Guida in stato di ebbrezza: per l’incidente stradale la polizza non garantisce il risarcimento.
Se l’automobilista è risultato positivo al test dell’alcol, l’assicurazione non copre i danni da questi riportati a seguito dell’incidente stradale, anche se la responsabilità per lo scontro non è interamente attribuibile a lui. Sono infatti legittime le clausole contenute nella polizza rc-auto che limitano l’indennizzo nei casi di guida in stato di ebbrezza. Lo ha chiarito un’ordinanza della Cassazione pubblicata questa mattina [1].
La Corte ha riconosciuto l’inoperatività della polizza assicurativa in relazione alle gravi lesioni personali subite dal conducente in seguito a un incidente stradale. E ciò perché, a distanza di due ore dal sinistro, il tasso alcolico dell’automobilista era risultato di ben sei volte al limite consentito e gli esami tossicologici avevano riscontrato positività anche a sostanze stupefacenti.
Cosa prevede la legge
Il codice civile [2] stabilisce che l’assicurazione non si estende ai danni causati da dolo o colpa grave del beneficiario e tali sono certamente le situazioni in cui il conducente si sia posto, volontariamente, in stato di incapacità di guidare. Tale principio si applica anche quando la condotta dell’assicurato non sia stata la causa unica del verificarsi dell’evento dannoso.
La clausola non è vessatoria
Inoltre, conclude la Cassazione, la clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri provocati da dolo o colpa grave del conducente non fa altro che riprodurre una disposizione di legge e quindi non può considerarsi vessatoria. Risultato: non c’è bisogno di alcuna sottoscrizione apposita su tale postilla nella polizza rc-auto, perché si tratta di una conseguenza che discende direttamente dal codice civile [2] e non dal contratto.
note
[1] Cass. ord. n. 9448/15 dell’11.05.15.
[2] Art. 1900 cod. civ.
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