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Diritto e Fisco | Editoriale

Il compenso “equo”: cos’è?

15 Ottobre 2011 | Autore:
Il compenso “equo”: cos’è?

Il consumatore deve pagare un “equo compenso”  per le eventuali copie che farà del cd originale acquistato.

Si fa tanto baccano quando si parla dei soldi rubati dalla pirateria all’industria discografica, ma non si parla di quel che, uscito dalla porta, rientra poi dalla finestra. Vediamo di che si tratta.

Primo gradino: la legge

La norma incriminata è l’art. 71-septies della legge sul diritto d’Autore (1).

Come è noto, l’art. 71-sexies consente, a chi acquista un’opera fonografica, di effettuarne infinite copie su qualsiasi supporto, purché per uso personale. Il successivo art. 71-septies, tuttavia, prevede che, a fronte di tale diritto del consumatore, sia corrisposto un indennizzo ai produttori di opere audiovisive, artisti e interpreti. Si tratta del cosiddetto ‘equo compenso’ per le eventuali copie che i terzi facciano degli originali da loro stessi legittimamente acquistati.

Un esempio renderà più agevole la comprensione. Tizio ha appena comprato l’ultimo CD di Albano Carrisi. Avendo acquistato un originale, la legge gli consente di estrarne quante copie vuole, purché ne faccia uso personale e senza scopo di lucro (2). Ma quest’attività – che stranamente la legge gli consente – deve essere anche fonte di un equo guadagno per il povero Albano, che quindi, da ora innanzi, prenderà una percentuale sul prezzo pagato da Tizio per l’acquisto di CD vergini, HD esterni, memory stick, ecc., sia che Tizio effettui le copie, sia che non le faccia!

Tralasciando la discussione sull’opportunità di imporre un onere pecuniario su quello che invece è un diritto soggettivo del consumatore (la copia ad uso personale), l’aspetto davvero curioso della disposizione si nasconde altrove.

Per come concepito, l’equo compenso finisce per essere una sorta di imposta applicata alla vendita di qualsiasi supporto idoneo alla registrazione di suoni o immagini (3), proporzionale alla capacità di memoria del supporto medesimo. Infatti, tali provvigioni non andranno a detrimento del lucro dei produttori di supporti masterizzabili, ma costituirà un peso ulteriore sul prezzo finale.

Dunque, la legge colpisce tutta una classe merceologia, a prescindere dall’effettivo uso che di essa se ne fa, anche quando è verosimile un uso diverso da quello per copie (chi mai userà una memory card del cellulare per copiare un cd musicale?).

Il compenso, ci sembra il caso di dirlo, appare tutt’altro che equo!

Secondo gradino: il sistema transitorio e la Comunità Europea

La legge sul diritto d’Autore vuole che l’equo compenso sia determinato da decreto del Ministro per i beni e le attività culturali: norma che, ovviamente, non è mai stata emanata. Nelle more, si applica la disposizione transitoria di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68, che avrebbe dovuto rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2005.

Nel frattempo, in Spagna, ove vige il nostro stesso sistema, la Audiencia Provincial de Barcellona ha formulato, il 31 ottobre 2008, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, una richiesta di parere sulla determinazione dei criteri su cui ispirare la disciplina nazionale sull’equo compenso. I giudici spagnoli, infatti, si sono giustamente interrogati sull’opportunità di un sistema che imponga il pagamento dell’equo compenso “indiscriminatamente su tutti gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di riproduzione digitale”.

Siamo ancora in attesa del responso.

Terzo gradino: la Commissione Ministeriale Italiana

Nel frattempo, il 28 maggio 2009, si è insediata presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali la Commissione speciale che dovrà rideterminare gli equi compensi dovuti per copia privata per uso personale senza scopo di lucro.

La Commissione, istituita dal presidente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore, prof. Alberto Maria Gambino, dovrà rivedere la norma transitoria (4). Nessun accenno, dunque, né all’opportunità di attendere l’esito del parere della Corte di Giustizia UE, né alla necessità di emanare il decreto ministeriale cui fa riferimento l’art. 71-septies.

Affidiamo le nostre considerazioni ai significativi dati dei proventi ottenuti, solo nel 2007, attraverso il cosiddetto equo compenso. La SIAE ha incassato circa 70 milioni di euro, mentre l’IMAIE (recentemente messa in liquidazione dal Prefetto di Roma, provvedimento poi sospeso dal TAR Lazio) ne ha percepiti ben 27 milioni. Numeri che si commentano da sé…


note

(1) La norma recita così:

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui all’articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.

(2) Potrà, dunque, usare una copia in auto e l’altra per il lettore di casa; non potrà, invece, usare una copia per suonarla durante una festa pubblica.

(3) Per es. CD, DVD, dischi rigidi esterni, pennette USB, memory card, dispositivi di telefonia mobile dotati di unità di memorizzazione, hard disk incorporati in decoder, masterizzatori, ecc.

(4) L’art. 39 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2003, n. 68


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AGGIORNAMENTI

16 Ott 2011 | di Angelo Greco

In-equi compensi crescono…

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