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Multe con velox dentro la colonnina senza vigili: quando valide

15 Marzo 2015
Multe con velox dentro la colonnina senza vigili: quando valide

Postazioni fisse in modalità automatiche: quando l’eccesso di velocità può essere rilevato senza l’intervento diretto degli organi di polizia stradale.

Sarà capitato a tutti, alla guida della propria automobile, di imbattersi nelle colonnine, poste ai margini della strada, con, all’interno, gli strumenti di controllo elettronico della velocità (autovelox), pronti a scattare la foto al minimo superamento del limite legale, aggiunta la cosiddetta soglia di tolleranza del 5%. Quasi sempre questi apparecchi non sono presidiati dai vigili. In tali casi, non sempre le multe sono nulle. Cerchiamo quindi di illustrare il quadro normativo in materia di postazioni fisse per il rilevamento delle multe per eccesso di velocità.

CENTRI ABITATI

Affinché le postazioni fisse possano essere funzionanti all’interno delle strade urbane di quartiere e le strade locali, vi deve essere la presenza di un vigile. Pertanto, su queste permane l’attività di controllo, con l’intervento diretto degli organi di polizia stradale e non possono funzionare in modalità automatica.

Se non vi è l’autorità a presidiare l’apparecchio, questo deve essere spento.

FUORI DAI CENTRI ABITATI

Le postazioni fisse possono essere funzionanti in modalità automatica, ossia senza la presenza di un operatore di polizia, a condizione che vengano utilizzate [1]:

  • – sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali [2];
  • – sulle strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento, oppure su singoli tratti di esse, a condizione, però, che l’utilizzazione o l’installazione delle postazioni fisse sia autorizzata preventivamente dal Prefetto, il quale dovrà verificare che le condizioni della strada (in deroga alla regola generale) impediscano la contestazione immediata della multa. In tal caso sarà diritto del conducente richiedere copia del suddetto provvedimento per verificarne l’effettiva esistenza.

Le strade urbane di quartiere e le strade locali, classificate dall’articolo 2 come di tipo E e F, sono escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni indicate e, pertanto, su queste permane l’attività di controllo, con l’intervento diretto degli organi di polizia stradale.

DEFINIZIONI DI STRADE

Vediamo come devono essere le strade per essere classificate nei modi appena indicati:

A – Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C – Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.


note

[1] Art. 201, comma 1-bis, lettera f, cod. str., che richiama l’art. 4 della legge 168/2002.

[2] Art. 2, co. 2, lett a) e b) del cod. str.


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1 Commento

  1. Una domanda ingenua, ma le colonnine segnalatrici la velocità di color arancione, sono anche esse obbligate alla segnalazione di esistenza alla distanza di 400 metri come obbliga la >>Legge per le pattuglie in operazioni di controllo velocità. Perchè a dire il vero questi strumenti esistono ma sino a oggi non ho mai visto la tabella obbligatoria che segnala la presenza entro 400 metri. Che siano esenti?

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