Tribunale di Padova ‐ Sezione penale ‐ Sentenza 21 ottobre 2014 n. 2454
TRIBUNALE DI PADOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(Artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)
A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
(Art. 567 c.p.p.)
IL GIUDICE
Dott. DANIELE MARCHIORI
alla pubblica udienza del 15/10/2014
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di
KO.SV. nato il (…) in SHAKHTARSK (UCRAINA) TONADICO ‐ VIA (…) domicilio eletto TONADICO ‐ VIA
(..) ‐DOM.DICH. LIBERA ‐ PRESENTE
Difeso dall’avv. MO.RA. del Foro di PADOVA di fiducia
IMPUTATA
del reato previsto e punito dall’art. 189 comma 6 del Codice della Strada perché, quale conducente del veicolo Peugeot targato (…), in occasione di incidente stradale con danno alle persone ricollegabile al suo comportamento, segnatamente, durante la circolazione stradale, in corrispondenza del Ponte Omizzolo del comune di Padova, dopo avere urtato sul fianco sinistro, con la parte anteriore angolare destra dell’autovettura, il velocipede condotto da Ot.Ce. che procedeva nella medesima direzione e che in seguito all’urto rovinava a terra, riportando nell’evento “escoriazione gamba sinistra, contusioni multiple”, non ottemperava all’obbligo di fermarsi.
In Padova il 06/10/2011
FATTO E DIRITTO
A seguito di opposizione a decreto penale veniva tratta a giudizio immediato Ko.Sv. per rispondere del reato di cui all’art. 189, comma 6° del C.d.S. perché, alla guida del proprio veicolo tg. (…) in Padova il 06.10.2011, in occasione di un incidente stradale con danno alle persone ricollegabile al
suo comportamento, ovvero dopo aver urtato sul fianco sinistro un ciclista che procedeva nella stessa direzione e che rovinava a terra riportando escoriazioni e contusioni, non ottemperava all’obbligo di fermarsi.
Originariamente contumace, all’odierna udienza l’imputata si è presentata ed ha anche reso l’esame.
Le parti hanno concluso come sopra indicato.
Ot.Ce. riferiva che il 06.10.2011, mentre rientrava dal lavoro in bicicletta poco prima delle ore 16,00 si era fermato al semaforo ubicato sul “Ponte Omizzolo” nel territorio del comune di Padova, affiancato ad una vettura che nel ripartire peraltro lo urtava facendolo cadere.
Aggiungeva di aver visto che il conducente, una donna, apriva la porta ma poi la richiudeva e partiva.
Precisava trattarsi di una Peugeot gialla e che il contatto si sarebbe verificato a causa di uno spostamento sulla destra dell’auto (v. a pag. 5 verb. ud. c.s.).
Aggiungeva peraltro che non vi era stato alcun contatto con la macchina e la persona, precisando che al momento in cui veniva aperto lo sportello destro lui avrebbe reclamato con la frase “Signora guardi, si fermi, sono per terra”, ma la porta si richiudeva e l’auto proseguiva la marcia (v. a pag. 6
verb. ud. c.s.). Dietro a lui vi era un camion “a vela” (di quelli adibiti a pubblicità visiva) il cui conducente avrebbe assistito e anche soccorso. Chiamava la moglie per essere aiutato e “incrociava” una pattuglia della Polizia Municipale a cui veniva spiegato l’accaduto e fornito anche il numero di targa (v. a pag. 7 verb. ud. c.s.).
Accompagnato dal coniuge in Ospedale gli venivano diagnosticate “scoriazioni alla gamba sinistra e contusioni multiple”, con prognosi di malattia di giorni 7 (v. a pag. 7 verb. ud. c.s.).
Confermava di essere stato completamente risarcito dalla Compagnia Assicuratrice per il sinistro subito in ambito R.C.A. (v. a pag. 12 verb. ud. c.s.).
Ha reso successivamente l’esame Lo.St., in servizio presso la Polizia Locale di Padova, confermando che quel giorno era di pattuglia e venne avvicinato dall’Ot., il quale aveva caricato la sua bicicletta all’interno di un’autovettura: il velocipede appariva danneggiato nella parte anteriore e posteriore
(ndr: v. foto agli atti ‐ piegamento di entrambe le ruote).
Narrava di essere stato vittima di un sinistro stradale e che l’automobilista si era allontanato senza di fatto prestargli soccorso (v. a pag. 24 verb. ud. c.s.).
Confermava la targa così come annotata (…) e che venne anche avvicinato da un testimone che dichiarava di aver assistito a quanto successo poco prima, confermando di fatto la versione dell’Ot. (tale Bo.Ma.).
