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Bonus bebè: come si presenta la domanda

11 Maggio 2015
Bonus bebè: come si presenta la domanda

Ambito di applicazione, requisiti, termini e modalità di presentazione della domanda, nonché di erogazione del bonus: la circolare INPS che fornisce istruzioni per l’ottenimento dell’assegno di sostegno alla natalità introdotto con l’ultima legge di Stabilità 2015.

 

Da oggi si può chiedere il “bonus bebè” da 80 euro al mese introdotto dalla legge di stabilità 2015. È infatti uscita la tanto attesa circolare dell’Inps [1] (qui disponibile come documento allegato) che fornisce istruzioni su come presentare la domanda del bonus bebè, previsto dalla legge di stabilità.

Rimandando per tutti gli approfondimenti sull’argomento alla nostra guida su come funziona il bonus bebè, illustreremo qui di seguito i principali contenuti del documento pubblicato dall’ente di previdenza in merito ai soggetti legittimati a presentare la domanda di assegno, nonché alle ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda riferita allo stesso minore ed ai relativi termini:

– nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo; l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;

– qualora l’assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all’altro genitore, o adottato solo dall’altro genitore, il primo decade dal diritto all’assegno e, quindi, il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall’emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione; l’assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento;

– nel caso di provvedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l’altro genitore può presentare una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice; l’assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario;

– qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare; l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice);

– in caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa; l’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda;

– in caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio; a tale fine quest’ultimo fornirà all’Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

Ricordiamo che l’agevolazione spetta alle famiglie che hanno avuto o adottato un figlio tra il 2015-2017. Il bonus ha durata di tre anni (quindi per i nati nel 2015 si esaurirà nel 2017 e per i nati in tale anno proseguirà fino al 2019).

L’importo è di:

– 80 euro per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25mila euro;

– 160 euro se l’Isee non supera i 7mila euro.

La richiesta dovrà essere effettuata tramite il sito internet dell’Inps (utilizzando il codice personale, Pin) oppure contattando il call center o tramite i patronati. Per facilitare la compilazione della procedura online l’istituto di previdenza ha messo a disposizione un facsimile che si può scaricare dal sito internet nella sezione “moduli”. Prima di inviare la domanda, tuttavia, si deve presentare una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), cioè il documento “base” che serve per calcolare l’Isee.

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del figlio adottivo a seguito dell’affidamento preadottivo o della sentenza definitiva. In tal caso il primo assegno comprenderà anche gli arretrati. Invece in caso di presentazione della domanda dopo i 90 giorni, i mesi già trascorsi non verranno liquidati e andranno persi.

Tuttavia, poiché il bonus è operativo solo da oggi, le domande per i nati entro il 27 aprile (data di entrata in vigore del decreto attuativo del Presidente del consiglio dei ministri) dovranno essere inviate entro il 27 luglio. La richiesta avrà validità per l’intera durata del contributo, ma poiché ogni 15 gennaio la Dsu scade, tale documento dovrà essere inviato di nuovo, pena la sospensione dell’assegno.


note

[1] Circolare Inps n. 93/2015.

Fonte Dirittoegiustizia, Il Sole24Ore.

Autore immagine: 123rf com


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