Nella mia casa sto subendo danni provocati dai piccioni, in continuo aumento: posso chiedere il risarcimento al Comune?
La questione dei danni provocati dai piccioni viene disciplinata, dalla legge, in modo diverso rispetto a quello degli animali randagi: infatti i piccioni vengono classificati tra gli animali selvatici. Per essi, dunque, non opera la presunzione di responsabilità automatica del Comune, ma il soggetto danneggiato sarà tenuto a dimostrare che la pubblica amministrazione abbia tenuto una condotta colpevole. Fuori dai casi degli escrementi sulle strade che abbiano determinato lo scivolamento del pedone, il Comune non è – di regola – responsabile per i danni causati dai volatili.
C’è comunque da dire che, secondo alcuni giuristi, le amministrazioni comunali possono essere ritenute responsabili dei danni arrecati, a persone o cose, dall’eccessivo numero di piccioni in città, soprattutto quando si dimostri che non sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari per contenere il fenomeno.
È anche vero, però, che l’intervento delle amministrazioni locali è fortemente limitato dal fatto che, essendo i piccioni, dal punto di vista giuridico, considerati fauna selvatica e, quindi, patrimonio indisponibile dello Stato, essi non possono essere catturati o sterilizzati senza il permesso delle autorità competenti e tanto meno possono essere avvelenati od eliminati senza incorrere nel reato penale di maltrattamento di animali.
Sebbene, a riguardo, i giudici ritengano che il sindaco abbia il potere di emanare ordinanze urgenti in materia di sanità e igiene disponendo l’abbattimento dei piccioni, tali decisioni devono essere sempre motivate dalla straordinarietà e dalla urgenza della situazione. Proprio per questo i tribunali amministrativi hanno più volte annullato i provvedimenti comunali con cui erano stati autorizzati veri e propri stermini dei piccioni.
Infatti, la normativa considera la cattura e l’abbattimento quale “estrema ratio”, da attuarsi solamente quando tutte le altre soluzioni si dimostrino inefficaci. Infatti, l’ordinamento attribuisce a questo principio particolare rilevanza e ne effettua il bilanciamento con interessi primari di rango costituzionale (salute pubblica, tutela del suolo, tutela del patrimonio storico artistico) [1].
In ogni caso, nulla vieta al cittadino di attivarsi presso la propria amministrazione comunale, nonché presso la Asl competente, per chiedere che vengano adottati gli opportuni provvedimenti per limitare i danni arrecati dai piccioni.
In ogni caso è bene vedere anche eventuali leggi regionali che potrebbero prevedere (come nel caso delle Marche) speciali indennizzi nei confronti dei proprietari di fondi danneggiati da fauna selvatica.
note
[1] TAR Firenze, sent. n. 2584 del 2.12.2009.