Terreni agricoli fuori dalla imposta di successione o donazione


Cassazione: in caso di eredità, i fondi agricoli non pagano le tasse di successione.
Il trasferimento di un fondo agricolo (sia che avvenga con successione o con donazione) in favore degli eredi entro il terzo grado in possesso dei requisiti di legge non sconta l’imposta di successione e, pertanto, non rientra nell’asse ereditario.
È l’importante principio emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano [1].
La legge [2], difatti, concede tale agevolazione ad alcune condizioni: che i soggetti siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale e che, nello stesso tempo, non abbiano ancora compiuto quaranta anni oppure che, sempre sotto i quaranta anni, acquistino la qualifica predetta entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alla relativa gestione previdenziale entro i successivi due anni. È inoltre necessario che i fondi rustici siano condotti direttamente per almeno sei anni dall’interessato.
note
[1] CTP Milano, sent. n. 6982/2014 del 18.12.2014.
[2] Art. 14 co. 1 L. 441/1998.