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Agenzia Entrate, annullamento atti dei dirigenti falsi. Nuove sentenze

22 Maggio 2015 | Autore:
Agenzia Entrate, annullamento atti dei dirigenti falsi. Nuove sentenze

Contestazione della firma del dirigente decaduto: ora anche la CTP di Campobasso e di Lecce danno ragione al contribuente.

Non si ferma la lista dei tribunali che stanno annullando gli accertamenti fiscali firmati dai cosiddetti “falsi dirigenti” dell’Agenzia delle Entrate (quei famosi 767 decaduti di ruolo per effetto della sentenza della Consulta dello scorso mese di marzo). Dopo le CTP di Milano e di Reggio Emilia e la CTR Lombardia, ora si aggiungono anche la CTP di Campobasso e quella di Lecce che, proprio ieri, hanno depositato tre sentenze favorevoli al contribuente. Insomma, la millantata sicurezza dell’Orlandi, che minacciosamente aveva tentato di dissuadere gli italiani dal fare ricorso (“sono soldi buttati” aveva riferito ai giornali), sta manifestando invece il timore dello stesso Fisco di cadere sotto i colpi delle sentenze dei giudici di merito. E, come il nostro giornale aveva già anticipato proprio all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale, si sta verificando proprio questo: gli atti firmati dai dirigenti senza pubblico concorso vengono considerati radicalmente nulli: ossia non sanabili e contestabili in qualsiasi fase e grado di giudizio, anche se i termini per presentare ricorso sono scaduti. Il vizio potrebbe peraltro essere rilevato anche dallo stesso giudice, d’ufficio, in caso di mancata eccezione della parte, stando almeno all’importante chiarimento della CTR Lombardia (leggi: “Accertamenti Agenzia Entrate e cartelle Equitalia: nullità confermata”).

Le CTP di Campobasso e di Lecce

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso [1] riconosce, innanzitutto, la possibilità, per il contribuente che abbia depositato il ricorso prima della sentenza della Corte Costituzionale, di aggiungere l’eccezione relativa alla firma illegittima anche in corso di causa.

Anche a Lecce stesso discorso: con le due sentenze appena pubblicate [2] viene disconosciuta la figura – su cui l’Agenzia delle Entrate sta impostando le proprie difese – del funzionario di fatto, per ritenere radicalmente nulli gli atti firmati dai dirigenti decaduti [3]. Risultato: gli atti con le firme coinvolte nello scandalo (che, lo ricordiamo, sono più della metà di tutti i dirigenti presenti in Italia) sono nulli.

La contestazione anche per chi ha perso in primo grado

Con la sentenza dell’altro ieri della CTR Lombardia, si apre peraltro la porta alla possibilità di sollevare l’eccezione del “falso dirigente” anche in secondo grado per chi, avendo perso il primo, non era ancora a conoscenza dello scandalo sollevato dalla Consulta e, quindi, non aveva proposto ricorso su questo particolare vizio. La Commissione lombarda, infatti, ha precisato che l’eccezione è, oltre ché rilevabile d’ufficio, sollevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio. Il che significa anche in Cassazione.

La questione sulle cartelle di Equitalia

A molti contribuenti, che nel frattempo hanno ricevuto le cartelle di Equitalia, sta a cuore l’eventuale possibilità di impugnare questi ultimi atti per lo stesso motivo. Solo per non ripeterci, rinviamo a quanto abbiamo già scritto in proposito nell’articolo: “Accertamenti Agenzia Entrate e cartelle Equitalia: nullità confermata”.


note

[1] CTP Campobasso sent. n. 784/03/2015.

[2] CTP Lecce sentt. n. 1789 e n. 1790/02/2015.

[3] La Ctp Campobasso riconosce che dottrina e giurisprudenza prevalenti «hanno ritenuto validi gli atti posti in essere dal funzionario la cui nomina sia stata annullata, essendo irrilevante verso terzi il rapporto tra la pubblica amministrazione e persona fisica dell’organo che agisce». Tuttavia, prosegue il ragionamento, «la deroga alla retroattività dell’annullamento è stata ritenuta limitata unicamente a quei provvedimenti che, per natura e finalità, concernono i terzi e solo per gli atti ad essi favorevoli (Consiglio di Stato, 853/1999)». Ragione per la quale il funzionario di fatto non può essere invocato per gli atti che sono «palesemente sfavorevoli al terzo destinatario». In sostanza, come esemplifica la Ctp Lecce, il funzionario di fatto può valere per i rimborsi (atti favorevoli) ma non per gli avvisi di accertamento (atti sfavorevoli). (fonte Sole24Ore)

Autore immagine: 123rf com


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