Questo sito contribuisce alla audience di

Ecco i nomi dei falsi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate

22 Marzo 2015 | Autore:
Ecco i nomi dei falsi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate

Accertamenti fiscali, cartelle esattoriali, lo scandalo della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime le nomine dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo lo scandalo sollevato, davanti a tutti la nazione, dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime le nomine a “dirigente” di ben 787 funzionari dell’Agenzia delle Entrate senza aver sostenuto un pubblico concorso, è caccia grossa alla ricerca dei nomi dei soggetti coinvolti nell’assurda vicenda. Soggetti che, peraltro, hanno anche percepito le indennità da dirigente e che ora saranno costretti a rinunciarvi (leggi “Il secondo bando di concorso all’Agenzia delle Entrate”).

Si è scatenata, in tutta Italia, una vera e propria caccia all’uomo. Le associazioni di tutela dei consumatori hanno fatto istanza di accesso agli atti amministrativi per conoscerne gli estremi; qualche politico ha presentato interrogazione parlamentare.

Noi, invece, vi forniamo un documento ufficiale dal quale si potrebbero ritrovare i nomi dei soggetti coinvolti nella causa e relativa sentenza della Corte Costituzionale.

Il documento è sulla stessa Gazzetta Ufficiale dove risultano nomi e cognomi del personale dell’Agenzia delle Entrate che ha spiegato “intervento ad adiuvandum” nel giudizio davanti al Consiglio di Stato, prima che quest’ultimo rinviasse gli atti alla Corte Costituzionale. Insomma, si tratta dell’atto dal quale è partito tutto.

È molto probabile che i nomi che troverete nell’ordinanza – che qui sotto vi riportiamo in forma integrale, così come pubblicata dalla Gazzetta – siano proprio quelli dei funzionari interessati al rigetto del ricorso e che, per ciò, si erano costituiti in causa.

Ovviamente, ciò che dovrete fare è verificare se, all’interno di tale elenco, vi è il nome del direttore della locale agenzia delle entrate che ha firmato il vostro accertamento fiscale all’epoca notificato.

Per tutti i chiarimenti sulla questione vi rinviamo al nostro approfondimento “Agenzia delle Entrate: falsi dirigenti senza concorso”.

                         IL CONSIGLIO DI STATO      

Ha pronunciato la presente ordinanza

sul ricorso numero di registro generale 2979 del 2011,

Proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura gen. dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro Dirpubblica-Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalita’, dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pa, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Medici, con domicilio elette presso Carmine Medici in Roma, via Properzio, 37;

E con l’intervento di ad adiuvandum di:

Sebastiano Nicolo’,   Imparato   Giovanni,   Mario   Rosario Ambrosio, Vincenzo Caruso, Pasqualino Cesare, Vincenzo De Lucia, Paola Di Napoli, Francesco Di Sano, Mario Foglia, Eduardo Iervolino, Elisabetta Leo, Alberto Liguori, Carla Merone, Luciano Montroni, Severino Napolitano, Vincenzo Pagano, Ferdinando Puglia, Rosella Rossitti, Antonio Scalingi, Giovanni Sirignano, Vincenzo Valletta, Fabio Visco, Marco Annecker, Emiliana Bandettini, Domenico Bifulco, Alessandro Bonelli, Antonio Campanella, Gabriella Cappelleri, Fabio Celozzi, Manuela Ceretti, Elisabetta Curti, Valerio D’Aiello, Anna Danninelli, Sandro Maria Galardo, Stefania Lucchese, Maria Gabriella Lusi, Egidio Palaia, Alessio Pezzali, Susi Ribon, Dario Sencar, Enrico Stefanucci, Paolo Trasarti, Sara Vaccaro, Andrea Amelotti, Adamo Calascibetta, Sergio De Palma, Giovanna Lanzino, Marina Plazza, Doriano Saracino, Marco Serpico, Mario Balsamo, Alessandro Canuti, Gabriella Colla, Cosimo Antonio Comito, Patrizia Moretti, Franco Russo, Onofrio Signorile, Stefania   Totaro,   Giovanni   Battista Bonfitto, Alberto Chiarini, Andrea De Gasperis, Domenica Geminiani, Luciano Grassini, Giovanni Imparato, Alberto Issini, Mauro Lucinato, Mauro Malatesta, Massimo   Poloni,   Michele   Camastra,   Giuliano Donatiello, Francesco Errigo, Federica Ferri, Malia Rosa Garofalo, Simona Masetto, Andrea Monticone, Francesco Napolitano, Giorgio Navarra, Antonino Pristipino, Andrea Rossi, Giuliana Sanna, Alfredo Scaglione, Francesco Scarcella, Alberto Toscano, Micaela Trucco, Maria Addis, Ferdinando Mastrantonio, Massimiliano Mercuro, Antonio Sanna, Alfe’ Luigi, Riccobono Caterina, Sollena Bernardo, Tavolacci Giosafat, Badagliacca Giovanna, Valenti Filippa Anna, Valentino Umberto, Arcidiacono Virginia, Nicita Giuseppe, Wancolle Alessandro, Di Benedetto Elena, Di Noto Vincenzo, Firicano Maria Rosa, Melendez Luigi Roberto, Antico Gianfranco, Parisi Roberto, Tusa Francesco, Farina Mauro, Di Natali Salvatore, Giovenco Giovanni, Giunta Santo, Li Causi Nicolo’, Livoti Cristina, rappresentati e difesi dall’avv. Aristide Police, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;     Sul ricorso numero di registro generale 8834 del 2011, proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa   per   legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;     Contro Dirpubblica – Federazione   dei   Funzionari,   Elevate Professionalita’, Professionisti e Dirigenti delle P.A. e Agenzie, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma, via Properzio, 37;     E con l’intervento ad adiuvandum:         Giovanni Imparato, Franco Canelli, Tiziana Capaldo, Iride Cosimati, Stefano De Pascale, Elena Di Campli, Sabatino Di Marco, Guido D’Isidoro, Angelo Bruno Fantini, Assunta Matarese, Leonardo Rutigliano, Silvio Giovanni Susi, Claudio Varani, Domenica Bisaccia Domenico Fermo Canosa, Vito Carriero, Paolo Fortunato, Fernanda Tei, Maria Teresa Trifoglio, Ivo Giuseppe Delago, Pasquale Borrello, Elena Borruso, Giuseppe Antonino Cicciu’, Pietro Molino, Luigi Meraviglia, Vincenzo Russo, Enrico Saccomanno, Rosa Natala Sicari, Luigi Alfe’, Mario Rosario Ambrosio, Vincenzo Caruso, Pasqualino Cesare, Vincenzo De Lucia, Pasquale De Vicariis, Paola Di Napoli, Francesco Di Sano, Mario Foglia, Fabrizio Grillo, Eduardo Iervolino, Elisabetta Leo, Alberto Liguori, Carla Merone, Maria Rosaria Molfetta, Luciano Montroni, Severino Napolitano, Vincenzo Pagano, Antonetta Pecchia, Maurizio Perito, Umberto Pompeo, Ferdinando Puglia, Rosella Rossitti, Giuditta Maria Pia Rubinacci, Antonio Scalingi, Giovanni Sirignano, Armando Spatola, Vincenzo Valletta, Fabio Visco, Maurizio Afferni, Alberto Albertini, Christian Attardi, Maria Giuseppina Baglivo, Lucia Campanella, Grazia Cernigliaro, Antonio Cologno, Giovanni Comande’, Elio Antonio Conti, Gabriele Cosentini, Maria D’Amato Santelia, Patrizia De Luca, Francesco De Nunzio, Luisa Di Marco, Umberto Di Primio, Francesco Giacomo Dieli, Elisabetta Facchino, Maria Fantacone, Giuseppe Gargiulo, Maurizio Giambrone, Christian Gramegna, Giuseppe Leone, Antonio Lofari, Maria Rosaria Lombardi, Paolo Macri’, Lino Francesco Marzano, Maurizio Maria Osvaldo Mellia, Giuseppe Molteni, Pierluigi Noci, Ettore Nunziatini, Nicola Oliva, Cinzia Passarini, Maria Grazia Pastore, Anita Pezzetti, Maurizio Quercio, Giovanna Regina, Carmelo Salvatore Rossi, Giuseppe Rosso, Graziella Salvi, Mario Santoro, Assunta Scafa, Fabrizio Scrivani, Antonia Spagnuolo, Daniela Stefano, Daniele Ugolini, Piera Valenti, Paolo Vanigli, Francesco Vasta, Pierpaolo Venza, Elio Vinci, Federica Rachele Badano, Pina Dalena, Daniela Pellizzari, Benito Torretta, Desiderio Baldari Zambini, Giuseppina Barattelli, Paolo Battaglia, Filippo Caporali, Rita Caprio, Sandro Carnevali, Francesca Catola, Fausto Cioffi, Anna Cremona, Carmelo D’Angelo, Giuseppe D’Anna, Rossella De Salvia, Germana Di Biase, Giancarlo Di Fonzo, Lucio Di Stefano, Antonella Ferraiuolo, Stefano Fontenova, Giovanna Fusella, Anna Gatto, Mario Genua, Saverio Iamele, Marco Lio, Alessandra Mariani, Rosario Menale, Santino Minisci, Giorgio Minnucci, Paola Pace, Luca Paramucchi, Mario Pizzuti, Paolo Primo, Eugenia Sacco, Luca Sbardella, Angelo Sodano, Domenico Stancarone, Daniela Zoppi, Barbara Zucchetto, Marco Annecker, Emiliana Bandettini, Domenico Bifulco, Alessandro Bonelli, Claudio Borgnino, Antonio Campanella, Gabriella Cappelleri, Fabio Celozzi, Manuela Ceretti,   Rossella Conforti, Salvatore Costa, Elisabetta Curti, Valerio D’Aiello, Anna Donninelli, Gualtiero Esposito, Rita Femia, Sandro Maria Galardo, Francesco Vittorio Gravina, Stefania Lucchese, Maria Gabriella Lusi, Sergio Mazzei, Egidio Palaia, Alessio Pezzali, Susi Ribon, Dario Sencar, Enrico Stefanucci, Gianluca Tognetti, Paolo Trasarti, Sara Vaccaro, Andrea Amelotti, Soccorsa Avventuroso, Mario Beltrami, Laura Briasco, Adamo Calascibetta, Sergio De Palma, Giuseppe Federico, Adriana Guerra, Antonella Guerci, Giovanna Lanzino, Gloria Paola Leonetti, Enrico Macario, Francesco Malagoli, Fabio Pettorossi, Marina Plazza, Alberto Roma, Doriano Saracino, Marco Serpico, Aurora Spadaro, Giuseppe Tomei, Silvana Trematerra, Concetta Claudia Addamo, Corrado Arpe, Mario Balsamo, Mariagrazia Bettini, Paolo Bottiroli, Angela Calco’, Angela Romana Cannizzaro, Alessandro Canuti, Gabriella Colla, Cosimo Antonio Comito, Andrea Giuseppe Cova, Annunziata Cusati, Guido Antonello De Carlo, Luca Michele De, Antonio De Vivo, Giampaolo Di Filippo, Antonio Di Pietro, Massimo Facilla, Filippo Ferraro, Francesco Florio, Gerlando Gallo, Emanuele Garofalo, Dario Gentile, Gabriella Laviano, Giovanni Maccarrone, Tommaso Magnani, Patrizia Moretti, Gino Panichi, Giuseppe Parisi, Achille Piacentini, Vincenzo Pirone, Fabio Pisaroni, Giuseppa Privitera, Fabrizio Pro, Franco Russo, Alessandro Maria Santoiemma,   Onofrio   Signorile, Stefania Totaro, Salvatore Venti, Anna Maria Venturi, Maria Rosaria Zitani, Amelia Zottoli, Giovanni Battista Bonfitto, Alberto Chiarini, Felice D’Adamo, Antonietta Caterina Daniele, Andrea De Gasperis, Laura Di Gennaro, Angelo Donisi, Domenica   Geminiani,   Roberto Gramazio, Luciano Grassini, Anselmo Gulini, Giovanni   Imparato, Alberto Issini, Diana Leone, Mauro Lucinato, Mauro Malatesta, Danilo Mengoni, Piero Micheli, Barbara Pisciella, Massimo Poloni, Carmela Columbro, Antonio Prezioso, Monica Tizzano, Giuseppe Tucci, Giulietta Alfieri, Andrea Bedini, Massimo Bellin, Laura Bonifanti, Maurizio Enrico Buzio, Paolo Cadeddu, Bernardo Caffer, Michele Camastra, Nobilina Carpentieri, Rossella Cerruti, Giovanna Dal Negro, Francesca De Filippis, Eugenio De La Coste, Giuliano Donatiello, Francesco Errigo, Federica Ferri, Barbara Galizia, Maria Rosa   Garofalo, Calogera Pia Giammusso, Adele Grasso, Giovanna Landolfi, Simona Masetto, Enrico Mastrogiacomo, Enrico Meneghel, Carmelo Minioto, Andrea Monticone, Francesco Napolitano, Giorgio Navarra, Vincenzo Paglialonga, Pierluigi Pisani, Adolfo Priolo, Antonino Pristipino, Angela Ranieri, Andrea Rossi, Gianluca Rossi, Salvatore Sajeva, Luca Sandullo, Giuliana Sanna, Anna   Santarini,   Alfredo   Scaglione, Francesco Scarcella, Laura Speranza, Walter Stelladoro Cono, Maria Pia Surico, Alberto Toscano, Micaela Trucco, Maria Rosa Urso, Angela Maria Ayroldi, Antonio Calo’, Vincenza Cassano, Vito Debellis, Michele Fabiano, Michelangelo Giacomantonio, Angelo Mancazzo, Filippo Miscioscia, Maria Montanaro, Anna Vincenzina Negri, Danilo Perrone, Gennaro Scopece, Filomena Veneziani, Maria Addis, Maurizio Cabras, Roberto Cabras, Valeria Dessi’, Antonello Frongia, Stefano Guiducci, Ferdinando Mastrantonio, Massimiliano Mercuro, Antonio Sanna, Mauro Stefani, Francesco Ummarino, Alfonso Oreste Accardo,   Salvatore Affuso, Francesco Anatrini, Felice Avino, Cristina Barbagli, Eraldo Cerisano, Marcello Consoli, Fulvio De Falco, Daniele Del Cesta, Elisabetta Della Marta, Carlo Diodati, Annunziata Esposito, Giuseppe Franco, Elena Galeotti, Nazzareno Giovanrosa, Fabrizio   Grande, Giuseppina Grollino, Vincenzo Iannaccone, Alfonso Iannuzzo, Leonardo Innocenti, Berardino Librandi, Carla Mancioli, Gloria Mencacci, Cristiano Minu’, Silvia Serena Monaco, Alberto Nerozzi, Fiorenza Nigro, Ferdinando Pace, Vincenzo Pantisano, Giancarlo Pellegrini, Davide Pelosio, Tiziano Piermattei, Lorena Porfiri, Deanna Rappuoli, Antonio Rauso, Gabriele Saraceno, Adele Schiattarella, Carla Troiano, Matilde Useli, Maria Bambina Vigilante, Luca Bianco, Anna Maria Cerbone, Chiara Degasperi, Elisabetta Endrici, Maria Forlano, Paola Giusti, Nicola Maino, Francesca Mattedi, Fernando Musolino, Vincenzo Possemato, Fabrizio Povinelli, Marisa Battiston, Francesca Squillaci, Massimo Verduci, Elena Zaffagnini, Massimo Andemo, Roberto Barbosa, Maria Rosaria Bellanca, Cristina Berto, Giuseppe Bianchi, Antonio Borrelli, Mauro Brunello, Giovanna Bulfone, Alessandra Burlati, Maria Grazia Carraro, Gianni Cavallero, Marco Cera, Giancarlo Dal Mas, Mariga Enea Dalla, Antonio D’Angelo, Pancrazia De Toni, Stefano Dell’Abate, Enrico Di Pol, Giancarlo Enzo, Rossana Filosa, Carmelo Carlo Fiorito, Paolo Fogliani, Francesco   Francolino,   Giovanni Gentile, Giuseppe Pio Giunta, Christian Longo, Delia Mannarino, Rita Mazziotti, Riccardo Mazzuia, Dachille Vito Nono, Luca Pizzocaro, Giovanni Scimemi, Pierpaolo Tagliapietra, Valentina Tasca, Giustina Tollot, Attilio Veneri, Annalisa Zanon, Giacomo Zarri, Ada Caldara, Caterina Riccobono, Bernardo Sollena, Giosafat Tavolacci, Giovanna Badagliacca, Filippa Anna Valenti, Umberto Valentino,   Virginia Arcidiacono, Giuseppe Nicita,   Alessandro   Wancolle,   Elena   Di Benedetto, Vincenzo Di Noto, Maria Rosa Firicano, Luigi Roberto Melendez, Gianfranco Antico, Roberto Parisi, Francesco Tusa, Mauro Farina, Salvatore Di Natali, Giovanni Giovenco, Santo Giunta, Nicolo’ Li Causi, Cristina Livoti, rappresentati e difesi dall’avv. Aristide Police, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;     Ad adiuvandum:         Sebastiano Nicolo’, rappresentato e difeso   dagli   avv. Aristide Police, Angelo Cuva, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;