Immediatamente sul posto veniva proceduto a dei rilievi fotografici del velocipede: entrambe le ruote, sia quella anteriore che quella posteriore, risultavano evidentemente piegate e la bicicletta di fatto fuori uso (v. a pag. 27 verb. ud. c.s.).
Riguardo l’autovettura, i rilievi furono eseguiti qualche giorno dopo, in collaborazione con la Polizia Locale di Primiero, luogo in cui risultava residente la proprietaria dell’autovettura.
Secondo il teste Lo. l’Ot. ebbe subito a dichiarare che il conducente era una signora, secondo lui non italiana dalla “parlata” (v. a pag. 28 verb. ud. c.s.).
Precisava il teste che Ko.Sv., odierna imputata, risultava alla Motorizzazione Civile intestataria del veicolo in questione e, qualche giorno dopo, su loro invito, venne a Padova con l’autovettura, libretto di circolazione e dati della r.c.a., così da poter essere fotografata e rilevati tutti i dati.
Ha reso successivamente l’esame Bo.Ma., ovvero la persona che t seguiva sul camion pubblicitario il quale ricordava con perfetta nitidezza l’evento che pertanto ripercorreva nei suoi vari momenti.
Confermava che il ciclista (successivamente identificato per Ot.Ce.), profittando della postazionesemaforica che emetteva luce rossa, per cui si erano create due file parallele di veicoli in attesa di ripartire, sopraggiungeva percorrendo lo spazio esistente tra le due file, si fermava affiancando il primo veicolo che aveva sul proprio lato sinistro (una Peugeot gialla di piccole dimensioni, ovvero un’utilitaria) e, dopo essersi distratto per qualche secondo nel cercare un oggetto nell’abitacolo, il suo sguardo veniva attirato dal fatto che vedeva la bicicletta “impennarsi e quasi volare”, finendo poi a terra e il ciclista “inginocchiato” sulla fiancata sinistra della Peugeot.
Aggiungeva che vedeva aprirsi la portiera (non riusciva a precisare se aperta dall’Ot. o dall’interno) e qualche secondo dopo, essendo ricomparsa la luce verde, i veicoli riprendevano la marcia, ivi compresa la Peugeot gialla che precisava non “scappava o partiva sgommando”, masemplicemente si avviava come gli altri sulla direttrice di marcia.
Lui si trovava con il suo furgone in fila come terzo veicolo ed aveva pertanto visto con precisione che il ciclista, dapprima inginocchiato, si poneva in piedi e “bussava al vetro sinistro dell’autovettura Peugeot”, dopodiché appunto si apriva la portiera e poco dopo il veicolo, richiusa la porta, ripartiva.
A suo parere l’Ot. stava bene, non aveva ferite visibili, si reggeva in piedi normalmente e non appariva lesionato.
Fu proprio il Bo. a telefonare alla Polizia Municipale e dare poi alla pattuglia che si trovava nei pressi il numero di targa che egli stesso aveva rilevato.
Rendeva successivamente l’esame l’imputata la quale ricordava di essere stata a Padova per motivi sanitari e che aveva più volte fatto e rifatto la stessa strada, che conosceva bene: quel pomeriggio del 06.10.2011 non si era accorta di nulla sino a quando ha sentito un leggero rumore come di “strisciamento” e notava un ciclista che le bussava sul vetro, per cui apriva la portiera e, quantomeno a suo dire, l’Ot. L’avrebbe “redarguita” perché avrebbe dovuto mettere la freccia a destra per avvisare una leggera sua deviazione in tal senso.
Ritenendo che non fosse il caso di andare a questionare sui danni patiti alla vettura, che neppure constatava, atteso che il semaforo proiettava di nuovo luce verde e vi era una colonna di macchine dietro, ripartiva tranquillamente reputando che il ciclista non avesse subito lesione alcuna, visto che “con le proprie gambe e senza segno alcuno di sofferenza” prendeva la bicicletta e si spostava verso il marciapiede.
Anche sotto più pressanti e diverse domande del P.M. e del Tribunale la Ko.Sv. continuava a confermare la stessa medesima versione, ovvero di non essersi accorta del verificarsi di un vero e proprio “incidente”, pensando solo ad un modesto toccamento che, nel momento in cui ebbe ad aprire la porta e richiedere all’Ot. “se si fosse fatto male”, non avendo ricevuto alcuna risposta e vedendo lo stesso spostarsi con la bicicletta a mano, pressata dalle auto che aspettavano di ripartire, ingranava la marcia e anch’essa riprendeva la strada.
