Pubblici dipendenti: ai precari le stesse garanzie dei lavoratori a tempo indeterminato


Pubblico impiego: al rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici assunti con contratto a termine si applicano le garanzie previste dal Testo Unico per il pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti a tempo indeterminato.
Non ci possono essere differenze tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. La questione, già sfiorata dalla Corte di Giustizia qualche mese fa (che ha imposto il divieto del reiterato utilizzo del contratto a termine nel pubblico impiego), ora si sposta anche sugli altri diritti del lavoratore, come, ad esempio, la motivazione del licenziamento, la procedura disciplinare, ecc. Restano escluse solo le norme incompatibili con il rapporto temporaneo.
È questo il recentissimo orientamento della Cassazione, fissato con una sentenza di qualche giorno fa [1].
Non è corretto ritenere che i contratti con i dirigenti della P.A. sarebbero regolati solo dal contratto individuale stipulato dalle parti: in ogni caso è necessario applicare il Testo Unico del pubblico impiego. Tale fonte, infatti, riguarda, nell’ambito del rapporto dirigenziale, non solo i contratti a tempo indeterminato, ma anche quelli a termine (circostanza sino ad oggi rimasta controversa).
Del resto, in favore dei dirigenti pubblici precari già la Corte del Lussemburgo aveva chiarito che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni obiettive, tendenzialmente legate alla temporaneità del rapporto [2].
Pertanto, nel caso in cui al dirigente a termine venga comunicato il licenziamento, il provvedimento andrà motivato: senza la giustificazione esplicita, il recesso è illegittimo.
Secondo la Cassazione, la revoca dell’incarico dirigenziale è, quindi, illegittima, poiché anche al dirigente a termine vanno applicate le norme generali sul rapporto di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato, salvo quelle norme strettamente legate alla temporaneità dell’incarico.
note
[1] Cass. sent. n. 5516/2015 del 19.03.2015.
[2] In applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
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