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Pensione anticipata e penalizzazioni: domande e risposte

1 Marzo 2015
Pensione anticipata e penalizzazioni: domande e risposte

La guida sul calcolo dell’età pensionabile con prepensionamento: astensione obbligatoria per maternità, leva, infortunio, malattia, disoccupazione, cassa integrazione, congedi parentali di maternità e paternità, congedo matrimoniale; ferie; permessi retribuiti; congedi per handicap ex legge 104 del 1992.

I CRITERI GENERALI

 

Sono una lavoratrice pubblica: vorrei sapere quando potrò andare in pensione anticipata con le nuove regole

 

La determinazione della misura della pensione dipende da una serie di fattori tra i quali l’anzianità contributiva e la retribuzione media pensionabile.

Attualmente, per il conseguimento della pensione anticipata occorre il possesso per le donne di 41 anni e 6 mesi di contribuzione.

Sul fronte della penalizzazione di chi va in pensione prima dei 62 anni di età, la legge di stabilità 2015 ha disposto uno stop delle penalizzazioni per il prepensionamento a favore di chi matura il previsto requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017.

Per coloro che perfezioneranno il predetto requisito successivamente, si tornerà ad applicare suddetta penalizzazione, consistente nella riduzione di un punto percentuale per gli anni 60 e 61 anni e di due punti percentuali per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

Anche qui però per la non applicazione della penalizzazione bisogna chiarire alcuni aspetti.

La predetta anzianità contributiva deve derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La legge [1] ha poi allungato tale elenco con i seguenti altri periodi (coperti da contribuzione figurativa) di astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, e per i congedi parentali di maternità e paternità stabiliti.

Rientrano, inoltre, nella valutazione: i periodi assicurativi derivanti da riscatto (contribuzione omessa e colpita dalla prescrizione); i periodi di effettiva contribuzione derivanti da totalizzazione estera; il congedo matrimoniale; le ferie; i permessi retribuiti; i congedi e permessi per handicap di cui alla famosa legge 104 del 1992.

A questi fini, quindi, continuano a non venire considerati i periodi di cassa integrazione straordinaria, di mobilità, i contributi volontari, quelli per il riscatto del corso legale di laurea e i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata.

LE PENALIZZAZIONI NON SI RECUPERANO FINO AL 2014

 

Sono andato in pensione il 1° giugno 2014 con 60 anni e 6 mesi di età e 45 anni di contribuzione. L’Inps, al momento della pensione ha applicato la penalità della legge Fornero, non tenendo conto della nuova legge del 2014 che le sospende fino a tutto il 2017. È corretto l’operato dell’Inps oppure posso recuperare le penalità applicatemi?

Vorrei sapere se, in base alla nuova legge 190/2014, posso recuperare la penalità applicatami dall’Inps, oppure se questa nuova legge è solo applicabile a quelli che vanno in pensione dal 1° gennaio 2015. Non basta il fatto che la legge Fornero abbia obbligato (e non volontariamente) a lavorare maggiormente, senza dover riconoscere gli anni di contribuzione in più.

La legge [2] prevede che, solo per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, le penalità applicate ai lavoratori che hanno avuto accesso alla pensione anticipata con meno di 62 anni non troveranno applicazione (leggi, per maggiori chiarimenti, l’articolo: “Pensione anticipata senza più penalizzazioni”).

Si è ancora in attesa dei chiarimenti ministeriali e dell’Inps. Ma, nel frattempo, è lecito presumere che tutti i soggetti che si pensioneranno fino a tutto lo scorso 31 dicembre 2014 e che hanno avuto l’applicazione delle penalità non potranno beneficiare della novità.

IN PENSIONE ANTICIPATA COL CALCOLO DI MALATTIA E DISOCCUPAZIONE

Ho quasi maturato 42 anni e tre mesi di contribuzione, ma in questo conteggio ho calcolato anche ben 3 mesi di malattia e infortuni e 1 mese di disoccupazione. Devo calcolare questo periodo o no?

Si può accedere alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica, al compimento di 42 anni e sei mesi di contributi, senza alcuna necessità di dover “recuperare” i periodi di malattia e infortunio, che quindi andranno conteggiati nell’ammontare del periodo lavorativo utile a maturare i requisiti per il prepensionamento.

Da ultimo, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto che, per i soggetti che accedono alla pensione anticipata nel triennio 2015/2017, le penalità legate all’età e alla tipologia di contribuzione accreditata/versata non troveranno applicazione. Pertanto, i periodi di malattia e disoccupazione saranno considerati alla stregua della prestazione effettiva di lavoro.

IL RISCATTO NON AGEVOLA LA PENSIONE ANTICIPATA

Ho versato quattro anni di contributi come lavoratore dipendente e quattro anni di riscatto di corso di laurea. Successivamente mi sono iscritto alla gestione separata, in quanto libero professionista. Posso chiedere il computo dei contributi citati (lavoro dipendente e riscatto laurea) nell’ambito della gestione separata, per accedere alla pensione anticipata a 63 anni e sei mesi?

Non è possibile trasferire, neppure a pagamento, i contributi versati nella gestione separata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per ottenere, in questa gestione generale, la pensione liquidata con il sistema di calcolo retributivo.

Può avvenire, invece, il contrario. La legge [3] stabilisce, infatti, che gli iscritti alla gestione separata, in possesso di periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti, le forme sostitutive o esclusive di tale assicurazione generale obbligatoria (Stato, Inpdap), le gestioni dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti), hanno facoltà di chiedere il computo (operazione gratuita) di tali contributi per il diritto e la misura della pensione a carico della nuova gestione, alle seguenti condizioni: anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e possesso di 15 anni, di contributi di cui almeno cinque nel nuovo sistema contributivo, partito dal 1° gennaio 1996 [4].


note

[1] Legge 125/2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 (in vigore dal 31 ottobre 2013)

[2] Art. 1 comma 113, della legge 190/2014.

[3] Art. 3 del regolamento 282/1996.

[4] Stabilite per la facoltà di opzione prevista dall’art. 1, comma 23, della legge 335/1995.

Autore immagine: 123rf com


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