No spese processuali se c’è un minimo riconoscimento del credito


Nessuna condanna alle spese se il giudice riconosce anche una minima parte delle somme pretese dal creditore anche se con il decreto ingiuntivo.
Non si può condannare alle spese processuali il creditore che abbia agito con un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore e che, a seguito dell’opposizione sollevata da quest’ultimo, si sia visto riconoscere, con la sentenza definitiva, solo una minima parte del credito azionato. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza [1].
In questi casi, secondo i Supremi giudici, non si può parlare di una vera e propria “soccombenza” processuale. Ai fini della condanna alle spese, la valutazione di soccombenza, infatti, va rapportata all’esito finale della lite anche in caso di giudizio conseguente ad opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto il creditore che, con la sentenza che decide l’opposizione al decreto ingiuntivo, veda riconosciuto – sia pure in minima parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col decreto ingiuntivo – il proprio credito non può considerarsi tecnicamente “sconfitto”. E ciò anche se il giudice – giustamente – per riconoscergli le minori somme, sia tenuto a revocare integralmente il decreto ingiuntivo e, magari, condannarlo alla restituzione di quanto aveva in precedenza incassato.
Insomma, solo il rigetto integrale della domanda processuale – secondo la Cassazione – può comportare la condanna a pagare l’avvocato di controparte e tutte le spese da quest’ultima sopportate.
note
[1] Cass. sent. n. 9587/2015.
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