Donazione Fondo patrimoniale o trust per evadere le tasse reato in agguato


Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e vendita dei beni per evitare il pignoramento di Equitalia.
Vivere con la spada di Damocle di Equitalia potrebbe portare a compiere azioni sbagliate, con conseguenze ancora peggiori di un’eventuale esecuzione esattoriale. Occhio, quindi, ai cattivi consigli: perché, chi cerca di spogliarsi dei propri beni solo per evitare il pignoramento da parte dell’Agente della Riscossione rischia un procedimento penale. Vendere la propria casa, donarla anche a un parente, costituirvi sopra un fondo patrimoniale, un trust o, comunque, porre in essere un atto qualsiasi rivolto a frodare il fisco e a sottrarre l’immobile all’esecuzione forzata esattoriale può comportare un’incriminazione per il reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”. Lo ha ricordato la Cassazione con una recentissima sentenza [1].
La nostra legge, con una norma di carattere penale [2], sanziona chiunque aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni onde rendere inefficace la riscossione coattiva e sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull’IVA, o dei relativi interessi o sanzioni amministrative. L’ammontare del debito deve essere comunque superiore a 50mila euro.
Per cui non paga il comportamento di chi, sapendo di avere un debito con l’erario (perché, per esempio, ha già ricevuto un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate o la notifica delle cartelle di Equitalia), cerca di “disfarsi” del proprio patrimonio, ma solo in modo simulato, per evitare che il creditore (Equitalia) lo aggredisca.
Perché si perfezioni il reato non è necessario che sia stata avviata la procedura esecutiva di riscossione esattoriale; al contrario sono sufficienti solo tre requisiti:
– la consapevolezza, da parte del proprietario del bene, di compiere l’atto per sottrarsi al pagamento del debito tributario;
– il materiale compimento dell’atto (così, per esempio, il semplice contratto preliminare, cui non sia seguito il rogito definitivo, non è punibile);
– che il debitore non abbia ulteriori beni altrettanto “appetibili” per Equitalia e su cui la stessa possa tentare un’esecuzione forzata con un ragionevole margine di riuscita [4].
La giurisprudenza, peraltro, ha ampliato notevolmente i confini di tale reato tanto da farlo scattare anche in ipotesi apparentemente innocue, che cioè non abbiano procurato alcun danno per l’Erario. Secondo, infatti, la Cassazione [5], l’illecito penale scatta per il semplice compimento dell’atto fraudolento, anche se, subito dopo, avvenga comunque il pagamento spontaneo dell’imposta [6].
Anche la lista degli atti simulati che possono far scattare il reato è particolarmente estesa: si fa dalla cessione simulata dell’avviamento commerciale [7] alla cessione di immobili e quote sociali alla convivente [8], dalla costituzione del fondo patrimoniale [9] o del trust all’apparente contratto di “sale and lease back” [10].
Ovviamente, lo stesso discorso non può farsi nei confronti dei creditori privati, come banche, fornitori, professionisti, ecc.
note
[1] Cass. sent. n. 15449/2015 del 15.04.2015.
[2] Art. 11 d.lgs. n. 74/2000.
[3] Cass. sent. n. 39079/2013; Cass. sent. n. 14720/2008.
[4] Cass. sent. n. 14720/2008.
[5] Cass. sent. n. 36290/2011.
[6] Si tratta, dunque, di un reato di pericolo, rispetto al quale la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto od in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva (Cass. sent. n. 39079 del 9.04.2013.
[7] Cass. sent. n. 37389/2013.
[8] Cass. sent. n. 39079/2013.
[9] Cass. sent. n. 40561/2012.
[10] Cass. sent. n. 14720/2008.
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