utilizzo dei misuratori elettronici di velocità sulle strade richiede la massima trasparenza da parte delle autorità [2] che, quindi, devono rendere visibili gli strumenti di cui si valgono per rilevare l’eccesso di velocità.

In pratica gli autovelox in uso in Italia devono essere preventivamente segnalati e resi ben visibili, in conformità alle indicazioni fornite dal decreto interministeriale 15 agosto 2007. Circa la segnalazione dei misuratori il ministero raccomanda la massima semplicità grafica per agevolare l’utenza nella lettura dei messaggi.

Con riferimento all’obbligo di massima visibilità della postazione di controllo, essa “non deve essere intesa limitatamente alla presenza dei singoli operatori di polizia stradale o di veicoli di polizia, ma deve essere interpretata come l’insieme di tutte le componenti essenziali per il suo funzionamento tecnico, normativo e di protezione che attengono al rilevatore di velocità”. In sostanza ciò significa che la “massima visibilità” deve riguardare non tanto l’agente, ma soprattutto la strumentazione. Stop quindi alle divise ai margini della strada proprio per nascondere, alle proprie spalle, gli autovelox.

In pratica, è legittimo lasciare l’autovelox ben visibile a bordo della strada, mentre gli agenti che presidiano lo strumento non sono facilmente individuabili dagli automobilisti. È illegittimo invece l’inverso: ossia autovelox nascosti e vigili in bella mostra.

Gli agenti del traffico devono essere bene visibili quando effettuano segnalazioni in mezzo alla strada o siano operativi in condizioni di scarsa visibilità, serale o notturna.


note

[1] Min. Trasporti parere n. 662 del 16.02.2015.

[2] Ai sensi dell’art. 142, co. 6-bis cod. str.

Autore immagine: 123rf com


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