Lavoro part time: se l’assunzione non specifica l’orario, che succede?


La lettera di assunzione è uno strumento essenziale ed indispensabile per individuare esattamente tutte le caratteristiche e le peculiarità del lavoro a tempo parziale.
Nel contratto di assunzione part time deve essere specificata sia la durata dell’orario di lavoro ovvero il numero di ore e/o di giorni in cui il lavoratore è chiamato a rendere la prestazione, sia la collocazione temporale dell’orario ovvero l’indicazione di quando, in concreto, il lavoratore deve presentarsi in servizio.
Se tali indicazioni mancano, il contratto è comunque valido ma:
I) se manca l’indicazione della durata della prestazione lavorativa, il lavoratore può chiedere la conversione del rapporto a tempo pieno. In buona sostanza, se nella lettera di assunzione non è specificato il numero di ore e/o di giornate in cui si è chiamati a lavorare, ci si può rivolgere al Giudice del Lavoro per chiedere che venga accertato il diritto di operare a tempo pieno;
II) se manca l’indicazione della distribuzione dell’orario, ovvero se nella lettera di assunzione è indicato il numero di ore settimanali, ma non la specifica collocazione delle stesse nell’ambito dei diversi giorni e delle diverse fasce orarie, il lavoratore può chiedere al Giudice del Lavoro di determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione, in base a quanto previsto dal CCNL o, in mancanza in base alle sue esigenze familiari o lavorative. Secondo la prevalente giurisprudenza, tale possibilità è ammessa anche nel caso in cui, nella lettera di assunzione, siano indicate una pluralità di possibili collocazioni del turno di lavoro, talmente ampia da non consentire al lavoratore di organizzare in modo proficuo il proprio tempo libero, non sapendo per tempo quando in concreto sarà chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa.
Nel contratto si deve altresì verificare se al lavoratore è richiesto di prestare il consenso all’applicazione delle cosiddette clausole elastiche, ovvero quelle clausole che consentono al datore di lavoro di variare la collocazione dell’orario o, per il part time verticale o misto, di aumentare la durata della prestazione. In questo caso, il datore di lavoro può modificare l’orario concordato, sia pur con un preavviso, che la legge fissa in due giorni, salvo diverse indicazioni dei contratti collettivi.
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