Da ultimo è stato sentito un teste della difesa, l’Isp. Ia.Wa., attualmente Comandante della Polizia Locale di Primiero (all’epoca dei fatti Vice Comandante), il quale ricordava bene di aver ricevuto l’invito dalla consorella Polizia Municipale di Padova di verificare che tipo di danni avesse subito la Peugeot della signora Ko..
Per tale motivo andava a trovare la predetta, che tra l’altro conosceva bene e da tempo, effettuando alcune foto che poi riconosceva esibitegli in udienza.
Parlava molto bene dell’imputata, persona attenta e prudente che non aveva mai subito contravvenzione alcuna e che si era resa disponibile e collaborativa alle richieste di informazione e visione del veicolo.
Confermava anch’egli, su domanda del Tribunale, che quel modesto striscio sul parafango anteriore destro, poteva essere riferito, per altezza e dimensioni, ad un contatto leggero con la bicicletta dell’Ot., che risultava peraltro parecchio danneggiata perché, sempre a detta del teste (esperto in infortunistica stradale), sicuramente era stata poi, dopo la sua caduta a terra, arrotata dal veicolo ripartito.
Osserva il Tribunale che l’imputata appare persona rallentata nei movimenti e nei riflessi, parla molto lentamente e dà l’impressione di un soggetto effettivamente non precipuamente attento: fatta questa premessa appare verosimile e concomitante quanto esposto sia dall’Ot. che dalla Ko.,
ovvero che il ciclista si era “inserito” tra due file di auto parallele, l’imputata era intenta a osservare il semaforo per poter ripartire subito al momento dell’accensione della luce verde e un contatto, seppur modesto, si è sicuramente verificato tra i due veicoli.
Da questo momento in poi va valutato il comportamento tenuto dall’imputata, la quale per ammissione sia dell’Ot. che del Bo. non è ripartita subito, ma ha aperto la portiera onde consentire un, seppur breve, dialogo con il ciclista che, obiettivamente, non presentava visivamente alcuna lesione (non aveva abiti strappati, insudiciati o insanguinati, non risultava essersi “scompigliato” nella caduta, ma semplicemente “arrabbiato” perché la Ko. sarebbe stata disattenta nel ripartire e gli avrebbe quindi urtato la bicicletta, facendolo andare a terra e danneggiando il velocipede).
Perché si integri la fattispecie criminosa di cui all’art. 189 comma 6 del C.d.S., non è sufficiente la colpa ma occorre il dolo, trattandosi di un delitto e questo si concretizza nella coscienza e volontà di allontanarsi senza prestare soccorso ad una persona che si è infortunata per propria causa, avendo in qualche modo ingenerato un incidente stradale durante la circolazione a bordo di un mezzo.
Non appare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Ko.Sv. si possa essere resa conto, così come sostenuto dalla stessa e non smentito da altre dichiarazioni testimoniali, che quello che lei riteneva un “modesto striscio laterale”, ovvero un piccolo urto senza alcuna conseguenza, potesse invece poi integrarsi in vere e proprie lesioni.
Va però sul punto precisato che, così come riferito dal teste Bo., l’Ot. si rialzò subito, non si dimostrò barcollante, dolorante e neppure sanguinante, limitandosi a bussare al vetro e, aperta la portiera della Peugeot, scambiare un paio di brevi battute con la sua conducente: tutto ciò non prova che la Ko.Sv. dovesse necessariamente rendersi conto che vi era stato anche un danno alla persona, tale da obbligarla ex art. 189, comma 6 del C.d.S. a fermarsi, sincerarsi sulle condizioni dell’infortunato e se del caso soccorrerlo.
L’imputata dice che “chiedeva se si fosse fatto male, ma non riceveva risposta alcuna” mentre l’Ot. sul punto riferisce che avrebbe esclamato se si fosse accorta che aveva appena fatto cadere un ciclista, versioni queste che possono sembrare anche tra loro antitetiche, ma che comunque non depongono, neppure quella dell’Ot., a conclamare un sicuro recepimento di quanto fosse effettivamente accaduto, ovvero un sinistro con conseguenze, seppur modeste e non immediatamente avvistabili, anche alla persona.
Per tutti questi motivi pertanto ritiene il Tribunale che l’imputata possa essere mandata assolta, seppur con il rigoroso limite di cui all’art. 530, II° comma c.p.p., perché il fatto non costituisce reato, difettando l’elemento psicologico della perfetta conoscenza dell’evento nella sua intera
dinamica.
P.Q.M.
Visto l’art. 530,II° comma c.p.p.
ASSOLVE
l’imputata dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Padova, il 15 ottobre 2014.
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2014.