Ad opponendum:

Franca Pani, Anna Maria Pirarba, Maria Luigia Podda, Maria Rosaria Randaccio, Milvia Sanna, Nicolosa Sirca, Gavina Solinas, Serenella Sollai, Guido Guida, Pasquale Di Cecco, Moreno Caloni, Saverio Silvagni, Sergio Caiazzo, Orlando Vecchione, Carmine De Lucia, Maria Giuseppa Imperato, Michele Maiorano, Luisa   Paola Giancristoforo, Raffaello Russo, Massimo Apperti, Luciana Gagliardi, Mariella De Fusco, Fabio Mammo Zagarella, Francesca Ferrato, Stefano Lo Monaco, Giovanni Inglese, Costanza Barbaro, Valeria Garofalo, Salvatore Di Giglia, Carolina Tagliarini, Daniele Alibrandi, Anna Maria Ferrauto, Patrizia Speciale, Antonella Mazzola,   Marcello Ampola, Maurizio Palana, Silvana Fundaro’; Alfonso Chiancone, Vito Malanga, Antonella Corronca, Antonio Cantiani, Maddalena Paola Arno’, Danila Giorgio, Filippo Ciaravella, Federico Macaddino, Marilisa Civran, Nicola Nitti, Anna Barone, Tiziana Ceglie, Angela Trombetta, Mariarosaria Limitone, Marta Piccinini, Maria Luana   Calabrese, Silvana Sapuppo, Patrizia Stile, Teresa Vita Coppola, Ida Abate, Giovanni Spinosa, Sergio Giusto, Nicolo’ Xerra’, Maria Grazia Matilde Orlandi, Angela Stigliani, Silvano Molinari, Maria Gabriella Imbesi, Antonina Giordano, Chiara Adamo, Enrica Scipioni, Vincenzo Ciappina, Fausto Corsetti, Gaetano Mauro, Augusto Zucaro, Filippo Valenti, Stefano Morzilli, Valeria Mangia, Gianfranco Marra, Oronzo Panatese, Gianfranco Campinopoli, Paola Pagliara, Vincenzo Giovanni Tommasi, Anna Rita Carati, Patrizia Rosa De Giorgi, Antonella Fincchiaro, Maria Luisa Buscemi, Maria Germana Barna’, Concettina Castiglione, Francesca Grasso, Concetta Morreale, Rosa Fusco, Emanuele Coronato, Angelo Falcone, Giuseppe Murgia, Giuseppe Perricone, Vincenzo Gaeta, Francesco Calderone, Liborio Pirrone, Andrea, Vaccaro, Giuseppe Perrella, Calogero Sciano’, Germania Elisabetta Farinacci, Margherita Tartarino, Adele Guerrizio, Michelina Presutti, Renato Sottile, Antonella Terzano, Annamaria Zampino, Clorinda   Monaco,   Walter Petrone, Fiore Antonio Carpenito, Elisabetta Di Tullio,   Luigi Luppola, Luca Cogliandro, Eleuterio Lancia, Antonio Laviola, Aniello Napolitano, Chiara Portovecchio, Francesco Vernagallo, Maria Teresa Pirelli, Luigi Sposito, Ernesto Di Carlo, Nicola Currado, Mauro Perno, Elvira Corino, Angelo Bellusci, Guido Aloisio, Rosalba Barra, Adriana Maria Pietropaolo, Mario Di Bello, Ernesto Braca, Raimondo Scauzillo, rappresentati e difesi dall’avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma, via Properzio, 37;     Sul ricorso numero di registro generale 2203 del 2012, proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa   per   legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;     Contro Dirpubblica (Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalita’, dei Professionisti e   Dirigenti   delle   P.A., rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma, via Properzio, 37;

Per la riforma:        

