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Dichiarazione falsa di smarrimento patente: è reato

26 Maggio 2015
Dichiarazione falsa di smarrimento patente: è reato

Falso ideologico in atto pubblico: per ottenere il duplicato della patente di guida non si può denunciare di aver smarrito l’originale.

Attenti a dichiarare falsamente di aver smarrito la patente solo per ottenere un nuovo documento: il rischio è quello di commettere il reato di falso ideologico in atto pubblico. A chiarirlo è il Tribunale di Trento in una recente sentenza [1].

La denuncia di smarrimento della licenza di guida, infatti, attesta, sino a querela di falso, che essa è stata ricevuta dall’ufficiale di polizia giudiziaria che la redige e attesta, altresì, la non disponibilità del documento da parte del dichiarante. Qualora, dunque, la denuncia sia falsa, il riversamento di tale dichiarazione in un atto pubblico, rilasciato alle stesse autorità, configura gli estremi del reato previsto dal codice penale [2] che stabilisce quanto segue: chiunque, infatti, attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

La vicenda

Nel caso di specie, un neo patentato aveva escogitato uno stratagemma per non pagare, all’autoscuola, le lezioni di guida da questa organizzate. Una volta superato l’esame, il giovane aveva lasciato la patente nuova di zecca presso gli uffici della scuola, a garanzia del pagamento, promettendo di saldare il debito. Invece lo stesso non si è mai presentato e, anzi, era andato dai Carabinieri a denunciare lo smarrimento dell’originale della patente, per ottenerne una seconda in modo del tutto gratuito.

Il ragazzo, così, è stato condannato non solo per il falso ideologico in atto pubblico, ma anche per il secondo reato di insolvenza fraudolenta [3].


note

[1] Trib. Trento sent. n. 1037 del 26.11.2014.

[2] Art. 483 cod. pen.

[3] Art. 641 cod. pen.

Tribunale di Trento – Sezione penale – Sentenza 26 novembre 2014 n. 1037

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. Marco La Ganga alla pubblica udienza del 19.11.14 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

Contro

Ma.Wa., nato (…) e residente a Taio (TN) – Frazione Segno, Via (…), con domicilio ivi dichiarato Difeso d’ufficio dall’avv. Al.BA. del Foro di Trento, con studio legale in Trento, Via (…)

Libero assente

Imputato

  1. a) reato p. e p. dall’art. 641 c.p., perché, dopo aver conseguito la patente di guida in data (…) frequentando i relativi corsi presso l’autoscuola Cr. di Mezzolombardo, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contraeva l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo col proposito di non adempierla. Lasciava infatti la patente di guida in garanzia di pagamento delle competenze dovute all’autoscuola “Cr.” e poi si recava dai Carabinieri denunciando lo smarrimento dello stesso documento.
  2. b) reato p.p. dall’art. 483 c.p. perché denunciava falsamente presso la Stazione dei Carabinieri di Cavareno lo smarrimento del proprio documento di guida n. (…) al fine di ottenere il rilascio di una nuova patente, quando in realtà non la aveva smarrita ma la aveva lasciata in garanzia presso l’autoscuola Cr. di Mezzolombardo.

Nel quale è parte civile:

AV.Ma., nata (…) ed ivi residente – Via (…) ed elettivamente domiciliata ex art. 33 disp. att. c.p.p in Trento – Via (…) presso lo studio dell’avv. Ma.Be. nominata di fiducia;

A seguito di querela presentata il 31.1.2014 da Av. e di citazione diretta da parte del PM, Ma.Wa. veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale imputato come da epigrafe. Nelle fasi preliminari all’apertura del dibattimento, si costituiva parte civile Av.Cr. Assunte le prove ammesse, in esito al giudizio, ritiene questo giudice provata la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

Emerge dalla querela e dalla istruttoria dibattimentale sia orale che documentale, che nel mese di ottobre dell’anno 2012 l’imputato si iscriveva ai corsi di preparazione al conseguimento della patente di guida tipo B presso l’autoscuola Cr. – sede di Mezzolombardo – di cui la querelante è titolare.

Il Ma. nell’ambito di tale preparazione svolgeva 12 lezioni di guida su strada svoltesi dal (…) al (…).

Il (…), a Mezzolombardo, Ma.Wa. sosteneva con esito positivo l’esame pratico di guida per il conseguimento della patente di categoria “B” e, in pari data, otteneva dall’esaminatore il documento – patente di guida (patente di guida cat. B” n. (…)) che lo stesso Ma. provvedeva a sottoscrivere. Conclusosi l’esame e rientrato presso la sede di Autoscuola Cr. di Mezzolombardo, Ma.Wa. non saldava le competenze della scuola guida pari ad Euro 476,00, corrispondenti al compenso per n. 12 ore di guida nonché per gli oneri relativi all’esame pratico ma dichiarava che avrebbe provveduto successivamente al saldo del dovuto e che, per il momento, lasciava in garanzia di pagamento la patente di guida appena conseguita e debitamente sottoscritta, rappresentando altresì che sarebbe passato a ritirarla contestualmente al saldo del proprio debito.

