Annullamento nozze: stop se la malattia è conosciuta prima


A rilevare è solo l’errore sull’esistenza della patologia e non quello sulla sua gravità.
Sebbene il codice civile [1] stabilisca che il matrimonio può essere impugnato qualora un coniuge sia affetto da malattia fisica o psichica che impedisca lo svolgimento della vita coniugale, l’annullamento è invece negato se, già prima delle nozze, il partner era a conoscenza di tale patologia.
Lo ha chiarito il Tribunale di Caltanissetta in una recente sentenza [2].
Chi chiede l’annullamento del matrimonio è tenuto a dimostrare al giudice che la malattia non esisteva già prima delle nozze e che lui non ne era a conoscenza.
Solo l’errore sull’esistenza della patologia – e non quello sulla sua gravità – potrebbe dar luogo ad annullamento del matrimonio. Per esempio, in presenza di sintomi lievi, che non rendano percepibile (e quindi conoscibile) il male si può parlare di un errore “giustificabile” perché comportante l’ignoranza sull’esistenza stessa della malattia.
Diverso è, invece, il caso di chi sminuisca il peso di una patologia già accertata e lamenti di non averne potuto prevedere, prima delle nozze, il peggioramento: in questo caso, l’errore sul futuro sviluppo (acutizzazione) della malattia non rileva. Se così fosse, infatti, si arriverebbe a giustificare l’annullamento di un matrimonio solo se il problema alla salute del coniuge superi una determinata soglia “di sopportazione” dell’altro.
Invece, chi conosce la malattia deve valutare, in anticipo, prima del “sì” sull’altare, anche le possibilità di un suo peggioramento.
In sintesi, solo la perfetta ignoranza sull’esistenza della patologia può portare all’errore determinante sul consenso e, quindi, all’annullamento delle nozze. L’ignoranza, invece, sulla sua gravità non rileva.
note
[1] Art. 122, co. 3, n. 1 cod. civ.
[2] Trib. Caltanissetta del 12.05.2015.
Autore immagine: 123rf com