Job act: la riforma riscrive i tempi di permesso in caso di nascita del figlio.
La bozza del decreto attuativo del Job Act cambia la disciplina relativa ai congedi in caso di nascita di figli. In particolare, si prevede una “riapertura” dei termini per fruire del congedo parentale secondo le seguenti modalità:
– in caso di figli nati tra il 2003 e il 2007, solo per quest’anno i genitori potranno di nuovo fruire del congedo parentale, con l’estensione del diritto fino ai 12 d’età (invece di otto).
– in caso di figli nati tra il 2009 e il 2012, sempre e solo per quest’anno i genitori potranno godere dell’indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all’età di sei anni (e non tre).
Le misure sono sperimentali e, pertanto, si applicano per il 2015, e per le sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno.
Congedo di maternità
Spetta alle lavoratrici dipendenti e dura cinque mesi: due mesi prima e tre dopo il parto, salvo flessibilità.
Con l’approvazione della riforma, la lavoratrice-madre potrà sospendere la decorrenza del congedo in caso di ricovero del bimbo in una struttura (sia essa pubblica o privata). In pratica, qualora il neonato venga ricoverato durante il periodo di astensione post parto, la lavoratrice potrà chiedere che venga sospeso il congedo, riprendere il lavoro nell’attesa del ritorno a casa del figlio e, dopo, ritornare a fruire del congedo.
La suddetta sospensione opera solo sul congedo post parto (tre mesi in assenza di flessibilità più eventuali giorni in caso di parto prematuro). Essa inoltre può essere chiesta una sola volta previa produzione di un’attestazione medica sulla compatibilità del suo stato di salute con la ripresa del lavoro. La sospensione dura fino alle dimissioni di ricovero del bimbo.
Congedo parentale
Spetta ai genitori lavoratori dipendenti, per la durata di sei mesi ciascuno entro il limite di 10 mesi tra entrambi ovvero 11 mesi se il padre ne fruisce per almeno quattro mesi (al genitore single spetta per dieci mesi).
Ad oggi, la legge prevede che il congedo:
a) può essere richiesto durante i primi otto anni di vita del figlio;
b) è coperto da un’indennità del 30% della retribuzione per i periodi fruiti nei primi tre anni di vita del figlio;
c) è coperto dalla stessa indennità, per i periodi fruiti tra il quarto e l’ottavo compleanno del figlio, subordinatamente a condizioni di reddito.
La riforma prevede un ampliamento dei tempi di fruizione, vincolati all’età del figlio. In particolare si dispone che il congedo (nel 2015):
a) può essere richiesto durante i primi 12 anni di vita del figlio;
b) è coperto da un’indennità del 30% della retribuzione per i periodi fruiti nei primi sei anni di vita del figlio;
c) non spetta alcuna indennità per i periodi di congedo fruiti successivamente (tra il settimo e il dodicesimo compleanno del figlio).
Lavoratrici a progetto
Le novità riguardano anche le donne lavoratrici con contratto di co.co.pro.
Solo per quest’anno le lavoratrici parasubordinate potranno usufruire del diritto all’indennità anche in caso di mancato pagamento dei contributi alla gestione separata dell’Inps da parte del committente.
Si prevede inoltre l’estensione del congedo di paternità ai lavoratori autonomi, in caso di non fruizione da parte della madre, anch’essa lavoratrice autonoma e imprenditrice agricola.
Non è precisato se oltre all’ampliamento in termini di età del bambino, è previsto anche un ampliamento dei giorni/mesi fruibili.