Da allora il Ma. non riprendeva più contatti con l’autoscuola Cr. né al fine di provvedere al saldo del proprio debito né al fine di richiedere o ritirare la propria patente di guida, che attualmente si trova ancora depositata nella sede di Mezzolombardo dell’autoscuola.

Visto tale atteggiamento del Ma., l’autoscuola lo sollecitava telefonicamente in plurime occasioni sia al saldo sia al ritiro del documento di guida; rivelatisi infruttuosi tali solleciti, l’autoscuola inviava raccomandata a.r. di data 7.10.2013, ricevuta da Ma. in data 8.10.2013, con cui gli intimava di saldare il debito e di provvedere al ritiro della patente, ma il tutto senza esito. Nel frattempo i Carabinieri rilevavano che il Ma. il 31 ottobre 2013 aveva denunciato alla Stazione c.c. di Cavareno lo smarrimento della patente di guida fornendo i dati esatti di quella conseguita il 28 maggio 2013, che invece si trovava ancora presso l’autoscuola Av.Cr.

In sede dibattimentale Av.Cr. confermava il contenuto della querela mentre il m.llo Se.Se. della Stazione c.c. di Cavareno attestava la denuncia di smarrimento della patente da parte del Ma. e la falsità della denuncia stessa a fronte della giacenza del documento presso l’autoscuola, fatto ben a conoscenza dell’imputato.

Sia il credito maturato dall’autoscuola sia il conseguimento della patente da parte del Ma. sia i solleciti tramite raccomandata a quest’ultimo inviati sia la denuncia di smarrimento del

documento dal medesimo presentata sono documentati in atti. A fronte di tale articolato impianto probatorio, non residuano dubbi in ordine alla responsabilità del Ma. relativamente ai due reati contestatigli. Certa la materialità dell’insolvenza, risulta altresì sussistere il dolo del reato previsto dall’art. 641 c.p.: infatti la complessa macchinazione posta in essere dall’imputato, volta dapprima a procrastinare il pagamento del debito verso la scuola guida e poi a denunciare falsamente lo smarrimento di un documento del quale in realtà non aveva mai avuto il possesso, allo scopo di ottenerne un duplicato praticamente gratuito, dimostra la ferma volontà del medesimo, da sempre, di non voler pagare le lezioni di guida effettuate.

Il reato di falso ideologico ascritto discende poi – si può dire sillogisticamente – dalla condotta sopra descritta, avendo il Ma., perfettamente a conoscenza del fatto che la patente non era mai stata in suo possesso e che il documento si trovava invece presso l’autoscuola, denunciato falsamente la perdita di tale patente per lo scopo già evidenziato.

Tale condotta va ricondotta al reato ex art. 483 c.p., dal momento che la denuncia di smarrimento della patente attesta, sino a querela di falso, che essa è stata ricevuta dall’ufficiale di P.G. che la redige e attesta altresì la non disponibilità del documento da parte del dichiarante. Pertanto, se la denunzia è falsa, il riversamento del suo contenuto dichiarativo in un atto pubblico integra comunque il reato di cui all’art. 483/1 cod. pen. ne’ rileva l’uso dell’atto pubblico falso, poiché esso non rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui alla norma stessa.

I reati ascritti al Ma. appaiono riconducibili al medesimo progetto delittuoso e come tali riunibili in continuazione.

Valutati i parametri oggettivi e soggettivi offerti dall’art. 133 c.p. ed in particolare l’intensità del dolo e l’entità del danno cagionato, appare equa la pena di mesi quattro di reclusione (pena base per il reato ex art. 483 c.p., valutato più grave in quanto punito con la sola pena detentiva, mesi tre di reclusione, aumentata di mesi uno di reclusione ex art. 81 c.p.).

Sussistono i requisiti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’imputato va poi condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi nell’importo di Euro 700,00 comprensivo del capitale dovuto oltre interessi e rivalutazione e del danno morale. L’imputato va altresì condannato alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio della parte civile. La condanna al risarcimento dei danni va dichiarata provvisoriamente esecutiva, come da richiesta della parte civile, sussistendo il periculum in mora alla luce della persistente condotta inadempiente del Ma. e del disegno concepito e posto in essere per sottrarsi alle proprie obbligazioni.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 – 535 – 538 – 540 – 541 c.p.p.,

Dichiara l’imputato colpevole dei reati ascritti e riuniti gli stessi in continuazione, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Condanna l’imputato al risarcimento dei darmi in favore della parte civile che liquida in Euro 700,00 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio della parte civile che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA, spese generali e CPA come per legge.

Dichiara la condanna risarcitoria provvisoriamente esecutiva. Motivazione riservata in gg. 60.
Così deciso in Trento il 19 novembre 2014.
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014.


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