Non ci sarà bisogno di autorizzazione sindacale per la vigilanza sugli strumenti di lavoro usati dal lavoratore.
Dopo aver riscritto il famoso articolo 18, ora è il turno dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, quello – tanto per intenderci – che regola i controlli a distanza sui dipendenti, da parte del datore di lavoro sui dipendenti. La norma, scritta nel lontano 1970, in un contesto giuridico, culturale ed economico completamente diverso, vieta ancor oggi, in modo pressoché assoluto, gli impianti audiovisivi (le classiche telecamere a circuito chiuso che riprendono l’impiegato) e le altre apparecchiature se usate per spiare il rendimento e le prestazioni lavorative dei lavoratori. Solo l’eventuale accordo con i sindacati e lo scopo di prevenire furti, tutelare la sicurezza o la produzione potrebbe consentirne la deroga.
Dopo, però, l’approvazione del Job Act, che apre ai controlli a distanza, ora è il turno dei decreti di semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro, attualmente allo studio del Governo, che specificheranno meglio gli obblighi e le facoltà per l’azienda in materia di “articolo 4”.
L’ipotesi sulla quale sta lavorando l’Esecutivo è quella di distinguere tra due tipi di controlli: quelli sugli impianti da quelli sugli strumenti di lavoro.
Controlli sugli impianti
Resteranno sempre vietati i controlli sugli impianti (macchinari, ambienti e postazioni di lavoro, ecc.) quando disposti al solo fine di controllare l’efficienza dei dipendenti e le loro prestazioni lavorative. Al contrario, saranno consentiti se, previo accordo coi sindacati, la loro funzione sarà quella di garantire la sicurezza.
Controlli sugli strumenti
Resteranno invece fuori dal divieto dell’articolo 4 i controlli sugli strumenti di lavoro per i quali non saranno necessarie autorizzazioni di sorta: è il caso, per esempio, di personal computer da scrivania e portatili, telefoni e cellulari aziendali, nonché eventuali tablet offerti dall’azienda. La “cimice” non potrà essere messa sulle apparecchiature personali (sul telefonino di proprietà del dipendente) in quanto non rientrante tra gli strumenti di lavoro. L’azienda dovrà comunque fornire un preciso documento di policy da consegnare ai lavoratori.
Potrebbero essere liberalizzati anche i controlli sulle apparecchiature, come badge e rilevatori di presenza, che non rientrano nell’articolo 4 dello Statuto.
Quanto invece ai controlli sulla posta elettronica, questi sono stati già sdoganati da un recente dal Garante della Privacy che, con un vademecum di recente pubblicazione, ha disciplinato ogni aspetto della riservatezza dei dipendenti negli ambienti di lavoro e, in particolare, la possibilità per il datore di controllare le email e il traffico internet (siti, download, social network, ecc.) dei lavoratori (leggi “Internet e posta elettronica dei dipendenti”).
Salve.
Nel Jobs act – sui controlli a distanza dei lavoratori – non c’è nulla di tutto quello che indicate nell’articolo e i decreti attuativi non potranno fare quanto auspicate nell’articolo poiché esistono specifici vincoli di fonte sovranazionale, come la convenzione n. 108/1981 del Consiglio d’europa e le connesse raccomandazioni n. 2/1989 e n. 5/2015
Spero di esservi stato d’aiuto.