Reato di lesioni personali e non di violenza sessuale in caso di percosse nelle parti intime.
Non è violenza sessuale percuotere la vittima nelle zone erogene se non c’è l’intenzione di compiere atti che invadono l’altrui sfera sessuale.
Non sono stati ritenuti così punibili per violenza sessuale due uomini che, nel corso di una lite furibonda con una donna, l’avevano toccata e percossa nelle parti intime al solo scopo di verificare se nascondesse un cellulare con cui avvisare le forze dell’ordine.
Secondo il magistrato che ha deciso il caso [1], per aversi violenza sessuale è insufficiente il solo contatto fisico, ma è necessario che chi agisce abbia anche la consapevolezza e la volontà (dolo) di pervadere l’altrui libertà sessuale, attraverso il soddisfacimento dei propri istinti carnali.
Quando invece ciò non ricorre, si può avere tutt’al più il reato di lesioni personali; o, nel caso di una grave offesa alla dignità e al decoro personale (per es. una “toccata” insolente, ma senza atti di libidine) si può configurare il reato di ingiuria; o ancora la degradante penetrazione imposta per sfregio e con oggetti, al solo scopo di infliggere male, integra il reato di lesioni aggravate.
note
[1] Trib. Monza, sent. del 27.02.12.