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Il titolo esecutivo: cos’è?

26 Febbraio 2015
Il titolo esecutivo: cos’è?

Esecuzione forzata e pignoramento devono essere preceduti dalla notifica di una sentenza, un decreto ingiuntivo, una cambiale, un assegno o altri atti o documenti cui la legge attribuisce efficacia di titolo.

Si sente spesso parlare di “titolo esecutivo”. Ma di cosa si tratta, nel concreto? Cerchiamo di capirlo in questo breve articolo.

Prima di poter iniziare un’esecuzione forzata (ad esempio un pignoramento), il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo: senza titolo, infatti, qualsiasi esecuzione forzata è illegittima.

Dunque toglietevi dalla testa la possibilità che venga, a casa vostra, l’ufficiale giudiziario solo perché non avete pagato un contratto, una bolletta, una finanziaria. I creditori, prima di poter effettuare un pignoramento nei vostri riguardi, dovranno aver intrapreso un giudizio in tribunale (una causa, un ricorso per decreto ingiuntivo). In alternativa dovranno essere in possesso di documenti cui la legge attribuisce la valenza di titoli esecutivi: tali sono, per esempio, gli assegni, le cambiali, le cartelle esattoriali di Equitalia, gli attestati di credito della SIAE. Ma anche il contratto di mutuo firmato, dal notaio, con la banca oppure un verbale di conciliazione concluso presso l’organismo di mediazione.

In soldoni, il titolo esecutivo è l’atto scritto che accerta il diritto del creditore e l’obbligazione del debitore: attribuisce cioè al creditore il potere di agire nei confronti del debitore in via esclusiva, cioè pignorando una parte del patrimonio del debitore.

Il titolo esecutivo può consistere in un provvedimento giudiziale (titolo esecutivo giudiziale) o in un atto stilato dalle parti fuori dal giudizio (titolo esecutivo stragiudiziale).

Vediamoli ne dettaglio.

TITOLI ESECUTIVI GIUDIZIALI

Sono titoli esecutivi giudiziali:

  • – la sentenza di condanna e gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce efficacia analoga alla sentenza di condanna (v. un’ordinanza d’urgenza, ecc.);
  • – il verbale di conciliazione giudiziale con il quale le parti hanno raggiunto un accordo che va a definire la causa. In pratica, una volta che si trova l’intesa – in una qualsiasi delle tante udienze – il giudice riporta l’accordo per iscritto sul verbale di causa e lo fa sottoscrivere ai contendenti;
  • – i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi o che il debitore non ha opposto entro 40 giorni dalla notifica;
  • – i provvedimenti di sfratto convalidati;
  • – le decisioni prese da arbitri cui le parti abbiano affidato il compito di risolvere una controversia (purché il giudice le abbia dichiarate esecutive).

TITOLI ESECUTIVI STRAGIUDIZIALI

Sono titoli esecutivi stragiudiziali (stilati dalle parti al di fuori di un giudizio):

  • le cambiali, gli assegni bancari e gli altri titoli di credito con efficacia esecutiva;
  • i contratti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale.

Il titolo esecutivo va sempre notificato al debitore.

Insieme al titolo esecutivo o con atto successivo deve essere poi notificato l’atto di precetto.



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1 Commento

  1. ho avuto un pignoramento esecutivo ma il titolo (assegno) non e a nome mio nn so se e possibile

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