Risarcimento danni a favore della fidanzata per le lesioni del partner


In quali casi la fidanzata non convivente ha diritto al risarcimento del danno morale per la perdita o lesioni gravi subiti dal fidanzato.
Il/la fidanzato/a non convivente, ma prossima alle nozze, ha diritto al risarcimento del cosiddetto danno morale nel caso in cui il proprio partner abbia subìto gravi lesioni o, addirittura, sia deceduto (per esempio: a seguito di un sinistro stradale la cui colpa sia di un altro conducente). E ciò anche se tra i due non si sia instaurata ancora una convivenza di fatto. È questo l’orientamento di recente sposato dai giudici di merito [1] e della Corte di Cassazione [2]. Tali decisioni rappresentano un passo in avanti rispetto all’interpretazione che la Cassazione [3], in passato, aveva fatto propria: interpretazione secondo cui, per poter ottenere il risarcimento in conseguenza di un danno ingiusto in capo ad un “prossimo congiunto”, non era sì necessario il rapporto di parentela o di coniugio o di affinità con la vittima, ma era necessaria la presenza di un saldo e duraturo legame affettivo.
La novità delle sentenze più recenti è che la convivenza non viene più considerata come requisito imprescindibile per valutare l’esistenza del legame “saldo e duraturo”: nel senso che, secondo i giudici, il rapporto affettivo duraturo può sussistere tra due persone anche se queste non coabitino; l’importante è che venga data prova di una duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.
Nel particolare, i giudici in forza di tale principio hanno risarcito per i danni morali conseguenti all’evento anche la fidanzata non convivente della vittima, che in giudizio aveva dimostrato la stabilità e la serietà della relazione affettiva, che peraltro dopo pochi giorni dal fatto dannoso si sarebbe concretizzata nel matrimonio.
A sostegno di tale tesi, la Suprema Corte [4] ha stabilito che, nelle ipotesi di fidanzamento senza convivenza, ma destinato successivamente ad evolvere in matrimonio, il risarcimento del danno non patrimoniale o morale trova fondamento nella nostra Costituzione [5] che tutela il diritto del singolo a contrarre matrimonio e a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della propria vita individuale.
È bene precisare che è onere della parte che aspira al risarcimento, nella specie il/la fidanzato/a non convivente, dare la dimostrazione, al giudice, della natura del rapporto sentimentale e, cioè, la duratura e significativa comunanza di vita e di affetti e la prossimità del matrimonio.
Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Firenze, la fidanzata agente in giudizio non solo ha dato conto di un rapporto sentimentale risalente nel tempo, connotato da stabilità e profonda condivisione e formalizzato dalla richiesta di pubblicazione del matrimonio la cui data era già fissata, ma ha anche documentato che insieme al fidanzato aveva acquistato una casa già da alcuni anni.
note
[1] Trib. Firenze sent. n.1011 del 26.03.2015.
[2] Cass. sent. n.7128 del 21.3.2013; n. 46351 del 10.11.2014.
[3] Cass. sent. n.2988 del 28.3.1994 che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento da fatto illecito anche al convivente more uxorio della vittima, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale.
[4] Cass. sent. n. 7128/2013.
[5] Art. 29, co. 1, Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.
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