quanto al ricorso n. 2979 del 2011:           della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma: Sezione II n. 00260/2011, resa tra le parti, concernente conferimento incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale;         quanto al ricorso n. 8834 del 2011:          della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma: Sezione II n. 06884/2011, resa tra le parti, concernente conferimento di incarichi dirigenziali in favore dei funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale; quanto al ricorso n. 2203 del 2012:           della sentenza del T.AR Lazio – Roma: Sezione II n. 07636/2011, resa tra le parti, concernente selezione-concorso per reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia.     Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;     Visto l’atto di costituzione in giudizio di Dirpubblica – Federazione dei Funzionari, delle Elevate Professionalita’, dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pa;     Viste le memorie difensive;     Visti tutti gli atti della causa;     Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Carmine Medici, Aristide Police, Amedeo Elefante e Fabrizio Fedeli (avv.ti St.);     1. Con l’appello r.g. n. 2979/2011, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza 13 gennaio 2011, n. 260, con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall’organizzazione sindacale Dirpubblica, ha rigettato le questioni preliminari di inammissibilita’ del ricorso e disposto istruttoria.     La controversia concerne, in sostanza, la delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate, con la quale e’ stato modificato l’art. 24 del regolamento di amministrazione, consentendo il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della relativa qualifica.     La sentenza impugnata, sulla base di   una   pluralita’   di considerazioni, ha riconosciuto la legittimazione ad agire della Dirpubblica, quale soggetto titolare di interessi collettivi.     Avverso tale decisione sono stati proposti motivi di appello, essenzialmente volti a sostenere l’error in iudicando della sentenza appellata,   stante   il   difetto   di   legittimazione   attiva dell’organizzazione sindacale, in quanto portatrice di interessi non omogenei, laddove in tanto puo’ essere riconosciuta la titolarita’ di posizioni di interesse collettivo, in quanto queste siano comuni a tutti i componenti dell’associazione.     Hanno spiegato intervento ex artt. 108 e 109, comma 2, Cpa, una pluralita’ di funzionari terzi controinteressati (Imparato ed altri; Nicolo’), in quanto «titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 24 del Regolamento», anch’essi in particolare rilevando il difetto di legittimazione attiva della Dirpubblica.     Si e’ costituita in   giudizio   l’appellata   Dirpubblica   e all’udienza di trattazione, la causa e’ stata riservata in decisione.     2. Con l’appello n. 8834/2011 r.g., l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza 1° agosto 2011, n. 6884, con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, all’esito dell’istruttoria disposta con sentenza n. 260/2011, in accoglimento del ricorso proposto da Dirpubblica, ha annullato la delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate, con la quale e’ stato sostituito l’art. 24 del Regolamento di amministrazione della medesima Agenzia.     La sentenza –   dichiarata   la   giurisdizione   del   giudice amministrativo – afferma, in particolare:     la delibera del Comitato di gestione impugnata, come gia’ analoghe delibere adottate fin dal 2006, «ha perpetuato fino al 31 dicembre 2010 la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti», incarichi   conferiti   a   funzionari   non dirigenti;         «configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore   di   un   funzionario   non   dirigente   alla   stregua dell’assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell’art. 52, comma 5 del d.lgs. n. 165/2001»;         «le fattispecie disciplinate dall’art. 24 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate non sono riconducibili nell’ambito degli incarichi di temporanea reggenza,   implicando piuttosto il conferimento di veri e propri incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, cosi’ collocandosi in rotta di collisione con i principi di cui agli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165/2001».     Avverso tale decisione, sono stati proposti i seguenti motivi di impugnazione:         a2) omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilita’ del ricorso di primo grado per carenza (originaria) di interesse ad agire, sollevata riguardo all’impugnazione della norma regolamentare distinta concreti atti di conferimento degli incarichi dirigenziali;         b2) improcedibilita’ del ricorso di I grado per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, «stante la pubblicazione del bando della procedura concorsuale per la copertura di posti dirigenziali vacanti»;         c2) violazione art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate; dell’art. 71, comma 3, d.lgs.   n. 300/1988; degli artt. 19 e 52 d.lgs. n. 165/2001; cio’ in quanto la sentenza non tiene conto della sfera di autonomia che l’art. 71, comma 3, d.lgs. n. 300/1999 ha inteso riconoscere all’Agenzia delle Entrate consentendole di emanare un regolamento di amministrazione tenuto conto dei principi di cui al d.lgs. n. 29/1993 (ora d.lgs. n. 165/2001), senza essere pero’ tenuta «alla pedissequa applicazione delle norme ivi contenute». E’, dunque, consentito al regolamento (che rientra nella categoria dei regolamenti di attuazione), di disporre in piena autonomia e nel rispetto dei soli «principi» del citato decreto, in particolare in tema di «regole per l’accesso alla dirigenza». Peraltro, dopo la legge n. 145/2002, l’Agenzia delle Entrate non ha potuto bandire concorsi per dirigente, perche’ in attesa del regolamento previsto dall’art. 28, comma 3, e poi perche’ impedita dal cd. blocco delle assunzioni,   nonche’   da   altre circostanze (v. pagg. 33-35 app.). In definitiva, si e’ verificata una situazione di carenza di personale dirigenziale, «cui si e’ potuto far fronte solo attraverso incarichi consentiti ed adottati ai sensi dell’art. 24, comma 2 del regolamento di amministrazione» (il cui ambito di operativita’ e’ stato piu’ volte prorogato, da ultimo con la delibera impugnata n. 55/2009 del Comitato di gestione).     Anche nel presente giudizio hanno spiegato intervento ex artt. 108 e 109, comma 2, Cpa, una pluralita’ di funzionari terzi, destinatari di contratti di conferimento di incarico dirigenziale (Imparato Giovanni ed altri), i quali hanno proposto i seguenti motivi di impugnazione:         d2) erroneita’ della sentenza nella parte in cui afferma la legittimazione attiva di Dirpubblica; violazione e falsa applicazione art. 100 c.p.c.; difetto di legittimazione attiva di Dirpubblica;         e2) violazione e falsa applicazione art. 21 legge   n. 1034/1971; inammissibilita’ del ricorso instaurativo del giudizio di I grado per mancata notificazione ai controinteressati; poiche’ l’azione proposta per l’annullamento dell’art. 24 del regolamento «lungi dal poter essere considerata azione proposta contro un atto avente portata generale, riguardava un provvedimento che, per la sua portata prescrittiva, andava a incidere sulle posizioni giuridiche di soggetti personalmente individuabili» (cioe’ i soggetti parte di contratti individuali a termine volti   a   conferire   incarichi dirigenziali);         f2) omissione di pronuncia sull’eccezione di inammissibilita’ del ricorso di I grado per carenza originaria di interesse ad agire, connessa con l’impugnazione regolamentare separatamente dai concreti atti di conferimento degli incarichi dirigenziali;         g2) improcedibilita’ del ricorso di I grado per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, «attesa la intervenuta pubblicazione del bando, relativo alla procedura concorsuale per la copertura di posti di rigenziali vacanti»;         h2) violazione art. 24 regolamento di amministrazione Agenzia delle Entrate; dell’art. 71, comma 3 d.lgs. n. 300/1999 e 52 d.lgs. n. 165/2001; poiche’ non e’ stato considerato l’ambito di autonomia attribuito all’Agenzia delle Entrate, abilitata ad emanare   un regolamento di amministrazione informato ai «principi» di cui al d.lgs. n. 29/1993, «ma non certo al pedissequo richiamo delle previsioni nello stesso contenute».     Hanno spiegato atto di intervento ex art. 108 e 109, comma 2, Cpa ulteriori funzionari, destinatari dei contratti di conferimento di incarico dirigenziale (Nicolo’ Sebastiano ed altri), proponendo motivi di gravame analoghi a quelli riportati per il precedente atto di intervento.     Hanno altresi’ spiegato intervento ad opponendum altri funzionari dell’Agenzia delle Entrate (Pani Franca ed altri), i quali hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilita’ degli atti di intervento, poiche’ i medesimi avrebbero dovuto essere spiegati nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 260/2011; hanno comunque concluso richiedendo il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate e del ricorsi ex artt. 108 e 109, comma 2 Cpa.     Nelle more del giudizio – entrato in vigore (nel suo testo definitivo) l’art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44 – la Dirpubblica ha proposto «motivi aggiunti» nell’ambito del presente giudizio, al fine di eccepire l’illegittimita’ costituzionale di detta norma, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., nonche’ dell’art. 6, par. 1 CEDU (v. pagg. 22-43).     Questo Collegio, con ordinanza 29 novembre 2011, n. 5199, ha accolto la domanda di misure cautelaci proposta dall’Agenzia delle Entrate, disponendo la sospensione dell’esecutivita’ della sentenza impugnata, ritenendo:     «che sussiste il danno grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione della sentenza appellata (ferma ogni migliore valutazione del fumus in sede di esame nel merito della controversia), e cio’ in relazione alla funzionalita’ degli uffici e, quindi, alla correntezza dell’attivita’     amministrativa     nel     delicato     settore dell’amministrazione finanziaria, in tal modo giudicando, nella doverosa   comparazione   degli   interessi   coinvolti,   prevalente l’interesse pubblico su quello fondante l’azione dell’appellata organizzazione sindacale».     All’udienza di trattazione, dopo deposito di memorie, la causa e’ stata riservata in decisione.     3. Con ulteriore ricorso in appello, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza 30 settembre 2011, n. 7636, con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, ha annullato il provvedimento 29 ottobre 2010, con il quale il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha bandito una selezione – concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, riservando il 50% dei posti al personale interno.     La sentenza – rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per difetto di legittimazione attiva della Dirpubblica, sulla base delle argomentazioni di cui alla propria sentenza n. 260/2009 – ha ulteriormente richiamato, a   sostegno   della   pronuncia   di annullamento, quanto gia’ espresso nella precedente sentenza n. 6884/2011.     Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:         a3) difetto di legittimazione passiva della Federazione Dirpubblica (da intendersi come difetto di legittimazione passiva in grado di appello e, dunque, di legittimazione attiva in I grado di giudizio);         b3) carenza di iter   logico-giuridico;   violazione   del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., poiche’ i motivi di ricorso accolti «non censuravano la violazione degli artt. 19 e 52 d.lgs. n. 165/2001, come asserito dal TAR nella motivazione della sentenza»;         c3) violazione art. 3, commi 1 e 2 Cpa; violazione del dovere di motivazione chiara e sintetica, poiche’ la motivazione della sentenza «non consente di ripercorrere l’iter   logico-giuridico seguito dal Collegio per giungere alla decisione di accoglimento». La sentenza, infatti, «si incentra nel richiamo pressoche’ integrale delle statuizioni della precedente pronuncia … senza lasciare intendere quali – e in che misura – siano state le previsioni del bando di concorso impugnato giudicate illegittime».     L’Agenzia delle Entrate ha ribadito inoltre (pagg. 13-20) le difese articolate nel precedente grado di giudizio, avverso gli ulteriori motivi di ricorso proposti ed assorbiti dalla pronuncia.     Anche nel presente giudizio – entrato in vigore nelle more (nel suo testo definitivo) l’art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44 – la Dirpubblica ha proposto «motivi   aggiunti»,   al   fine   di   eccepire   l’illegittimita’ costituzionale di detta norma, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., nonche’ dell’art. 6, par. 1 CEDU (v. pagg. 22-43).     All’udienza di trattazione, dopo deposito di memorie, la causa e’ stata riservata in decisione.     4. Con sentenza 18 novembre 2013, n. 5451, questo Consiglio di Stato ha innanzi tutto riuniti i ricorsi, stante la connessione, ed ha pronunciato in ordine ai profili   di   inammissibilita’ ed improcedibilita’, sollevati   per   il   tramite   dei   motivi   di impugnazione:         a) rigettando l’appello ed i ricorsi in opposizione di terzo proposti avverso la sentenza n. 260/2011 del TAR per il Lazio;         b) rigettando i motivi di appello e i motivi dei ricorsi in opposizione di terzo, come specificamente indicati in motivazione, rivolti avverso le sentenze nn. 6884/2011 e 7636/2011 del TAR per il Lazio.     Esaurito, dunque, l’esame dei motivi di appello e di ricorso afferenti ai profili di inammissibilita’ e di improcedibilita’, ai fini dell’esame degli ulteriori motivi, relativi al merito, e dunque alla prospettata illegittimita’ degli atti impugnati, il Collegio – con la citata sentenza n. 5451/2013 – ha rilevato che, nelle more del giudizio, e’ entrato in vigore l’art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.     Tale disposizione prevede:         «Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all’esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalita’ operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all’evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita’ di cui all’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,   con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell’espletamento di dette procedure   l’Agenzia   delle   dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi gia’ affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e’ fissata in relazione al   tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti   con   apposita,   procedura   selettiva applicando l’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e’ conferito l’incarico compete lo stesso   trattamento   economico   dei   dirigenti.   A   seguito dell’assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio   dell’Agenzia   delle   entrate, dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia del territorio.   Alla compensazione degli effetti in termini   di   fabbisogno   e   di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per l’Agenzia delle dogane e per l’Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le   occorrenti   variazioni   di’ bilancio.».     Alla luce di tale disposizione, il Collegio ha ritenuto che «occorre rimettere alla Corte costituzionale, stante la sua rilevanza ai fini della decisione e la sua non manifesta infondatezza, la questione relativa alla legittimita’ costituzionale dell’articolo 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44, per le ragioni meglio esplicitate con separata ordinanza».     5. Dall’esame della disposizione sopra riportata ed applicabile al caso di specie, appare evidente la rilevanza della questione di legittimita’ costituzionale della medesima.     Giova osservare che la disposizione in esame, nell’autorizzare l’espletamento di procedure concorsuali da parte delle Agenzie fiscali, ed in particolare da parte dell’Agenzia delle Entrate, prevede che «nelle more dell’espletamento di   dette   procedure l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi gia’ affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula   di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e’ fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso».     Orbene, appare al Collegio che la norma citata per un verso, autorizza l’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari delle stesse Agenzie nelle more dello svolgimento dei concorsi; per altro verso, fa salvi gli incarichi «gia’ affidati», vale a dire gli incarichi dirigenziali gia’ affidati a funzionari privi di qualifica dirigenziale.     La norma ora richiamata, legittimando ex post l’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, si pone quale factum principis sopravvenuto, tale da determinare la declaratoria di improcedibilita’ degli appelli per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.     Non a caso, a seguito dell’entrata in vigore della norma in esame, la Dirpubblica, parte appellata, ha proposto «motivi aggiunti» nell’ambito   del   presente   giudizio,   al   fine   di   eccepire l’illegittimita’ costituzionale di detta norma, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 111, 113 e 117 Cost., nonche’ dell’art. 6, par. 1 CEDU.     In definitiva, la norma –   consentendo   che   «nelle   more dell’espletamento di dette procedure   l’Agenzia   delle   dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi gia’ affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e’ fissata in relazione al   tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso» – determina la «salvezza» del provvedimento impugnato (delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate, con la quale e’ stato modificato l’art. 24 del regolamento di amministrazione, consentendo il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso della relativa qualifica).     Da cio’, la evidente rilevanza della questione di legittimita’ costituzionale.     6. Attesa la rilevanza, questo Consiglio di Stato ritiene altresi’ non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44, per le seguenti ragioni:         a) in primo luogo, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost, poiche’, nel consentire l’attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, la   norma   aggira   la   regola costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso.     La Corte costituzionale (sentenza 6 luglio 2004, n. 205) ha ribadito che nel concorso pubblico va riconosciuta «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione», precisando inoltre che «la regola del pubblico concorso puo’ dirsi rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell’ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi». La Corte ha precisato che, se e’ vero che il principio del concorso pubblico non ostacola la previsione per legge di «condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento   di   pregresse   esperienze   lavorative   maturate nell’amministrazione»,   tuttavia   il   principio   stesso,   salvo circostanze eccezionali, «non tollera la riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno».     Ha aggiunto la Corte costituzionale che, se e’ vero che la regola del pubblico concorso, quale strada maestra per l’accesso al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, puo’ essere derogata dal legislatore, purche’ non venga leso il principio di ragionevolezza, e’ altrettanto vero che tale eccezione non si giustifica, con conseguente violazione del predetto principio di ragionevolezza, «a proposito di norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza   adeguate soluzioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalita’ dei posti vacanti».     In via generale, la Corte costituzionale (sent. 16 maggio 2002, n. 194) ha riaffermato il principio secondo il quale «il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu’ elevate ed e’ soggetto pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso», affermando peraltro che anche un concorso con posti riservati in misura ragionevole risponde a tale principio.     A fronte di tali indicazioni, la norma in esame consente, a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale, e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un’area e qualifica afferente ad un «ruolo» diverso nell’ambito dell’organizzazione pubblica, e ai quali i medesimi funzionari potrebbero accedere solo a seguito del positivo superamento di idoneo concorso (la cui esigenza viene, dunque, aggirata dalla norma in esame);         b) in secondo luogo, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost., sotto diverso profilo, in quanto, eludendosi, per il tramite della norma in esame, la regola del pubblico concorso, si determina un vulnus al principio del buon andamento amministrativo, proprio perche’, come affermato dalla Corte costituzionale   (sent.   n. 205/2004), il concorso, rappresentando «la forma   generale   ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego», costituisce un «meccanismo     strumentale     al     canone     di     efficienza dell’amministrazione», e dunque attutivo del principio di buon andamento;         c) in terzo luogo, per ulteriore violazione degli articoli 3 e 97, primo comma, Cost., in quanto la norma in esame viola i principi di legalita’, imparzialita’ e buon andamento dell’azione amministrativa, poiche’ essa, permettendo l’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, consente di conseguenza la preposizione ad organi amministrativi, titolari di potesta’ provvedimentale, di soggetti privi dei necessari requisiti, in tal modo determinandosi (anche) una conseguente diminuzione delle garanzie dei cittadini riposte   in   una   amministrazione   che, nell’esercizio di poteri conferiti dalla legge, deve presentarsi competente, imparziale, efficiente;         d) in quarto luogo, per violazione degli articoli 3 e 51 Cost., in quanto la norma consente l’accesso a pubblici uffici (intendendosi, per essi, quelli di rango dirigenziale), sia in violazione delle «condizioni di eguaglianza», che risultano violate dalla pretermissione della procedura concorsuale, e che devono invece sussistere tra i cittadini aspiranti ad uffici pubblici, sia in violazione dei «requisiti stabiliti dalla legge» (posto che l’art. 19, d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, prevede ben diverso procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali).     7. Per tutte le ragioni esposte, questo Consiglio di Stato ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 8, comma 24, di 2 marzo 2012, n. 16, conv. legge 26 aprile 2012, n. 44, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.     La ri,essione degli atti alla Corte costituzionale comporta la sospensione del processo in corso.



