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Diffamazione su internet: la querela anche dopo diversi mesi

26 Marzo 2015
Diffamazione su internet: la querela anche dopo diversi mesi

Conta la data in cui la vittima è venuta effettivamente a conoscenza della notizia, apprendendola da altri.

Chi è stato diffamato via web può proporre la querela anche dopo la scadenza dei termini massimi previsti per legge [1]. Conta, infatti, il momento in cui la vittima si è materialmente accorta del reato se, invece di connettersi a internet, lo ha saputo da altre persone e, quindi, in un momento successivo dall’immissione in rete del contenuto ingiurioso.

Lo ha detto la Cassazione con una recente sentenza [2].

La querela per diffamazione, dunque, può essere proposta anche svariati mesi dopo la pubblicazione della notizia incriminata se la vittima l’ha appresa in un secondo momento.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione [3], il reato di diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato. Ciò implica delle conseguenze importanti sul tema della tempestività della proposizione della querela. Vediamo perché.

Partiamo da un presupposto importante: internet è un mare immenso dove l’utente non può sapere e conoscere tutto ciò che viene pubblicato quotidianamente; né è pensabile che si colleghi ogni giorno per leggere le notizie. Pertanto la vittima dell’espressione ingiuriosa potrebbe avere notizia della pubblicazione in rete della frase incriminata o connettendosi direttamente a internet o apprendendolo da altre persone, che sono venute a conoscenza del contenuto. In tal caso, i termini per proporre la querela decorrono proprio da tale momento.

L’eventuale situazione di incertezza sul rispetto dei termini del deposito della querela deve essere risolta in favore del querelante e, pertanto, l’onere della prova della intempestività spetta su chi la deduce.

Il giudice, allora, in tali casi, non è tenuto ad archiviare il procedimento penale.


note

[1] Art. 124 cod. pen.

[2] Cass. sent. n. 12695/2013.

[3] Cass. sent. n. 23624 del 27.04.2012.

Autore immagine: 123rf com


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