Impugnazione del licenziamento: termini perentori con trappola


La decorrenza dei termini si calcola dalla data di spedizione della impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
Tempi più brevi per impugnare il licenziamento.
La legge prevede due termini perentori:
– il dipendente deve prima contestare al datore di lavoro il licenziamento, con raccomandata a.r. (o posta elettronica certificata) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento (cosiddetta impugnazione stragiuziale);
– successivamente, se intende adire le vie legali, deve depositare, in tribunale, l’atto di ricorso entro i successivi 180 giorni.
Ci si è chiesto, allora, da quando decorrano tali 180 giorni: dallo scadere dei 60 giorni per impugnare il licenziamento oppure dalla data di effettiva spedizione della raccomandata di contestazione? Secondo la Cassazione [1] la risposta giusta è la seconda.
Il risultato è che il lavoratore avrà termini più brevi per procedere all’azione giudiziaria. E per comprenderlo faremo un esempio numerico.
Immaginiamo che Tizio, dipendente di Caio, riceva la comunicazione di licenziamento il 1° giugno. Per contestare il provvedimento, egli dovrà inviare la raccomandata entro il 30 luglio. A questo punto, se la raccomandata viene effettivamente spedita il 30 luglio, la causa dovrà essere intrapresa entro i successivi 180 giorni a decorrere proprio dal 30 luglio (in totale il soggetto licenziato avrà 240 giorni di tempo per predisporre la propria difesa).
Tuttavia, se il lavoratore invia la lettera di impugnazione del licenziamento con netto anticipo, per esempio il 1° luglio, i 180 giorni per il deposito del ricorso in tribunale dovranno essere conteggiati proprio da tale data; con la conseguenza che Tizio avrà avuto solo 210 giorni per preparare il proprio atto processuale.
Non solo. Il termine comincia a decorrere già dalla spedizione della raccomandata di impugnazione stragiudiziale e non dal momento in cui il datore di lavoro la riceve.
La questione è di “vitale importanza”: infatti, il mancato rispetto di tali termini comporterà l’inammissibilità del ricorso giudiziario e il lavoratore perderà la causa contro il datore di lavoro per un “vizio di forma”.
Anche questa è una delle tante conseguenze volute dalla cosiddetta Riforma Fornero [2]. Ed è proprio leggendo il dato testuale della legge che ci si convince della correttezza di tale interpretazione: i 180 giorni non decorrono, cioè, dalla scadenza dei 60 giorni per impugnare il licenziamento, ma da quando effettivamente esso viene impugnato con la spedizione della lettera.
L’esigenza di celerità è rivolta a tutelare l’interesse del datore alla certezza del rapporto. E dunque bisogna precisare che il termine scatta con la spedizione e non con la ricezione dell’atto.
note
[1] Cass. sent. n. 5717/15 del 20.03.2015. Così anche Trib. Roma, ord. n. 26647/2014.
[2] Art. 32, comma 1 della legge 183/10, modificato dall’art. 1, comma 38, della legge 92/2012.
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Volevo questa consulenza gratuita.Sono stato oggetto di una denuncia querela per truffa , abuso di ufficio ed approprazione indebita .L’ho saputo per altri motivi in quanto sono già trascorsi 13 mesi.Come mai non ho avuto alcuna notifica?? cosa significa??Grazie