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

42 Commenti

  1. un pensiero mi va a quelle famiglie che anno perso i loro cari che si sono suicidati perche perseguiti ,vessati, istigati al suicidio x queste 7oo persone che non potevano firmare quegli atti spero che magistrati di buona volonta mettano in conto quelli che non ci sono piu

  2. Se l’intento di questo articolo è di suscitare una pubblica protesta contro l’andazzo di alcune pubbliche amministrazioni di assumere senza concorso pubblico, allora nulla da dire (salvo dubitare dell’utilità di queste proposte).

    Ma, per favore, non diffondete l’illusione che un contribuente possa esimersi dal pagare le cartelle esattoriali solo perché queste sono state firmate da un funzionario la cui nomina è stata poi dichiarata illegittima! Questa è una sciocchezza priva di ogni fondamento giuridico! Chi ha firmato quelle cartelle, nel momento in cui le firmava era pienamente titolato e legittimato a farlo, quelle cartelle sono VALIDE VALIDISSIME.

    Evitiamo, ripeto, di illudere la gente.

  3. Questo articolo ha il solo scopo di informare quello che ha sentenziato la Corte Costituzionale, pertanto ne consegue, ed è palese e legittimo, che ogni cittadino italiano abbia la possibilità di difendersi innanzi a queste cartelle esattoriali firmate da funzionari pubblici non titolate a farlo che hanno adottato la stessa PRESUNZIONE che hai appena usato tu nel dire che “quelle cartelle sono valide validissime”.
    Le istituzioni sono grandi navi piene di falle, ad annegare sono sempre le persone comuni mai il comando che oltre a non affondare con la propria nave, si salva per primo, non risponde alle proprie responsabilità e non contento cambia nave … che ne dite di un bel ammutinamento anzicchè un inchino!!! E quella nave un giorno mi piacerebbe chiamarla ITALIA !

