Equitalia può notificare la cartella con raccomandata senza relata di notifica, essendo sufficiente, infatti, la ricevuta di ritorno. Ciò perché l’esattore è tenuto a conservare la matrice o la copia degli atti per cinque anni.
Equitalia e la relata di notifica: per la Cassazione non è obbligatoria


Cartella di pagamento notificata a mezzo posta: in questo caso il postino non deve compilare la relazione.
È valida una cartella di pagamento se manca la relata di notifica? Dipende.
Se Equitalia sceglie la notifica “a mani”, ossia affidando direttamente la consegna al messo notificatore, quest’ultimo è obbligato a certificare la propria attività mediante la cosiddetta relata (o anche chiamata “relazione di notifica”), da lui stesso datata e sottoscritta. La relata va apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto consegnata al destinatario. Nel caso di discordanza tra quanto riportato sull’una e sull’altra, fa fede la copia rilasciata al contribuente.
In tal caso, la relata deve indicare a chi è consegnata la copia (destinatario, domiciliatario o persona diversa in caso di sua assenza) e le sue qualità (coniuge, figlio, altro convivente, addetto alla casa, portiere, ecc.), il luogo della consegna oppure le ricerche effettuate, anche anagrafiche, per reperire il destinatario; infine i motivi della eventuale mancata consegna.
L’omessa sottoscrizione rende la notifica inesistente e non sanabile [1].
Viceversa, se Equitalia opta per la notifica a mezzo posta, ossia valendosi del personale di Poste Italiane, il postino non sarà più tenuto a redigere alcuna relata di notifica. Ed allora sbaglia il contribuente a pretendere che l’Agente per la Riscossione gli mostri le relate di notifica se la consegna è avvenuta tramite posta.
Questa è l’interpretazione della Cassazione, ribadita anche stamattina [2].
In buona sostanza, secondo l’orientamento della Suprema Corte, Equitalia può notificare la cartella con raccomandata a.r., ma senza che il postino debba redigere anche la relata di notifica. L’unico adempimento sarà la sottoscrizione della ricevuta di ritorno e del registro di consegna.
Ciò è confermato dal fatto che l’Agente della riscossione è tenuto a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso di accertamento, onde esibirla, su richiesta, al contribuente.
note
[1] Cass. sent. n. 2442/2008.
[2] Cass. sent. n. 5898 del 24.03.2015. Cfr. anche Cass. sent. n. 15317/2014; n. 6395/2014; n. 1091/2013; n. 15948/2010.
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