Titoli scoperti: da concordare la clausola “senza spese”, “senza protesto” o ogni altra equivalente per evitare l’inoltro al notaio.
Che un assegno non pagato venga protestato (dopo il cosiddetto “insoluto a prima presentazione”) è circostanza nota a tutti. Così come è noto che, da ciò conseguono solo sanzioni amministrative.
Quel che però in pochi sanno è che le parti, all’atto della consegna dell’assegno, possono accordarsi per impedirne, già a monte, il protesto. È sufficiente apporre sul titolo la dicitura “senza spese” o “senza protesto” (o altra equivalente) con la firma. In tal caso, qualora sul conto corrente non dovessero risultare fondi sufficienti a pagare il portatore dell’assegno, quest’ultimo non può essere consegnato al notaio per il protesto.
Si tratta di una pratica commerciale assolutamente lecita, perché prevista dalla legge [1] e che, di recente, è tornata in voga. E questo perché potrebbe ben capitare – specie a chi gestisce flussi monetari in entrata e in uscita senza che tra essi vi sia una perfetta corrispondenza – che sul proprio conto, per un breve lasso di tempo, non vi sia la copertura economica sufficiente a pagare il creditore. Così, l’eventuale protesto potrebbe danneggiare il correntista che si vedrebbe revocata la possibilità di usare assegni, oltre, ovviamente, ad avere una sorta di bad reputation con la propria banca. Senza contare che l’eventuale emissione di titoli privi di copertura potrebbe anche comportare la revoca dell’affidamento bancario in corso.
D’altra parte provocare un protesto potrebbe non essere utile neanche per il creditore che, complicando la possibilità del proprio debitore di ricorrere al credito, vedrebbe allontanarsi la possibilità di ottenere quanto gli è dovuto.
Peraltro, l’assenza di protesto non impedisce al creditore di agire, comunque, in esecuzione forzata nei confronti del debitore. La legge, infatti, consente a chi è munito di un titolo esecutivo – tale è l’assegno, anche se non protestato – di poter procedere direttamente con il pignoramento, senza dover prima procurarsi un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna. In definitiva, già il possesso dell’assegno è garanzia sufficiente, per il creditore, di poter azionare tutte le tutele giudiziarie che l’ordinamento gli garantisce.
È sufficiente l’attestazione della banca relativa alla presentazione del titolo nei termini di legge e il mancato pagamento a causa di mancanza fondi.
Quindi anche senza il protesto, il creditore non perde le sue prerogative per il recupero del credito.
Peraltro, con la clausola “senza spese” il beneficiario dell’assegno evita anche le spese del protesto, che difficilmente potrebbero essere recuperate se il debitore risulta non solvibile.
note
[1] Art. 48 R.D. 1736/1933.