  4. Restituire agli evasori ed ai corrotti il malloppo recuperato di svariati miliardi di euro con il lavoro e l’impegno e i sacrifici di questi dirigenti infelicemente chiamati falsi mentre c’è gente che soffre la fame, gente che muore sulle barelle per mancanza di posti letto, non ci sono soldi per i pensionati e gli incapienti , non viene accettato la insistente richiesta del reddito di cittadinanza soprattutto alle famiglie e ai giovani disoccupati in stato di
    disperazione è per me una offesa alla giustizia e alla dignità umana. Siamo in presenza comunque di vincitori di concorso pubblico con qualifica direttiva, sono stati estromessi con una sentenza della Corte Costituzionale emessa dopo mezzo secolo dalla nascita della Carta Costituzionale. Dai dati statistici risulterebbero essere decine e decine e decine di migliaia coloro che sono stati assunti nelle Pubbliche Amministrazioni senza alcun concorso e nè tanto meno prova calligrafica e non capisco quale possa essere il motivo per cui per questi dipendenti dello Stato non si possa cercare una equa e giusta soluzione in considerazione che proprio dallo Stato sono stati chiamati ad assumere quelle funzioni altamente di grossissime responsabilità e sono stati distribuiti in altre sedi con allontanamento dai propri affetti familiari e attualmente ancora a servire gli interessi dello Stato e in uno stato di disagio morale e materiali per il decurtamento dello stipendio senza aver avuto nemmeno un centesimo per il trasferimento in altra sede.

    Edit

  5. Dirigenti decaduti sono dipendenti delle Agenzie delle Entrate vincitori di concorso pubblico con la qualifica di direttore e quindi indirizzati alla carriera direttiva. Si parla di scandalo dopo aver sempre auspicato la meritocrazia. Con tanti consulenti fiscali che si leccano i baffi e sperano di fare affari d’oro con i ricorsi per far restituire magari all’evasore i soldi che lo Stato gli ha chiesto tramite il lavoro del cosiddetto dirigente illegittimo. Non permettere ad un impiegato dello Stato ad aspirare a diventare dirigente e appiattire la loro carriera, le loro aspettative, significa mortificarli e demotivarli. Questi dipendenti pubblici tutti laureati anche con con 110 e lode, vincitori di concorso dopo tanti sacrifici, dopo tanto pendolarismo, non sanno quale sarà il loro destino, esclusivamente per aver coperto un ruolo di dirigente affidatogli dallo Stato e a cui non potevano rifiutarsi. Hanno organizzato la loro vita in funzione di questo incarico, hanno lasciato le loro famiglie, non sanno più come pagare il mutuo , come mandare i soldi alla propria famiglia per il suo sostentamento , dato che l’attuale emolumento non è nemmeno bastevole per mantenersi in albergo e pagarsi il vitto essendo stati assegnati in sedi diversi dalla loro residenza. Se basta una semplice laurea ovunque e comunque conseguita per togliere il posto a chi ha competenza specifica decennale in materia fiscale, avendo magari la fortuna di rispondere ad una manciata di quiz, altrettanto dovrebbe essere per il giovane medico da poco laureato ad aspirare a vincere il concorso per primario ospedaliera con tanti rischi connessi e annessi, e via di seguito, e ancora via di seguito, e vorrei sapere a quanti ammontano, se esistono, coloro che senza alcun concorso ma nemmeno prova calligrafica occupano posti di lavoro in enti statali o enti locali. Il tutto anche considerando che questa sentenza della Cassazione è datata 2015 ossia dopo circa mezzo secolo dalla nascita della Costituzione Italiana e dopo mezzo secolo di assunzioni nelle Enti statali o Pubblici o Parastatali. Se si vuole attaccare e ingiustamente l’Agenzia delle Entrate solo perché sta scovando uno ad uno gli evasori con il lavoro proficuo ed i sacrifici di questi dirigenti lo si dica fino ad arrivare ad una guerra mediatica per creare dei vuoti di potere e sostituirli con degli inesperti facilmente soccombenti da avvocati e commercialista che sanno tutti i trucchi del mestiere . I responsabili del Ministero dell’Economia hanno il diritto ed il dovere di difendere e premiare questi lavoratori da loro stessi scelti tra i più capaci e che attraverso il lavoro stanno ottenendo successi inimmaginabile, stanno murando tutte le scorciatoie fiscali agli evasori e recuperando miliardi di euro dagli evasori che vanno nelle casse dello Stato per utilizzarli per le necessità soprattutto dei più bisognosi.

  6. E alla fine arrivò Alice dal Paese delle Meraviglie, nelle vesti di tal vittorio Benedetto, a raccontarci che in Agenzia delle Entrate vige la meritocrazia, che i dirigenti incaricati erano tutti valenti e valorosi e che alla fin fine la sentenza della Corte Costituzionale altro non èa che un attacco ad un fulgido esempio di efficienza ed efficacia nella Pubblica Amministrazione italiana.
    Ma siccome il nostro vittorio Benedetto ha omesso qualche particolare, non si sa quanto volutamente, allora sarà bene completare il suo intervento.
    I funzionari della cosiddetta “carriera direttiva” sarebbero tali se esistesse la cosiddetta “vicedirigenza” che però, pur prevista legislativamente, in Agenzia non è mai stata introdotta. L’accesso alla dirigenza vera e propria è sempre stato su concorso esterno mentre l’istituto degli “incarichi” è previsto dalla norma solo per casi urgentissimi ed indifferibili con l’obbligo, da parte dell’amministrazione, di ricoprire nel più breve tempo possibile il posto con un dirigente di ruolo. Cosa che non è stata fatta assolutamente. E perchè?
    Semplicemente perchè il sistema degli incarichi non è divenuto un sistema per selezionare i migliori come dice Benedetto, bensì per selezionare il personale più confacente alle necessità di coloro che scelgono e che non sempre equivale all’interesse pubblico.
    Così abbiamo assistito a decine, se non centinaia, di assegnazioni per meriti sindacali, per meriti politici, per meriti familiari e per meriti di leccaculismo. Tra l’altro non scordiamoci che i dirigenti incaricati erano molto utili perchè, come rammenta anche la Corte Costituzionale, erano facilmente ricattabili, “o fai come dico io oppure ti scordi il rinnovo dell’incarico”. Cosa che non poteva avvenire con chi la nomina a dirigente l’aveva ottenuta su concorso e nessuno avrebbe potuto togliergliela.
    Peraltro è possibile che nessuno degli 800 incaricati sia mai stato ritenuto non adeguato e retrocesso al rango di funzionario? Incredibile! Tutti eccellenti dirigenti, nemmeno uno scarso da sostitutire. Un sistema di reclutamento meraviglioso e a prova d’errore!
    Si aggiunga anche che qualche decina di incaricati non avevano neppure la laurea, ma solo il diploma (la legge vieta l’accesso alla carriera direttiva col solo diploma), quindi il 110 e lode lo ha visto soltanto il nostro amico Benedetto.
    Non metto in dubbio che tra i dirigenti incaricati ce ne siano tantissimi bravi e competenti, ci mancherebbe altro, ma allora sapranno giocarsela al pari degli altri nei concorsi. Concorsi (come quello per 403 dirigenti bandito l’anno scorso) che prevedono un’aliquota del 50% riservata ai dipendenti dell’Agenzia. Quindi caro Benedetto non spari fregnacce in merito al rischio dell’arrivo del “ragazzino” appena laureato che viene a fregare il posto al dirigente super-esperto, anche perchè il concorso prevede almeno 5 anni di anzianità della PA. Quindi si tratta di fregnaccia che si accavalla a fregnaccia.
    La verità è che l’Agenzia è passata dall’uso all’abuso nella ingiustificata convinzione di una impunità che non si capisce da dove le derivasse.
    E per favore, evitiamo la beatificazione dei dirigenti, che poverini pare si siano spostati con la valigia di cartone come l’emigrante che abbandona la propria terra.

