Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Nullo l’avviso di accertamento non firmato da dirigente abilitato

24 Maggio 2015 | Autore:
Nullo l’avviso di accertamento non firmato da dirigente abilitato

CTP Frosinone e illegittimità della sottoscrizione dell’atto dell’Agenzia delle Entrate: ancora una sentenza che condanna il fisco italiano dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

Anche secondo la CTP di Frosinone gli atti dei “falsi dirigenti” dell’Agenzia delle Entrate sono nulli.

Arriveranno orami a valanga, nei prossimi mesi – ma non per questo non le pubblicheremo – le sentenze che condanneranno l’Agenzia delle Entrate all’annullamento di tutti gli avvisi di accertamento firmati dai dirigenti senza poteri (ben 767 nelle varie sedi d’Italia) e orami dichiarati decaduti dalla Corte Costituzione: atti che, sebbene riferiti al passato, riguardano però tutte le morosità in questi anni accumulate da milioni di contribuenti, con riflessi sulle conseguenti cartelle esattoriali di Equitalia.

Non ci ripeteremo – almeno su questo – sulle conseguenze che tale orientamento (peraltro abbastanza scontato nelle conclusioni) potrebbe comportare da un lato per le casse erariali e, dall’altro, per chi ha ricevuto notifiche dall’Agenzia delle Entrate (per tali aspetti vi invitiamo a leggere i nostri ultimi aggiornamenti su “Accertamenti Agenzia Entrate e cartelle Equitalia: nullità confermata” e la guida su “Dirigenti delle Entrate senza poteri”).

Dopo le ultime pronunce favorevoli al contribuente provenienti dalla CTR Lombardia e dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Milano, Campobasso, Lecce, Reggio Emilia, ora si aggiunge anche Frosinone. Con una recentissima sentenza [1], infatti, il collegio laziale richiama la sentenza della Corte Costituzionale [2] che ha annullato le illegittime nomine a dirigenti di 767 funzionari del fisco. La decisione ricorda che, tra i requisiti di ordine formale degli avvisi di accertamento tributario, vi è – uno dei primi – quello della sottoscrizione (che deve essere necessariamente del capo ufficio o di un impiegato alla carriera direttiva dallo stesso delegato) in quanto elemento destinato a contrassegnare la paternità dell’atto e a garantirne quindi la provenienza dall’organo a ciò legittimato. Per cui il potere di emettere avvisi di accertamento, che comunque incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente, è sottoposto a una serie di regole che ne condizionano la validità e la loro giuridica esistenza.

Queste regole riguardano la competenza ad emettere l’atto, il contenuto, il destinatario, il termine entro cui l’atto deve essere notificato, la sottoscrizione, le modalità di notifica. In materia di imposte dirette, poi, è stabilita in modo esplicito la nullità degli avvisi di accertamento non sottoscritti e non motivati. È la stessa legge [3], infatti che stabilisce a chiare lettere che gli accertamenti sono portati a conoscenza del contribuente mediante avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato: in mancanza di tale requisito l’accertamento è nullo.

La sottoscrizione – continua la CTP di Frosinone – è dunque richiesta a pena di nullità, dato che la manifestazione di volontà dell’amministrazione deve esplicitarsi in maniera chiara e trasparente, cioè munendo l’atto della firma del capo dell’ufficio che lo compie.

Non qualsiasi firma apposta all’atto può, pertanto, ritenersi sufficiente a integrare gli estremi della sottoscrizione: se il dirigente di turno è uno di quelli coinvolti nello “scandalo”, e quindi non avente la qualifica della carriera direttiva, non era abilitato a una valida sottoscrizione dell’atto.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la Commissione di Frosinone richiama anche il primo precedente a favore del contribuente, quello della CTP di Milano (leggi “Dirigenti decaduti: da Milano la prima sentenza”).

Il nostro giornale è stato tra i primi a sostenere la tesi della nullità degli accertamenti sottoscritti dai dirigenti decaduti, e lo ha dichiarato a gran voce anche quando la Orlandi, direttrice dell’Agenzia delle Entrate, insieme al Ministro dell’Economia, tuonavano sui giornali predicandone la legittimità.  Una tesi che non ci ha mai convinto, soprattutto perché alcun ragionamento di carattere giuridico veniva sciolto a sostegno di tale interpretazione: insomma, sembrava più una minaccia a non “buttare i soldi in ricorsi” (così parlò la Orlandi). Evidentemente, anche questa volta, l’Agenzia delle Entrate ha sbagliato.


note

[1] CTP Frosinone, sent. n. 414/02/15 del 20.04.2015.

[2] C. Cost. sent. n. 37/2015 del 24.02.2015 depositata il 17.03.2015.

[3] Art. 42 d.P.R. n. 600/1973.

Autore immagine: 123rf com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

2 Commenti

  1. Temo che questa ‘ondata di legittimità’ subirà un arresto in Cassazione (ultimo baluardo del fisco dove ‘quei giudici’ pensano più alle loro tasche che alla applicazione della legge) in cui , come leggevamo nei giorni scorsi, il 73 per cento delle cause si chiude favorevolmente per il fisco,

  2. A mio modesto parere questi articoli puntano tutto sulla “sensazionalità” della notizia.
    Leggendo bene le norme e le stesse sentenze che si citano (in integrale), il contenuto è molto meno sensazionale.

    In sintesi:
    1) il Capo dell’Ufficio Territoriale deve essere dirigente
    2) gli atti possono essere firmati da quest’ultimo
    3) gli atti possono essere firmati da un altro dirigente o da un funzionario della carriera direttiva (area 3 F3 del CCNL), a patto che siano appositamente delegati dal Capo dell’Uff. Terr.

    In sostanza:
    i) l’avviso è nullo/annullabile solo se lo stesso dirigente che ha conferito la delega è ricaduto tra i falsi dirigenti senza concorso;
    ii) il funzionario ha firmato senza delega;
    iii) se c’è la delega, il funzionario non poteva riceverla perchè non appartentente alla carriera direttiva (area 3 F3 CCNL).

    A parte quelli provenienti da agenzie con gestione scriteriata, il 90% degli avvisi di accertamento è e rimarrà valido.

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube