Il Giudice può ridurre le liste di testimoni anche durante l’istruttoria


Il giudice di merito può ridurre la lista dei testimoni anche se una parte di loro è stata già ascoltata: egli esercita un potere discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.
È consentito al giudice civile, una volta sentiti alcuni dei testimoni, decidere di non sentire più gli altri, benché inizialmente ammessi dopo la richiesta dell’avvocato. È quanto si evince da una sentenza della Cassazione di questa mattina [1].
In buona sostanza, spiega la Suprema Corte, il magistrato che sta istruendo la causa ha un potere discrezionale assai ampio, che non può essere limitato da quanto deciso dallo stesso in fase di ammissione dei mezzi di prova: il che significa che ben può fare dietrofront durante l’istruzione probatoria, riducendo la lista testimoniale.
“Il potere discrezionale di ridurre le liste testimoniali – si legge in sentenza – spetta al giudice di merito anche nel corso del giudizio ossia quando una parte dei testimoni sia stata già sentita e il suo esercizio non è sindacabile in sede di legittimità”.
Si tratta di un principio già espresso dalla stessa Cassazione, in precedenti pronunce [2].
note
[1] Cass. sent. n. 9477 dell’11.05.15.
[2] Cass. sent. n. 9551/2009, n. 13375/2009.
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