    Un dirigente di seconda fascia, quarto livello retributivo (il livello più basso in assoluto), va a prendere come minimo 67.868,73 euro lordi che, netti, equivalgono a 45.372,73 euro, ossia 3.781,06 euro per 12 mensilità. Per non contare poi del rimborso per le spese della casa qualora si venisse trasferiti lontano dalla propria residenza! Sbaglio o trattasi di 900 e 1.500 euro al mese a seconda del livello dirigenziale?
    Direi che si tratta proprio di poveri sacrificati che lo fanno solo per spirito di servizio!
    Caso mai dovrebbero ringraziare dio che finora hanno percepito uno stipendio del genere (mediante incarico illegittimo, non se lo scordi) quando i loro colleghi funzionari hanno il contratto scaduto da 6 anni ed hanno perso circa il 9% di potere d’acquisto del proprio salario, cioè per uno stipendio di 1.500 euro al mese si tratta di 132 euro al mese persi in 6 anni.
    E secondo lei, caro il mio Benedetto, i risultati di cui la Dottoressa Orlandi è andata a vantarsi sono merito degli incaricati (che adesso minacciano pure di bloccare gli uffici e di restituire le deleghe di firma) o dei 38.000 dipendenti che nonostante le offese, i bistrattamenti e la consapevolezza di non rientrare tra i “predestinati” per gli incarichi si sono fatti un mazzo tanto incuranti della perdita monetaria che stavano subendo?
    Caro Benedetto, questa storiella degli incaricati splendidi e senza macchia la vada a raccontare alle cene con i suoi colleghi ormai scaricati (e non più incaricati) ed eviti di far passare da vittime coloro che invece hanno semplicemente svolto il proprio lavoro ben retribuito ma che dovevano essere consapevoli che prima o poi questo sistema, illegale, sarebbe venuto giù.
    Saluti.
    Rispondi

  7. Caro Vittorio Benedetto, chi non sa come pagare il mutuo siamo noi poveretti e non loro…. ma tu sei un infiltrato dell’Agenzia delle Entrate ??? Loro ci richiedono senza scrupoli e noi senza scrupoli dobbiamo contrattaccare anche così – ben venga se sono annullate tutte le cartelle da loro firmate ma dovrebbero farlo direttamente dall’Agenzia ma loro, pur di recuperare, ti tasserebbero anche l’aria. Certo, l’unica cosa vera che dici è che sono entrati in Agenzia con il concorso ma fingi di dimenticare che per tali ruoli si deve fare un ulteirore concorso interno, cosa che non c’è stata. Vittorio, sei un perdente su questi fronti…… Perchè poi gli accertamenti che fanno essi o dalla G.D.F. moltissimi sono ridotti o annullati? perchè nel P.V.C. alcune volte scrivono delle cose assurde e la C.T.P. da per fortuna ragione al contribuente che però non ha dormito la notte anche per molti anni.
    Vittorio, ti dò un consiglio…. RINFRESCATI LA MEMORIA E GUARDA BENE LA REALTA’ CHE TU VIVI SU UN ALTRO PIANETA……

  8. E’ aberrante dipendere da funzionari spietati e responsabili di crimini contro l’umanità,
    queste persone schiave del loro io pensano di avere i poteri di Nostro Signore Onnipo-tente e non sanno di essere già morti.
    Gino Gaude

  9. vittorio benedetto 25 aprile 2015 a 15:47
    E’ un sacrosanto diritto di tutti commentare una notizia , esponendola secondo il proprio punto di vista e i propri sentimenti o risentimenti ma conflittualizzare con chi la pensa diversamente, senza essere nominato o immaginato potrebbe apparire quanto mai di dubbio gusto oltre che infantile per come viene descritto il suo interlocutore. Non siamo in presenza di un dibattito pubblico e ognuno ha diritto di esprimere il proprio parere senza provocare il suo prossimo. Non metto assolutamente in dubbio che nella vita non tutti ci sentiamo gratificati e avvertiamo con maggiore rabbia e altri sentimenti la nostra esclusione . E’ umana e comprensibile la sua frustrazione, la sua intolleranza, che potrebbe anche sfociare in altri sentimenti. E’ quanto mai umano. E mi dispiace quanto ci si possa sentire maledettamente perdente. !Ecco perché è importante che la carriera si faccia internamente perché ognuno s’impegni di più per far valere giustamente le proprie capacità ed avere il giusto premio. Chiaramente è più facile fare carriera rispondendo a dei quiz e alle volte magari con l’aiuto del telefonino o dello smartphone e magari e possibilmente con l’aiutino di qualche amico degli amici che ha curato il concorso piuttosto che attraverso la dimostrazione dei propri meriti professionali e risultati conseguiti. Quanto si trattano determinati problemi con un anonimo è difficile sapere se siamo in presenza di soggetto che secondo lui ha subito ingiustizie ( e in questo caso lo capisco e lo comprendo ) o in presenza di qualche grosso evasore che tende alla restituzione del malloppo magari accumulato in modo fraudolente o di chi spera di accumulare delle lucrose consulenze mediante ricorsi alle Commissioni Tributarie. Ed è tutto umano e comprensibile. Chi non riconosce l’efficienza ed i passi da gigante dell’Agenzia delle Entrate, chi parla di emolumenti faraonici quando lo stipendio supera di poco i 1500 euro in più al mese appena sufficiente per mantenersi fuori sede, senza aver ricevuto nemmeno un euro per il trasferimento di sede, nemmeno un euro per il trasloco o cambio sede. Confondendo in buona o mala fede il lordo col netto in busta. Non metto in dubbio che ci possa essere chi intende snaturare l’Agenzia delle Entrate privandola del proprio patrimonio professionale e sostituendoli magari con chi , per aver gestito altri settori , non sa nemmeno la differenza tra patrimonio e reddito. Si parla di pensioni d’oro anche dal momento che chi si sente maledettamente perdente sa benissimo che i contributi che lo Stato versa per loro sono contributi equipollenti a qualsiasi funzionari e quindi la loro pensione è uguale anche a chi non ha avuto la possibilità di farsi valere o che giustamente o ingiustamente è stato messo da parte. Quando si fanno determinate affermazioni bisogna essere corretti e non farsi sbugiardare . Io conosco solamente dirigenti laureati con 110 e lode, se poi qualcuno conosce dirigenti nominati tali semplicemente col diploma abbia la cortesia di fare nome e cognome e far valere le sue ragioni e le sue capacità. E’ un suo diritto farlo presentando i propri titoli e le proprie credenziali. Lo faccia , nessuno le potrà dare torto se ha ragione. Troverà anche me a difenderlo. Questa divergenza fraticida massimamente consente di esporre la solitudine e la sofferenza dei Dirigenti illegittimi Agenzia delle Entrate. Dopo mezzo secolo dalla nascita della Costituzione italiana, i magistrati della Corte Costituzionale hanno sentenziato che per essere assunti negli Enti Pubblici abbisogna essere vincitore di concorso. Nel frattempo sono centinaia di migliaia le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, negli enti locali, negli enti parastatali senza concorso e nemmeno prova calligrafica e nemmeno dettatura. ecc. mentre sfortunatamente chi ci stanno lasciando le penne sono i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, dipendenti dello Stato, tutti laureati e vincitori di concorso nella Pubblica Amministrazione con qualifica di direttore e quindi indirizzati alla carriera dirigenziale, scelti tra chi ha dimostrato di avere maggiori capacità e professionalità. Ripetiamo già vincitori di concorso pubblico indetto dallo Stato. Questo problema è stato trattato esclusivamente dal punto di vista fiscale, anche se fa rabbia pensare che da questo vuoto legislativo ne potranno godere i grossi evasori e i corrotti che hanno portato nelle Banche estere milioni di euro sottratti al fisco mediante stesura di bilanci annacquati con fatture false. Sottraendo allo Stato risorse destinabili agli incapienti, ai disoccupati, agli esodati, ai pensionati e all’istituzione del reddito di cittadinanza. Una delle attività più praticate in questo periodo è la caccia del nome del dirigente illegittimo. Vengono scambiati i nomi come se fossero figurine Panini e manca solo che al suo nome e alla sua foto seguisse lo scritto wanted. Tralasciamo il lato fiscale e trattiamo quello umano. Nessuno ne parla, a nessuno interessano, questi servitori dello Stato abbandonati a se stessi in completa solitudine e sofferenza. A nessuno interessa difendere chi è stato chiamato dallo Stato a ricoprire compiti così gravosi e delicati con mediamente 40 dipendenti da gestire con un compenso che supera di poco il vecchio stipendio e con contributi da semplici dipendenti.. Nessuno parla di questi dipendenti a cui sono state assegnate sedi lontani dai loro affetti e spostati a centinaia di kilometri e anche ai confini d’Italia, che si son dovuti organizzare per una nuova sistemazione senza ricevere alcun contributo di trasloco o di missione, allontanandosi dai propri affetti ascendenti e collaterali e alle volte con effetti devastanti sullo sviluppo dei propri figli allontanati in modo violento dal loro mondo, nessuno parla del pendolarismo settimanale a proprie spese di altre centinaia di dirigenti per raggiungere le loro famiglie e i propri affetti a spese proprie dopo aver soggiornato, sempre a spese loro, in alberghetti o motel e arrangiarsi a mangiare in posti economici, nessuno parla della drammaticità di questi dirigenti che devono tornare ai loro posti di lavoro e non troveranno la propria sedia perché occupata da un altro cui sono state affidate le vecchie mansioni, nessuno parla della mortificazione di questa gente che hanno sempre rappresentato il fiore all’occhiello dell’Agenzia delle Entrate. Nessuno parla dello scetticismo dei non addetti ai lavori quando dovranno spiegare ai parenti e amici che sono ritornati indietro per una sentenza emessa per la prima volta in Italia, nessuno parla che a loro spese devono trovarsi un altro alloggio con stipendio dimezzato. . Esseri umani abbandonati a se stessi. Chiamati ora illegittimi, ora decaduti, ora falsi ecc. Abbandonati da tutti proprio da tutti, con grande gaudio di chi si sente maledettamente perdente e in completa solitudine e sofferenza. sia dai sindacati che hanno per anni incassato la loro percentuale sui guadagni con l’impegno di tutelarli, , dalla stampa troppo impegnata a discuterne esclusivamente dal punto fiscale ed addirittura dai stessi vertici del Ministero dell’Economia che li ha assunti , e sia dalla Politica magari speranzosa di sostituirli con propri raccomandati. ..
    .

