Lo sai che? Interessi usurari della banca: moratori e corrispettivi, due vie autonome
Lo sai che? Pubblicato il 7 maggio 2015
> Lo sai che? Pubblicato il 7 maggio 2015
Usura: il superamento del tasso soglia di quelli moratori non autorizza il correntista a non corrispondere quelli corrispettivi se, invece, sono legittimi.
Usura della banca. Se gli interessi moratori applicati sul mutuo superano la soglia dell’usura, mentre quelli corrispettivi si rivelano perfettamente legittimi perché rientranti nel tetto massimo consentito dalla legge, questi ultimi continuano a essere applicati: con la conseguenza che il correntista non può pretendere di non pagare i secondi solo perché i primi sono nulli. Sarebbe infatti aberrante, una volta insorto il ritardo, che il contratto da oneroso diventasse gratuito. E ciò perché il debitore finirebbe paradossalmente per essere avvantaggiato dal suo stesso inadempimento. È questa la sintesi di una recente sentenza del Tribunale di Pescara [1].
In pratica, si legge in sentenza, la gratuità può riguardare solo la clausola affetta da nullità, ossia quella relativa agli interessi moratori, con conseguente diritto per la banca di esigere gli interessi corrispettivi non colpiti da tale nullità.
Attenzione: per stabilire il tasso soglia da utilizzare per la valutazione del carattere usurario degli interessi non si può applicare lo stesso criterio per quelli moratori rispetto a quelli corrispettivi. Infatti, per gli interessi moratori (non essendovi un’indagine statistica attualizzata anno per anno, né una rilevazione differenziata per le diverse categorie di operazioni finanziarie indicate nell’apposito decreto del ministero dell’Economia) l’unico criterio valido normativo è quello di fare riferimento allo spread fra il tasso effettivo globale medio degli interessi convenzionali moratori rispetto a quello trimestralmente come rilevato da Bankitalia.
note
[1] Trib. Pescara sent. del 30.04.2015.
Autore immagine: 123rf com
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