  10. Ehhh ???
    Spieghi il sig. “Andrea Borgia” il senso del suo commento ( ma non è il solo che dovrebbe farlo ).
    1. perchè dovrebbero ridare i soldi? sono stati nominati, anche se illegittimamente, mica se lo son preso con la forza o sotterfugi il posto. Il loro lavoro lo hanno fatto per cui…. . Adesso dovranno fare un concorso …. punto.
    2. perchè 30 anni di carcere? da dove viene fuori sta roba? è una pena che si è inventata lei?
    3. l’Italia le fa schifo? e se ne andasse che ci sta a fare in un paese che le genera questo sentimento

    Mi viene un dubbio ma l’ha letta la sentenza? Legga le righe scritte da Vittorio Benedetto, Perdente Maledetto e Paolo Campestri si accorgerà che ognuno di loro dice una sua verità, spiega un certo modo di vedere le cose ma tutti e tre con almeno cognizione di causa. E’ vero i dirigenti in Italia guadagnano troppi soldi rispetto agli altri impiegati ma è altrettanto vero che questi funzionari sono stati nominati da qualcuno e trovo abbastanza improbabile che una persona come ad esempio lei rifiutasse la nomina a dirigente. Insomma è il sistema che va cambiato, ma non lo deve cambiare solo la politica lo deve cambiare l’italiano medio … si si proprio lui quello del ” non farmi fattura così non pago l’IVA”, del ” conosci qualcuno che mi può sistemare” , del “mettici una buona parola”.

    Non per essere offensivo ma basta sento dappertutto questi discorsi da spritz ( aperitivo ) al bar, sono monotoni, inconcludenti e pure fastidiosi.
    Ma studiate un pochino, leggete, preparatevi non bevete tutto ciò che dice un giornalista come oro colato, documentatevi lavorate su voi stessi, che siete i primi che quel posto lo avrebbero accettato. Meno invidia, meno rabbia cercate di conoscere il vostro Stato e di cambiarlo al meglio. E’ questa la differenza tra i cittadini Italiani e per esempio quelli Norvegesi. Il sistema va cambiato radicalmente dai cittadini che lavorano attivamente per il proprio paese indipendentemente dal colore politico e non da un popolo che aspetta perennemente lamentandosi la manna dal cielo… quella è già caduta e non torna più.

  11. Non basta sollevarli dall’incarico, visto che erano a conoscenza di non non aver titoli per accedere a tale incarico, devono restituire il malloppo, essere interdetti per 20 anni ad accedere a concorsi pubblici.

  12. adesso mi auguro che paghino come è giusto che sia.
    modelli f 24 come se piovessero anche per loro.
    in galera no, ci costerebbero troppo visto l’abbondante numero di truffatori, circa 700, f 24 anche per loro, e pagare!! e tutta una questione di soldi..

  13. vittorio Benedetto : in Italia abbiamo miglaiia di aziende che Chiudono perchè in italia c’è la più alta pressione fiscale al mondo, io come libero provessionista lo scorso anno ho pagato il 75% di tasse su quello che ho guadagnato, ma non contanto lo stato mi ha chiesto anche un 20% di anticipo per l’anno seguente; praticamente ho pagato il 105% di tasse, ovvero ho dovuto pagare più di quello che ho guadagnato; nemmeno nel medioevo le persone erano sottomesse a schiavitù e dazi come in Italia oggi; e tu hai pure il corraggo di difenderdere i “poveri dirigenti dell’Agenzia delle Entrate” che “sono costretti” ad andare a lavotrare fuori provincia lontano dai loro cari….??? che non riusciranno più a pagare il loro mutuo?? ma sei completamente coglione?? o sei solo uno di questi dirigenti?? Ognuno puà dire la sua, come dici tu, ma non ti azzardare mai più in vita tua a scrivere pubblicamente idiozie del genere perchè giuro che ti vengo a prendere.. Gli unici grandi evasori in italia, sono proprio i politici che anno nominato i tuoi cari amici dirigenti dell’ADE, insieme a banche, multinazionali, ecc. che tengono le loro holding alle Cayman e che non pagano 1 euro di tasse. Conosco gente che si è suicidata per cartelle esattoriali ingiuste; io stesso, ho ricevuto una richiesta di 70.000 euro dall’agenzia delle entrate perchè la mia associazione sportiva dilettantisti di pugilato, NON A SCOPO DI LUCRO, secondo loro non era abbastanza “democratica” e secondo i tuoi cari direttori il pugilato “NON E’ UNO SPORT MA UNA ATTIVITA’ FISICA FINE A SE STESSA..” …… ed ora, dato che secondo questi luminari non eletti tramite concorso, la boxe, anche se è uno sport olimpico, per è una attuviutà commerciale alla stregua dello “zumba”, io avrò un debito per il resto della mia vita! .. ma si, hai ragione tu… poverini, devono pagare il mutuo.. è giusto che io vada a vivere sotto un ponte e che i miei figli muoiano di fame e che l’economia di questo paese vada a puttane più di quel che è già…. NON TI PERMETTERE DI REPLICARE …. NON HO PIù NULLA DA PERDERE ….. ma prima di suicidarmi farò un pensieroa i pezzi di xx che mi hanno rovinato la vita e a quelli che si permettono di prendersi beffa delle disgrazie altrui scrivendo commenti del genere..

  14. Andrea hai ragione ad essere incazzato nero…la penso come te. Solo che io rispetto a te non pago un cazzo di tasse…mi venissero a pignorare il cazzo che ce l’ho bello duro per tutte le loro mogli.

  15. Questi funzionari sono i più accaniti, quelli che fanno bella figura con i Feudatari del Feudo Italia, quelli più attivi che spronano a i colleghi (gerarchicamente sotto di loro) a fare budget, esasperando i contribuenti fino alla cassazione, tanto su di loro non piove mai, si appellano alla sentenza di primo, grado di secondo grado e poi la cassazione, e li………. ….. ?????.. Quando hai vinto pure in cassazione, li ti compensano le spese. Ecco il classico esempio hai vinto la causa ma hai perso la lite.
    Ti invio lo stralcio de 6° aggiornamento (digita da Google)”dove sono finiti i sodi del debito pubblico, in quali mami (una dolce verifica con tutte le garanzie di legge), a questi Signori andrebbe applicata, lo dico perché ho abbondanti motivi per dirlo …..(*)… .

  16. 13 ottobre 2015
    E’ VERGOGNOSO CHE IL MINISTERO DELLE FINANZE NASCONDA I NOMI DEI “dirigenti abusivi” CREATI AD HOC PER METTERE NEI GUAI UNA SCHIERA DI CONTRIBUENTI CHE SI SONO VISTI NOTIFICARE AVVISI DI ACCERTAMENTI FIRMATI DA COSTORO PER VEDERSI CONFERMATI IN QUELLA POSIZIONE CHE GLI GARANTIVA LAUTI COMPENSI SENZA SOTTOPORSI AL REGOLARE CONCORSO.
    VERGOGNA !

  17. Tutti quei dirigenti dichiarati decaduti dovrebbero essere mandati a lavorare in un paese scandinavo: appena arrivati all’aeroporto di Stoccolma o di Oslo tutti quanti a pulire le strade ed i cessi della città al posto degli immigrati afro-asiatici che attualmente svolgono quei lavori, posto che questi ultimi sono molto più qualificati dei burocrati nostrani, se non altro perché conoscono più lingue, mentre i nostri passacarte non sanno nemmeno parlare la lingua italiana e persino il loro dialetto scricchiola.

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA